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"content": "\n--- Pagina 1 ---\n \n \nDIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA \nDIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA \nE PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO \n \n1 \n \nRoma, data del protocollo \nOGGETTO: Legge 25 novembre 2024, n. 177 recante “Interventi in materia di sicurezza \nstradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al \ndecreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”. \nPrime disposizioni operative. \n \nALLE PREFETTURE – UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO \n LORO SEDI \nAI COMMISSARIATI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE AUTONOME \n TRENTO- BOLZANO \nALLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA DELLA VALLE D’AOSTA \n AOSTA \nAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI \nDipartimento per i trasporti e la navigazione ROMA \nAL MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY \nDipartimento mercato e tutela ROMA \nAL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA \nDipartimento per l’Amministrazione Penitenziaria ROMA \nAL DIPARTIMENTO PER L’AMMINISTRAZIONE GENERALE \nPER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E \nPER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE \nDirezione Centrale per l’Amministrazione Generale e le Prefetture ROMA \nAL COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI ROMA \nAL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA ROMA \nALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA LORO SEDI \nAI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE \n LORO SEDI \nAI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA FERROVIARIA LORO SEDI \nAI CENTRI OPERATIVI PER LA SICUREZZA \nCIBERNETICA-POLIZIA POSTALE \n LORO SEDI \nAI REPARTI MOBILI \n LORO SEDI \nAI REPARTI PREVENZIONE CRIMINE \n \n \n \n LORO SEDI \nAL CENTRO ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO CESENA \ne, per conoscenza: \nALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO DELLA \nPUBBLICA SICUREZZA ROMA \nPrefettura Sondrio - Depenalizzazioni - Prot. Ingresso N.0063867 del 23/12/2024\n\n--- Pagina 2 ---\n \n \nDIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA \nDIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA \nE PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO \n \n2 \n \n \n \nIl 14 dicembre 2024 sono entrate in vigore le disposizioni della legge in oggetto che \nha apportato molteplici modifiche al codice della strada e ad altre norme, nell’ambito di un \ngenerale progetto di revisione che prevede anche l’attuazione di un’ampia delega legislativa \nper incrementare la sicurezza stradale. \nLa novella ha interessato numerosi articoli del codice in diversi ambiti: infrastrutture, \nsegnaletica, veicoli, condizioni per la guida, norme di comportamento, educazione stradale. \nOgni singola modifica, anche quella apparentemente marginale relativa a singole \nparole o concetti, dà avvio ad una semplificazione normativa e procedurale finalizzata ad \nincrementare la sicurezza stradale, attraverso l’azione sinergica di comportamenti umani \ncorretti ed una maggiore sicurezza di infrastrutture e veicoli. \nPer illustrare ciascuna delle modifiche apportate dalla legge sono state predisposte \ncinque schede illustrative tematiche, nelle quali vengono riportati in premessa i contenuti dei \ntesti normativi interessati dalla novella, corredati da un approfondimento sulle tematiche di \ninteresse per l’attività di controllo degli organi di polizia stradale: \n1. modifiche al codice della strada, illustrate secondo l’ordine degli articoli del \nmedesimo codice sui quali sono intervenute le modifiche (scheda 1); \n2. modifiche all’art. 1, commi da 75 a 75-vicies-quinquies, della legge 27 dicembre \n2019, n. 160, in tema di circolazione dei monopattini a propulsione \nprevalentemente elettrica (scheda 2); \n3. modifiche al codice penale, in tema di abbandono di animali (scheda 3); \n4. modifiche alla legge n. 286/2005, in tema di età minima per la guida di veicoli \nadibiti al trasporto di persone (scheda 4); \n5. modifiche alla legge n. 689/1981, in tema di maggiorazione dell’importo della \nsanzione in caso di ritardato pagamento (scheda 5). \nIl contenuto delle schede illustrative costituisce un’illustrazione generale delle \nmodifiche, arricchita con le prime indicazioni utili all’uniforme applicazione delle stesse da \nparte degli organi di polizia stradale. Con successive integrazioni, che si fa riserva di far \npervenire, potranno essere esaminati ulteriori aspetti operativi che potranno emergere a \nseguito dell’applicazione delle nuove disposizioni. \n Attesa la complessità di talune tematiche e la previsione di numerosi provvedimenti \nche dovranno dare attuazione ad alcune disposizioni si suggerisce una particolare cautela \nnell’affrontare alcuni aspetti operativi, anche al fine di verificare, in una prima fase di \nattuazione, gli effetti delle norme sull’intero sistema. A tal fine, codesti Uffici vorranno \ncomunicare eventuali casistiche particolari emerse sul territorio, meritevoli di \napprofondimenti. \n ***** \nLe Prefetture – Uffici Territoriali del Governo sono pregate di estendere il contenuto \ndella presente ai Corpi e Servizi di Polizia Locale. \n IL DIRETTORE CENTRALE \n Cortese \nFirmato Digitalmente da/Signed by:\nRENATO CORTESE\nIn Data/On Date:\nvenerdì 20 dicembre 2024 12:00:36\n\n--- Pagina 3 ---\nSCHEDA ILLUSTRATIVA ALLEGATA 1 \n1 \n \n \nTesto integrato degli artt. 2, 3, 6, 7, 8, 16, 20, 25, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 56, 57, 68, 80, 80-bis, 84, \n117, 120, 122, 125, 142, 143, 145, 147, 148, 150, 153, 154, 158, 173, 175, 176, 177, 182, 186, 187, \n188, 193, 198, 201, 208, 218, 218-ter, 230 del D.lgs. 30.4.1992 n. 285 Codice della Strada e \nsuccessive modificazioni risultanti dalle modifiche apportate dalla legge 25 novembre 2024, n. 177 \n(di seguito solo legge), in cui sono evidenziate in neretto le modifiche o le integrazioni. Al testo \nnormativo integrato segue una breve descrizione della modifica intervenuta, nonché, un \napprofondimento sulle tematiche di interesse per l’attività di controllo degli organi di polizia stradale. \n \n \nArt. 2 \n(Definizione e classificazione delle strade) \n \n(Commi 1/2 omissis) \n(Comma 3 lettere A-E omissis) \nE-bis. Strada urbana ciclabile: strada urbana ad unica carreggiata, con banchine pavimentate e \nmarciapiedi, con limite di velocità non superiore a 30 km/h, definita da apposita segnaletica verticale \ned orizzontale, con priorità per i velocipedi. \n \n(Commi 4/10-bis omissis) \nCon la modifica dell’art. 2, comma 3, lettera e-bis), viene ridefinita la strada urbana ciclabile, che \nperde tra i suoi requisiti le banchine pavimentate e i marciapiedi. Inoltre, non è più necessario che la \nstrada urbana ciclabile sia definita da segnaletica orizzontale, essendo sufficiente solo quella \nverticale. \n \n \nArt. 3 \n(Definizioni stradali e di traffico) \n \n(Comma 1, numeri 1) -7) omissis) \nComma 1, numero 7-bis) ABROGATO \n(Comma 1, numeri 8) -12) omissis) \nComma 1, numero 12-bis) Corsia ciclabile: parte longitudinale della carreggiata, posta a destra, \nidonea a favorire la circolazione dei velocipedi sulle strade, anche in modo promiscuo con la \ncircolazione degli altri veicoli nello stesso senso di marcia, nei soli casi in cui non sia possibile \nl'inserimento di una pista ciclabile. \nComma 1, numero 12-ter) Corsia ciclabile per doppio senso ciclabile: parte longitudinale della \ncarreggiata di strade urbane idonea alla circolazione dei soli velocipedi in direzione opposta \nall’unica direzione consentita a tutti i veicoli; \n(Comma 1, numeri 13) -53) omissis) \nMODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA \n\n--- Pagina 4 ---\nSCHEDA ILLUSTRATIVA ALLEGATA 1 \n2 \n \nComma 1, numero 53-bis) Utente vulnerabile della strada: pedoni, persone con disabilità, ciclisti, \nconducenti di ciclomotori e di motocicli e tutti coloro i quali meritino una tutela particolare dai \npericoli derivanti dalla circolazione sulle strade. \n(Comma 1, numero 54) omissis) \nComma 1, numero 54-bis) ZONA CICLABILE: zona urbana in cui vigono particolari regole di \ncircolazione con priorità per i velocipedi, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali \ndi inizio e fine. \n(Comma 1, numero 55) omissis) \nComma 1, numero 55-bis) ZONA DI ATTESTAMENTO CICLABILE: tratto di carreggiata \ncompreso tra due linee di arresto, destinato all'accumulo e alla manovra dei velocipedi in attesa \ndi via libera. \n(Comma 1, numero 56) - 58-bis) omissis) \n(Comma 2 omissis) \nViene abrogata la definizione di casa avanzata del n. 7-bis), che assume la nuova denominazione di \nzona di attestamento ciclabile, riportata nel nuovo n. 55-bis) dello stesso comma 1. la modalità d’uso \ndella stessa trova la propria disciplina nelle modifiche degli artt. 7, 40, 143 e 154. \nCon la modifica del comma 1, nn. 12-bis), e 12-ter), vengono ridefinite le denominazioni di corsia \nciclabile e corsia ciclabile per doppio senso ciclabile al fine semplificarne i requisiti definitori. L’art. \n15, comma 2, della legge1 demanda ad un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la \ndeterminazione delle condizioni per la realizzazione delle corsie ciclabili, nonché della relativa \nsegnaletica. \nCon la modifica del comma 1, n. 53-bis), si includono tra gli utenti vulnerabili anche i conducenti di \nciclomotori e di motocicli, allineando la normativa italiana a quella comunitaria. \nViene, poi, inserito il n. 54-bis), che contiene la definizione di zona ciclabile Le nuove definizioni, \nad eccezione di quelle per le quali non siano già previsti decreti ministeriali attuativi, richiederanno \nmodifiche delle norme regolamentari per la definizione della relativa disciplina e della segnaletica. \n \nArt. 6 \n(Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati) \n \n(Commi 1/1-quinquies omissis) \nComma 1-sexies. Per straordinarie e motivate esigenze connesse alla tutela di particolari ambiti \ndi rilevanza culturale, paesaggistica o naturalistica tutelati dall’UNESCO, comunque per \nperiodi non superiori a cinque mesi all’anno, le regioni e le province autonome di Trento e \nBolzano e gli enti proprietari e gestori delle infrastrutture stradali interessate, per quanto di \ncompetenza, possono istituire zone a traffico limitato territoriali. Le disposizioni di cui al primo \nperiodo non si applica alle strade di tipo A e B di cui all’articolo 2 eventualmente ricadenti nelle \nzone a traffico limitato territoriali, né alle strade o zone in ambito urbano qualora per esse sia \nadottata una disciplina più restrittiva ai sensi dell’articolo 7. Le regioni e le province autonome \n \n1 Si riporta il testo dell’art. 15, comma 2, della legge: “Le condizioni per la realizzazione della “Corsia ciclabile” di \ncui all’articolo 3, comma 1, punto 12-bis), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, nonché la relativa \nsegnaletica, sia in ambito urbano che extraurbano, sono stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e \ndei trasporti da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la \nConferenza unificata di cui all’articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 \n\n--- Pagina 5 ---\nSCHEDA ILLUSTRATIVA ALLEGATA 1 \n3 \n \ndi Trento e Bolzano definiscono la perimetrazione e i criteri delle zone a traffico limitato \nterritoriali, verificando che l’istituzione della zona a traffico limitato assicuri adeguate \ncondizioni di circolazione e sicurezza stradale anche sulla rete viaria esterna alle predette zone. \nLa proposta di istituzione della zona a traffico limitato è adottata sentito il Prefetto o i Prefetti \ncompetenti per territorio, limitatamente agli aspetti riguardanti la sicurezza della circolazione \nstradale. Gli enti proprietari delle strade interessate provvedono all’apposizione della relativa \nsegnaletica e al controllo del rispetto dei divieti e delle limitazioni. L’apposizione della \nsegnaletica non è necessaria nel caso in cui il perimetro della zona a traffico limitato territoriale \ncoincida con i confini di una o più regioni, province o comuni, a condizione che di tale divieto \nsia data comunicazione con tutti i mezzi di informazione disponibili con un preavviso di almeno \ntre mesi rispetto all’entrata in vigore, e che i siti istituzionali degli enti interessati diano \ninformazioni sulla durata del divieto per l’intero periodo. Il controllo della circolazione in tali \nzone può essere effettuato mediante i sistemi di controllo automatico degli accessi, di cui \nall’articolo 201, comma 1-bis, lettera g). \n(Commi 2/6 omissis) \nComma 7. Nell'ambito degli aeroporti aperti al traffico aereo civile e nelle aree portuali, la \ncompetenza a disciplinare la circolazione delle strade interne aperte all'uso pubblico è riservata \nrispettivamente al direttore della circoscrizione aeroportuale competente per territorio e al \ncomandante di porto capo di circondario ovvero al Presidente dell’Autorità di sistema portuale \nove istituita, i quali vi provvedono a mezzo di ordinanze, in conformità alle norme del presente \ncodice. Nell'ambito degli aeroporti ove le aerostazioni siano affidate in gestione a enti o società, il \npotere di ordinanza viene esercitato dal direttore della circoscrizione aeroportuale competente per \nterritorio, sentiti gli enti e le società interessati. \nComma 8. Le autorità che hanno disposto la sospensione o la limitazione della circolazione di cui ai \ncommi 1, 1-sexies e 4, lettere a) e b) possono accordare, per esigenze gravi e indifferibili, o per \naccertate necessità, deroghe o permessi, subordinati a speciali condizioni e cautele. L’accesso alle \nzone a traffico limitato per le categorie autorizzate non può in ogni caso essere a titolo oneroso. \nPer la gestione di eventuali deroghe ai divieti e alle limitazioni, possono essere utilizzati \ndispositivi telematici installati sui veicoli le cui caratteristiche sono definite con decreto del \nMinistro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno, previa \nintesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, \nn. 281. \n(Commi 9/12 omissis) \nComma 12-bis. Chiunque non ottempera ai provvedimenti di sospensione adottati ai sensi del \ncomma 1-sexies, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro \n87 a euro 344. \n(Commi 13/15 omissis) \nCon l’introduzione del comma 1-sexies, si consente alle Regioni, alle Province autonome di Trento e \nBolzano e agli enti proprietari o gestori delle strade, per esigenze straordinarie connesse alla tutela di \nambiti di particolare rilevanza culturale, paesaggistica o naturalistica, di istituire zone a traffico \nlimitato territoriali (ZTLT) per periodi non superiori a cinque mesi. Tale possibilità è vincolata alla \npreventiva richiesta di parere alle Prefetture competenti, limitatamente agli aspetti di sicurezza \nstradale. La nuova limitazione non è applicabile sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, \nné alle strade urbane in cui sia già vigente una ZTL più restrittiva. \nL’istituzione della ZTLT è comunque subordinata alla preventiva definizione della perimetrazione e \ndei criteri delle zone a traffico limitato territoriali che la norma attribuisce alla competenza delle \nRegioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano. \n\n--- Pagina 6 ---\nSCHEDA ILLUSTRATIVA ALLEGATA 1 \n4 \n \nLa novella richiama, inoltre l’art. 201, comma 1-bis, lettera g), prevedendo, di fatto, la possibilità di \naccertare da remoto la violazione del divieto di accesso alle predette zone attraverso i dispositivi \nautomatici per il controllo degli accessi nelle ZTL. \nLa modifica del comma 8 consente di estendere il previgente meccanismo dei permessi e delle \nderoghe anche alle nuove limitazioni del comma 1-sexies, prevedendo un divieto di onerosità degli \naccessi delle categorie autorizzate, applicabile a tutte le ZTL. \nInfine, il nuovo comma 12-bis introduce una specifica sanzione per la violazione ai divieti di accesso \nalle ZTLT di cui al comma 1-sexies. \nPer le modalità di applicazione dell’istituto del cumulo giuridico alle violazioni di cui al nuovo \ncomma 1-sexies si rinvia al contenuto delle modifiche dell’art. 198. \nLe ZTLT devono essere segnalate con appositi cartelli stradali, fatta salva l’ipotesi in cui il perimetro \ndella zona a traffico limitato territoriale coincida con i confini di una o più regioni, province o comuni, \na condizione che di tale divieto sia data comunicazione con tutti i mezzi di informazione disponibili \ncon un preavviso di almeno tre mesi. Di ciò occorre tenere conto in sede di applicazione delle \nsanzioni. \n \nArt. 7 \n(Definizioni stradali e di traffico) \n \n(Comma 1, lettera a) omissis) \nComma 1, lettera b) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli nei casi in cui \nrisulti necessario, congiuntamente, nel rispetto dei criteri di proporzionalità e adeguatezza, \nridurre le emissioni derivanti dal traffico veicolare in relazione ai livelli delle sostanze \ninquinanti nell'aria nonché tutelare il patrimonio culturale, tenuto conto, comunque, delle \nesigenze di mobilità e della tutela della produzione. Con decreto del Ministro delle \ninfrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza \nenergetica e con il Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui \nall'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le tipologie dei \ncomuni che possono avvalersi della facoltà di cui alla presente lettera, le categorie dei veicoli \nnon soggetti alle predette limitazioni, i parametri di qualità dell’aria ai quali è subordinata \nl’attivazione delle limitazioni consentite della presente disposizione, nonché i livelli minimi di \nservizio pubblico da assicurare comunque nelle aree oggetto delle citate limitazioni; \n(Comma 1, lettera c) omissis) \n(Comma 1, lettera d), numero 1/3 omissis) \nComma 1, lettera d), numero 4) dei veicoli elettrici o alla ricarica di tali veicoli; \nComma 1, lettera d), numero 5) dei veicoli, per la salita e la discesa dei passeggeri o per il carico \ne lo scarico delle cose, in prossimità di stazioni ferroviarie, aeroporti, porti, capilinea del \ntrasporto pubblico e altri luoghi di interscambio o di attrazione di flussi rilevanti; \n(Comma 1, lettera d), numeri 6) e7) omissis) \n(Comma 1, lettera e) omissis) \nComma 1, lettera f) stabilire, previa deliberazione della giunta, fasce di sosta laterale e parcheggi \nnei quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma di denaro; con decreto \ndel Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate le modalità di riscossione del \npagamento, e, in particolare, le caratteristiche, le modalità costruttive e i criteri di installazione \n\n--- Pagina 7 ---\nSCHEDA ILLUSTRATIVA ALLEGATA 1 \n5 \n \ne di manutenzione dei dispositivi di controllo di durata della sosta, le categorie dei veicoli \nesentati, nonché, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto \nlegislativo 28 agosto 1997, n. 281, i limiti massimi delle tariffe. \nComma 1, lettera g) prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli di categoria N, ai sensi della lettera \nc) del comma 2 dell'articolo 47, utilizzati per il carico e lo scarico di merci; \n(Comma 1, lettera h) omissis) \nComma 1, lettera i) riservare strade o singole corsie alla circolazione dei veicoli adibiti a servizi \npubblici di trasporto, al fine di favorire la mobilità urbana. \nComma 1, lettera i-bis) consentire su determinate strade a senso unico di marcia, ove il limite \nmassimo di velocità sia inferiore o uguale a 30 km/h, la circolazione dei velocipedi in senso opposto, \nattraverso la realizzazione di corsie ciclabili per doppio senso ciclabile, nei soli casi in cui non \nsia possibile l'inserimento di piste ciclabili; \nComma 1, lettera i-ter) ABROGATA \nComma 1, lettera i-quater) istituire la zona di attestamento ciclabile, in determinate intersezioni \nsemaforizzate su strade con una corsia per senso di marcia e con velocità consentita inferiore o \nuguale a 50 km/h e nelle quali è presente una pista ciclabile laterale, di norma a destra, o una \ncorsia ciclabile. \n(Commi 2/4 omissis) \nComma 5 ABROGATO \nComma 6. Le aree destinate al parcheggio devono essere ubicate fuori della carreggiata e comunque \nin modo che i veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del traffico. Tali aree sono \nconsiderate ad uso pubblico nel caso in cui l’accesso sia indiscriminato ancorché subordinato \nal pagamento di una tariffa o regolato da barriere o altri dispositivi mobili. \n(Comma 7 omissis) \nComma 8. Qualora il comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in \nconcessione ovvero disponga l'installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al \ncomma 1, lettera f), su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare \nuna adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di \ncontrollo di durata della sosta. Il comune individua con motivata determinazione la quota di aree \ndestinate al parcheggio senza custodia o senza dispositivi di controllo, tenuto conto dell’esigenza \ndi garantire adeguato numero di stalli non assoggettati al pagamento, anche con limitazione \ntemporale della durata del parcheggio. Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma \ndell'art. 3 \"area pedonale\" e \"zona a traffico limitato\", nonché per quelle definite \"A\" dall'art. 2 del \ndecreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. \n97 del 16 aprile 1968, e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate \ne delimitate dalla Giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari \n(Commi 9/10 omissis) \nComma 10-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 10, i comuni, qualora si renda necessario \ndisporre divieti o limitazioni alla circolazione con carattere di urgenza, anche in riferimento \nalla facoltà di cui al comma 1, lettera b, in determinati ambiti stradali coincidenti con zone già \nistituite o con l’intero centro abitato, comunicano l’entrata in vigore del divieto o della \nlimitazione con almeno 24 ore di preavviso attraverso i mezzi di informazione disponibili. \n(Commi 11e11-bis omissis) \n\n--- Pagina 8 ---\nSCHEDA ILLUSTRATIVA ALLEGATA 1 \n6 \n \nComma 11-ter. I comuni provvedono a delimitare le zone ciclabili, in cui può essere limitata o \nesclusa la circolazione di alcune categorie di veicoli, sono realizzate misure di moderazione del \ntraffico, e non è consentito superare il limite di velocità di 30 km/h. \n(Commi 12e13-bis omissis) \nComma 14. Chiunque viola gli altri obblighi, divieti o limitazioni previsti nel presente articolo, è \nsoggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 ad euro 173. La \nviolazione del divieto di circolazione nelle corsie riservate ai mezzi pubblici di trasporto, nelle aree \npedonali e nelle zone a traffico limitato è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una \nsomma da euro 83 ad euro 332. Nei casi di sosta vietata, in cui la violazione si prolunghi oltre le \nventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria indicata nel primo periodo è applicata \nper ogni periodo di ventiquattro ore, per il quale si protrae la violazione. Nel caso di violazione \nper superamento dei limiti temporali di sosta consentiti ai sensi dell’articolo 157, comma 6, la \nsanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro 26 a euro 102. Qualora la \nviolazione di cui al quarto periodo si protragga nel tempo, la sanzione è calcolata moltiplicando \ngli importi disposto al quarto periodo per il numero intero di periodi di tempo massimo \nconsentito compresi nel tempo intercorso dall’inizio della violazione fino al momento \ndell’accertamento, comunque fino a un importo massimo pari al quadruplo degli importi di cui \nal quarto periodo. \nComma 14-bis. La sanzione di cui al comma 14, secondo periodo, si applica anche in caso di \nviolazione della limitazione della circolazione nella zona tariffata di cui al comma 9, consistente \nnel mancato pagamento dell’intera somma prevista. Al fine di consentire il recupero della \ntariffa non corrisposta, in tali casi, la sanzione di cui al comma 14, secondo periodo, è \nmaggiorata di una somma corrispondente alla tariffa dell’intero periodo tariffato per il giorno \ndi calendario in cui avviene l’accertamento. La sanzione e la relativa maggiorazione per il \nrecupero della tariffa si applicano per ogni periodo di ventiquattro ore per il quale si protrae \nla violazione. \nComma 14-ter. Nel caso di violazione della limitazione della circolazione nella zona tariffata di \ncui al comma 9 per insufficiente pagamento della somma prevista, alla sanzione di cui al comma \n14, primo periodo, si applica la seguente disciplina: \n \na) nel caso in cui l’accertamento della violazione avvenga entro il 10 per cento del tempo \nper cui è stata corrisposta la tariffa non si applica alcuna sanzione; \n \nb) nel caso in cui l’accertamento della violazione avvenga oltre il 10 per cento ed entro il \n50 per cento del tempo per cui è stata corrisposta la tariffa si applica la sanzione di cui al comma \n14, secondo periodo, ridotta nella misura del 50 per cento; \n \nc) nel caso in cui l’accertamento della violazione avvenga oltre il 50 per cento del tempo \nper cui è stata corrisposta la tariffa si applica la sanzione di cui al comma 14, secondo periodo. \nComma 14-quater. Allo scopo di consentire il recupero della tariffa non corrisposta, nei casi \nindicati al comma 14-ter, lettere b) e c), le sanzioni previste sono maggiorate di un importo \ncorrispondente alla tariffa non corrisposta. Le sanzioni e le relative maggiorazioni si applicano \nper ogni periodo di ventiquattro ore in cui si protrae la violazione. \nComma 15. Le sanzioni di cui al comma 14, primo periodo, si applicano anche in caso di \nviolazione della sosta tariffata di cui al comma 1, lettera f). In tali casi, al fine di consentire il \nrecupero della tariffa non corrisposta, quando la violazione consiste nel mancato pagamento \ndell’intera somma prevista, la sanzione di cui al comma 14, primo periodo, è maggiorata di un \nimporto pari alla tariffa corrispondente all’intero periodo tariffato nel giorno di calendario in \ncui avviene l’accertamento. Fuori dai casi di cui al primo e al secondo periodo, quando la \n\n--- Pagina 9 ---\nSCHEDA ILLUSTRATIVA ALLEGATA 1 \n7 \n \nviolazione della sosta tariffata consiste nel pagamento insufficiente, si applica la seguente \ndisciplina: \na) nel caso in cui l’accertamento della violazione avvenga entro il 10 per cento del tempo per \ncui è stata corrisposta la tariffa non si applica alcuna sanzione; \nb) nel caso in cui l’accertamento della violazione avvenga oltre il 10 per cento ed entro il 50 per \ncento del tempo per cui è stata corrisposta la tariffa si applica la sanzione di cui al comma 14, \nprimo periodo, ridotta nella misura del 50 per cento; \nc) nel caso in cui l’accertamento della violazione avvenga oltre il 50 per cento del tempo per cui \nè stata corrisposta la tariffa si applica la sanzione di cui al comma 14, primo periodo. \nComma 15.1. Allo scopo di consentire il recupero della tariffa non corrisposta, nei casi indicati \ndal comma 15, lettere b) e c), le sanzioni previste sono maggiorate di un importo corrispondente \nall’intero periodo tariffato nel giorno di calendario in cui avviene l’accertamento. Quando la \nsosta senza pagamento o con pagamento insufficiente si protragga oltre le ore 24 del giorno \ndell’accertamento, le sanzioni e le relative maggiorazioni si applicano per ogni periodo di \nventiquattro ore in cui si protrae la violazione. Nei casi in cui la sosta tariffata sia anche limitata \nnella durata massima, si applicano le sanzioni di cui al comma 14, quarto periodo, nei modi e \nsecondo le disposizioni indicate nel quinto periodo del medesimo comma. \n(Comma 15-bis omissis) \n1. ZTL \nCon la modifica del comma 1, lettera b), si interviene sulle procedure per l’applicazione delle misure \ndi limitazione del traffico per ragioni di inquinamento, prevedendo che tali misure possano essere \nadottate solo se ricorrono congiuntamente esigenze legate alla riduzione delle emissioni inquinanti e \nalla tutela del patrimonio storico e culturale, nel rispetto dei criteri di proporzionalità e adeguatezza. \nLa norma rimanda ad un decreto interministeriale l’individuazione delle tipologie di Comuni nei quali \npossono essere adottate tali misure, e delle categorie dei veicoli che rimangono esclusi dalle \nlimitazioni in argomento. \n2. SOSTA RISERVATA \nCon la modifica del comma 1, lettera d), numero 4), viene introdotta la possibilità di riservare stalli \ndedicati non solo alla sosta dei veicoli elettrici, ma anche alla sosta finalizzata alla loro ricarica. La \nnorma colma la lacuna che si era creata a seguito della recente modifica dell’art. 158, che aveva \nistituito alla lett. h-ter) il divieto di sosta negli spazi riservati alla ricarica dei veicoli elettrici in \nmancanza di una corrispondente possibilità di stabilire la relativa riserva. \nLe modifiche del comma 1, lettera d), numero 5), e del comma 1, lettera g), ridefiniscono la riserva \ndella sosta di alcuni veicoli in determinate circostanze che, nella precedente formulazione introdotta \ndal decreto legge 121/2021, aveva criticità interpretative ed applicative. Le nuove disposizioni \nconsentono di riservare spazi per la sosta dei veicoli della categoria N (autocarri) solo per il carico e \nscarico delle merci e non più di cose diverse da queste (come bagagli o simili)2; mentre per tutti gli \naltri veicoli, la riserva può essere istituita per il carico e lo scarico di qualsiasi oggetto, nonché per la \nsalita e la discesa dei passeggeri, ma solo in prossimità di stazioni ferroviarie, aeroporti, porti, \ncapilinea del trasporto pubblico e altri luoghi di interscambio o di attrazione di flussi rilevanti3. \n3. AREE DI SOSTA A PAGAMENTO \nCon la modifica del comma 1, lettera f), si ridefiniscono le prerogative dei Comuni che possono \nprevedere aree destinate alla sosta a pagamento non solo nelle aree di parcheggio (quindi fuori dalla \ncarreggiata), ma anche nelle fasce di sosta laterale della strada. Le nuove disposizioni hanno lo scopo \n \n2 Art. 7, comma 1, lett. g). \n3 Art. 7, comma 1, lett. d) n. 5). \n\n--- Pagina 10 ---\nSCHEDA ILLUSTRATIVA ALLEGATA 1 \n8 \n \ndi uniformare sul territorio nazionale le disposizioni che i Comuni possono adottare in materia, \nattraverso una deregolamentazione che demanda ad un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei \ntrasporti la determinazione delle: \n modalità di riscossione dei proventi; \n limiti massimi delle tariffe e le categorie dei veicoli esentati dal pagamento; \n le caratteristiche, le modalità costruttive e i criteri di installazione e di manutenzione dei \ndispositivi di controllo di durata della sosta4. \nLa possibilità di individuare aree di sosta a pagamento deve essere letta alla luce della modifica del \ncomma 8 secondo cui, al fine di garantire un numero adeguato di stalli di sosta gratuiti, i Comuni \ndevono individuare le aree destinate al parcheggio senza custodia e senza dispositivi di controllo. \n4. CORSIE E STRADE RISERVATE ALLA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO \nPUBBLICO \nCon la modifica del comma 1, lettera i), si formalizza la possibilità, già adottata, di riservare alla \ncircolazione dei veicoli adibiti a servizi pubblici di trasporto anche singole corsie, oltre che strade. In \ntale ambito, si sottolinea anche la soppressione della lettera i-ter) del comma 1, che elimina la \npossibilità per i velocipedi di circolare sulle strade e sulle corsie riservate ai veicoli adibiti ai servizi \npubblici di trasporto. \n5. REALIZZAZIONE DI CORSIE CICLABILI PER DOPPIO SENSO CICLABILE \nCon la modifica del comma 1, lettera i-bis), si ridefiniscono le modalità con le quali è possibile \nconsentire ai velocipedi di circolare in senso contrario, prevedendo la realizzazione di corsie ciclabili \nper doppio senso ciclabile, ma solo su strade a senso unico di marcia con limite di 30 km/h dove non \nsia possibile l’inserimento di piste ciclabili. Ciò si è reso necessario per evitare che la corsia potesse \nessere sempre realizzata in alternativa a piste ciclabili, sempre preferibili perché offrono una migliore \ntutela dei ciclisti. \n6. ISTITUZIONE DI ZONA DI ATTESTAMENTO CICLABILE \nCon l’introduzione della lettera i-quater), del comma 1, si prevede la possibilità di istituire le zone di \nattestamento ciclabile. Tale previsione deve essere letta alla luce delle modifiche introdotte agli artt. \n3, 40, 143 e 154, ed è soggetta alla verifica di particolari condizioni di sicurezza della strada. Infatti, \nle zone di attestamento ciclabile possono essere istituite solo in presenza di tutte le condizioni previste \ndalla stessa lettera i-quater)5. \n7. AREE DI PARCHEGGIO \nLa modifica del comma 6 introduce un principio secondo il quale le aree di parcheggio, aperte \nall’accesso indiscriminato di chiunque, ancorché regolato da barriere, o soggette al pagamento di una \ntariffa, sono considerate aree ad uso pubblico e, pertanto, assoggettate a tutte le norme del codice \ndella strada. \n8. PUBBLICITÀ DELLE LIMITAZIONI E DEI DIVIETI \nL’introduzione del comma 10-bis consente, in caso di urgenza6, di derogare all’obbligo di indicazione \ndelle limitazioni o dei divieti mediante segnali, attraverso una pubblicità, da effettuare con almeno \n24 ore di anticipo, sui mezzi di informazione disponibili (siti web, social media, applicazioni mobili, \nmedia tradizionali quali televisioni, radio giornali ecc..). \n \n4 Tale disposizione era contenuta nel comma 5 ora abrogato. \n5 Cioè, strada interessata da un significativo movimento di ciclisti, presenza di intersezione regolata da semaforo, strada \ncon una sola corsia per senso di marcia, limite di velocità non superiore a 50 km/h e presenza di una pista ciclabile \nlaterale o corsia ciclabile. \n6 Il principio vale, pertanto, per i soli provvedimenti temporanei assunti dal Sindaco ai sensi del comma 1 dell’art. 7 per \nmotivi di sicurezza pubblica, sicurezza della circolazione e tutela della salute \n\n--- Pagina 11 ---\nSCHEDA ILLUSTRATIVA ALLEGATA 1 \n9 \n \n9. DELIMITAZIONE ZONE CICLABILI \nL’introduzione del comma 11-ter, consente ai Comuni la possibilità di delimitare le zone ciclabili, \nlimitando o escludendo la circolazione di alcune categorie di veicoli, realizzare misure di \nmoderazione del traffico e imporre un limite di velocità di 30 km/h. La disposizione contribuisce, \nquindi, a fornire alcune regole di circolazione per garantire la priorità dei velocipedi prevista dalla \ndefinizione contenuta nel nuovo numero 54-bis), del comma 1, dell’art. 3. \n10. SANZIONI PER ACCESSO ALLA ZTL E PER LA SOSTA VIETATA O REGOLAMENTATA \nLa modifica del comma 14, ridefinisce la disciplina relativa al divieto di sosta prolungato oltre le \nventiquattro ore che era regolata dal comma 15 (ora modificato). Si conferma che la sanzione \npecuniaria per sosta vietata si applica per ogni periodo di 24 ore per il quale si protrae la violazione. \nIn sostanza, dopo aver accertato una prima violazione per sosta vietata, qualora il veicolo permanesse \nnella sosta, è possibile procedere con una nuova contestazione non prima che siano trascorse 24 ore \ndal primo accertamento, e così via. Si conferma, altresì, che in caso di violazione della sosta limitata \nnel tempo, si applica una sanzione minore (da euro 26 a euro 102). \nSi introduce, inoltre, un meccanismo che disciplina il prolungamento della sosta oltre il tempo \nconsentito7, per il quale la sanzione pecuniaria da applicare si calcola moltiplicando l’importo base \n(da euro 26 a euro 102) per il numero intero di periodi di tempo massimo consentito e comunque fino \nad un importo massimo pari al quadruplo di quello base (il minimo edittale sarà di euro 26 \nmoltiplicato per 4 che è uguale a euro 104). Così, ad esempio, se il tempo massimo consentito \ncorrisponde a 1 ora, in caso di prolungamento della sosta fino a 2 ore si applicherà la sanzione base \n(euro 26); in caso di prolungamento da 2 ore e 1 minuto fino a 3 ore si applicherà la sanzione due \nvolte (quindi euro 26 moltiplicato per 2, uguale euro 54) e così via. \nNell’accertare la violazione del prolungamento della sosta oltre il tempo consentito si dovrà \nconsiderare anche l’ipotesi in cui non sia stato attivato il dispositivo di controllo della durata della \nsosta, oppure non sia stato esposto l’orario di inizio della sosta (ad esempio, con il disco orario). In \nquesto caso troverà applicazione la sanzione di cui all’art. 157, comma 8. Inoltre, non potendo \nverificare da quanto tempo il veicolo sia in sosta, si potrà applicare anche quella di cui all’art. 7, qui \nin esame, solo quando dal primo accertamento sia trascorso il tempo massimo di sosta consentito \ndalla segnaletica stradale. Si sottolinea, infine, che anche per la sosta limitata nel tempo, la sanzione \npecuniaria si applica per ogni periodo di 24 ore per il quale si protrae la violazione. Cosi, ad esempio, \nse la sosta è limitata ad 1 ora ed è iniziata alle ore 15:00 del primo giorno, dopo aver applicato una \nsanzione massima pari al quadruplo di quella base per il prolungamento della sosta avvenuta lo stesso \ngiorno, qualora il veicolo permanesse nella sosta anche il giorno successivo, sarà applicabile una \nnuova sanzione a partire dalle 15:00 di questo giorno applicando lo stesso calcolo sopra descritto \n(dalle 15:00 alle 16:00 del secondo giorno sarà applicata la sanzione di euro 26; dalle 16:01 alle 17:00 \nsarà applicata la sanzione di euro 54 e così via fino ad un massimo di euro 104). \nCon i nuovi commi 14-bis, e seguenti, si introducono nuove procedure relative all’acceso alle ZTL \ntariffate e alla sosta a pagamento, prevedendo una tolleranza in caso di pagamento inferiore di \nmodesta entità rispetto a quello previsto. Si introduce, inoltre, il principio per il quale le tariffe non \ncorrisposte per la ZTL a pagamento o per la sosta a pagamento sono recuperate attraverso un \nmeccanismo che prevede che tali importi vadano a maggiorare la sanzione prevista. In tal modo, le \nsomme delle tariffe non corrisposte diventano parte integrante dell’importo della sanzione seguendo, \ncosì, le regole di cui all’art. 202 cds relative al pagamento in misura ridotta, all’art. 203, comma 3 cds \n \n7 Nella precedente formulazione del comma 15, si prevedeva l’applicazione della sanzione per ogni periodo per il quale \nsi protraeva la violazione, riferendola oltre che al caso della sosta limitata nel tempo, anche alla sosta “regolamentata” \n(cioè quella soggetta a regime tariffario, che ora è, invece, disciplinata dai nuovi commi 14-bis e seguenti). Infatti, nella \nprecedente formulazione si richiamavano la sosta “limitata” o “regolamentata”, mentre nella nuova formulazione si \nrichiamano solo i limiti di sosta temporali di cui all’art. 157, comma 6. \n\n--- Pagina 12 ---\nSCHEDA ILLUSTRATIVA ALLEGATA 1 \n10 \n \nrelative al sostanziale raddoppio delle sanzioni in caso di mancato pagamento o di pagamento oltre \n60 giorni, nonché le regole di cui all’art. 208 cds relative alla devoluzione dei proventi delle sanzioni. \nIn particolare, il comma 14-bis chiarisce che la sanzione da euro 83 a euro 332 (prevista dal comma \n14 secondo periodo) per l’accesso alla ZTL a pagamento è prevista solo quando la tariffa non è stata \npagata8. Inoltre, introduce il meccanismo che prevede la maggiorazione della sanzione con l’importo \ndella tariffa corrispondente a quella dell’intero periodo tariffato per l’accesso alla ZTL a pagamento \nper il giorno di calendario in cui avviene l’accertamento9. Prevede, infine che la sanzione e la \nmaggiorazione si applicano per ogni periodo di 24 ore per il quale si protrae la violazione \nanalogamente a quanto previsto dal comma 14 per la sosta vietata di cui si è detto sopra. \nIl comma 14-ter, richiamando il comma 14 primo periodo, prevede l’applicazione della sanzione da \neuro 42 a euro 173 quando la tariffa per l’accesso alla ZTL è stata pagata in misura insufficiente. In \ntali casi si applicherà la particolare tolleranza nei casi in cui la permanenza nella ZTL a pagamento si \nprotragga per un breve periodo. In particolare, si prevede che: \n non si applica nessuna sanzione quando l’accertamento della violazione avviene entro il 10% \ndel tempo per il quale è stata corrisposta la tariffa. Ad esempio, se è stata pagata una tariffa \nper la permanenza nella ZTL di 1 ora, considerando che il 10% corrisponde a 6 minuti (il \ncalcolo delle percentuali sui tempi si devono eseguire necessariamente con i minuti), non sarà \napplicata alcuna sanzione se l’accertamento avviene entro 1ora e 6 minuti dall’ingresso nella \nZTL; \n si applica la sanzione ridotta del 5% (quindi, da euro 21 a euro 86,50) quando l’accertamento \ndella violazione avviene oltre il 10% ed entro il 50% del tempo per il quale è stata corrisposta \nla tariffa. Nell’esempio indicato al punto precedente, si applica la sanzione ridotta del 50% \nquando l’accertamento della violazione avviene dopo 1 ora e 6 minuti dall’ingresso nella ZTL, \nma comunque entro 1 ora e 30 minuti (30 minuti corrispondono al 50 % di 1 ora); \n si applica la sanzione piena quando l’accertamento della violazione avviene oltre il 50% del \ntempo per il quale è stata corrisposta la tariffa. \nIl comma 14-quater, prevede il recupero della parte di tariffa non corrisposta in caso di pagamento \ninsufficiente per l’accesso alla ZTL tariffata di cui al comma 14-ter, lett. b) e c). Pertanto, la sanzione \ndeve essere maggiorata con l’importo corrispondente alla parte di tariffa non pagata10. Prevede, \ninoltre che la sanzione e la maggiorazione si applicano per ogni periodo di 24 ore per il quale si \nprotrae la violazione analogamente a quanto previsto dal comma 14 per la sosta vietata di cui si è \ndetto sopra. \nIl comma 15, va a disciplinare la sosta a pagamento di cui al comma 1, lett. f), prevedendo una \nprocedura molto simile a quella della ZTL a pagamento. Tuttavia, la sanzione da applicare in caso di \nmancato pagamento della tariffa, sarà sempre quella di cui al comma 14 primo periodo (da euro 42 a \neuro 173). Invece, per il pagamento insufficiente della tariffa della sosta a pagamento si applica la \nmedesima particolare tolleranza sulla sanzione (da euro 42 a euro 173) prevista per la ZTL tariffata \ndi cui al comma 14-ter a cui si rimanda. Inoltre, viene previsto il recupero della tariffa non corrisposta \nin caso di mancato pagamento della stessa. Tuttavia, a differenza di quanto previsto per l’ipotesi di \nZTL a pagamento, la maggiorazione della sanzione deve essere fatta per un importo corrispondente \n \n8 Invece, in caso di pagamento insufficiente troverà applicazione il comma 14-ter (di cui si dirà più avanti), che rimanda \nalla sanzione da euro 42 a euro 173 prevista dal comma 14 primo periodo. \n9 Ad esempio, se la tariffa per l’accesso alla ZTL da corrispondere per un giorno è pari a 10 euro, la sanzione di 83 euro \nsarà maggiorata con tale importo diventando di 93 euro. \n10 Ad esempio, se la tariffa da corrispondere è pari a 10 euro, e la somma effettivamente pagata è di 7 euro, risulterà non \npagata una parte di tariffa corrispondente a 3 euro, e la sanzione di 21 euro o di 42 euro sarà maggiorata di tale importo \ndiventando di 24 euro o di 45 euro. \n\n--- Pagina 13 ---\nSCHEDA ILLUSTRATIVA ALLEGATA 1 \n11 \n \nall’intero periodo tariffato nel giorno di calendario in cui avviene l’accertamento11.Il comma 15.1, \ninvece, prevede il recupero della tariffa della sosta a pagamento quando è corrisposta in misura \ninsufficiente, attraverso la maggiorazione della sanzione. Anche in questo caso, a differenza di quanto \nprevisto per l’ipotesi di ZTL a pagamento12, la maggiorazione della sanzione deve essere fatta per un \nimporto corrispondente all’intero periodo tariffato nel giorno di calendario in cui avviene \nl’accertamento. Tuttavia, la maggiorazione si applica sull’importo scontato del 50% quando \nl’accertamento della violazione avvenga oltre il 10% ed entro il 50% del tempo in cui è stata \ncorrisposta la tariffa e cioè sull’importo da euro 21 a euro 86,5013. Invece, nel caso in cui \nl’accertamento della violazione avvenga oltre il 50% del tempo per cui è stata corrisposta la tariffa, \nla maggiorazione si applica sulla sanzione edittale, cioè da euro 42 ad euro 17314. Il comma 15.1 \nprevede, infine, che in caso di mancato pagamento o pagamento insufficiente della tariffa, la sanzione \ne la maggiorazione si applicano per ogni periodo di 24 ore per il quale si protrae la violazione \nanalogamente a quanto previsto dal comma 14 per la sosta vietata di cui si è detto sopra. \nIn merito alle sanzioni per la sosta a tempo tariffata, occorre precisare che, nell’ipotesi in cui la sosta \nsia anche limitata nel tempo15, al prolungamento della stessa oltre il tempo consentito si applica16 la \nsanzione prevista dal comma 14, quarto periodo (da 26 a euro 102) , nei modi e secondo le \ndisposizioni del medesimo comma, quinto periodo, che prevede che la sanzione pecuniaria da \napplicare si calcoli moltiplicando l’importo base (da euro 26 a euro 102) per il numero intero di \nperiodi di tempo massimo consentito e comunque fino ad un importo massimo pari al quadruplo di \nquello base ( il minimo edittale sarà di euro 26 moltiplicato per 4 che è uguale a euro 104). \n \nArt. 8 \n(Circolazione nelle piccole isole) \n \nComma 1. Nelle piccole isole, dove si trovino comuni dichiarati di soggiorno o di cura, qualora la \nrete stradale extraurbana non superi 50 chilometri e le difficoltà ed i pericoli del traffico \nautomobilistico siano particolarmente intensi, il Presidente della Regione territorialmente \ncompetente, sentita la prefettura-ufficio territoriale del Governo e i comuni interessati, può, con \nproprio decreto, vietare che, nei mesi di più intenso movimento turistico, i veicoli appartenenti a \npersone non facenti parte della popolazione stabile siano fatti affluire e circolare nell’isola. Con \nmedesimo provvedimento possono essere stabilite deroghe al divieto a favore di determinate \ncategorie di veicoli e di utenti. \n(Comma 2 omissis) \nCon la modifica dell’art. 8 si trasferisce la competenza per l’emissione del provvedimento di \nlimitazione della circolazione nelle isole minori dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, come \nprevisto dalla normativa previgente, al Presidente della regione territorialmente competente, sentite \nle prefetture e i comuni interessati. Restano, invece, inalterate le condizioni che legittimano \nl’adozione delle limitazioni stagionali alla circolazione e il relativo apparato sanzionatorio. \n \n11 Ad esempio, se la tariffa da pagare per 1 giorno di sosta corrisponde a 5 euro, in caso di mancato pagamento della \nstessa, la sanzione di 42 euro sarà maggiorata di 5 euro, diventando di 47 euro. \n12 Vedi note n. 8 e 9. \n13 Ad esempio, se la tariffa da pagare per 1 giorno di sosta corrisponde a 5 euro, in caso di pagamento insufficiente della \nstessa, la sanzione di 21 euro sarà maggiorata di 5 euro, diventando di 26 euro. \n14 Ad esempio, se la tariffa da pagare per 1 giorno di sosta corrisponde a 5 euro, in caso di pagamento insufficiente della \nstessa, la sanzione di 42 euro sarà maggiorata di 5 euro, diventando di 47 euro. \n15 In cui oltre al pagamento di una tariffa, è possibile sostare solo per un tempo limitato. \n16 Ai sensi del comma 15.1. \n \n\n--- Pagina 14 ---\nSCHEDA ILLUSTRATIVA ALLEGATA 1 \n12 \n \nArt. 16 \n(Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei centri abitati) \n \n(Comma 1 omissis) \nComma 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 possono essere derogate per le sedi stradali \nubicate su ponti, viadotti o in gallerie, ovvero in presenza di particolari circostanze o di \ncondizioni orografiche. Tali deroghe, anche con riguardo alle diverse tipologie di divieto, sono \ndisciplinate con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. \n \n(Commi 2-5 omissis) \nCon l’introduzione del comma 1-bis, si prevedono delle deroghe ai divieti previsti dal comma 117, in \nragione di particolarità orografiche o esigenze di tutela paesaggistica e ambientale. Le deroghe \ndevono essere disciplinate con apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. \n \nArt. 20 \n(Occupazione della sede stradale) \n \nComma 1. Sulle strade di tipo A), B), C) e D) è vietata ogni tipo di occupazione della sede stradale, \nivi compresi fiere e mercati, con veicoli, baracche, tende e simili; sulle strade di tipo E) ed F) \nl’occupazione della carreggiata può essere autorizzata a condizione che venga predisposto un \nitinerario alternativo per il traffico ovvero, nelle zone di rilevanza storico-ambientale, a condizione \nche essa non determini intralcio alla circolazione o pregiudizio della sicurezza stradale. \n(Commi 2/5 omissis) \nCon la modifica del comma 1, si introduce l’ipotesi del “pregiudizio della sicurezza stradale” fra le \ncondizioni che possono comportare il diniego del rilascio dell’autorizzazione per l'occupazione di \nsuolo pubblico nelle strade di tipo E) ed F) nelle zone di rilevanza storico-ambientale. \n \nArt. 25 \n(Attraversamenti ed uso della sede stradale) \n \n(Commi 1/1-quinquies omissis) \nComma 1-sexies. Nel caso in cui l’attraversamento comporti un’altezza libera inferiore a quella \nminima prevista dalle norme per le costruzioni, il segnalamento, realizzato secondo le modalità \npreviste dal regolamento, deve essere definito con apposita convenzione tra gli enti proprietari \ndelle infrastrutture interessate dall’attraversamento stesso. \n(Commi 2/7 omissis) \n \n \n17 Per i proprietari o aventi diritto di fondi confinanti con le proprietà stradali al di fuori dei centri abitati, per i quali è \nvietato aprire canali o fossi, costruire edificazioni vicino alle strade e impiantare alberi o recinzioni. \n\n--- Pagina 15 ---\nSCHEDA ILLUSTRATIVA ALLEGATA 1 \n13 \n \n Il nuovo comma 1-sexies deve essere letto nel contesto generale delle disposizioni sui passaggi a \nlivello. (Vedi artt. 40, 44, 145 e 147). \nLa nuova norma prevede che il segnalamento delle linee elettriche posizionate ad altezze inferiori \nrispetto a quelle minime, deve essere realizzato sulla base di quanto previsto in un’apposita \nconvenzione tra gli enti da adottare in funzione delle reciproche esigenze di tutela dell’opera di \nattraversamento, delle caratteristiche del traffico, delle infrastrutture interferenti e dell’opera stessa. \nInfatti, sebbene la competenza sull’installazione della totalità della segnaletica risulti in capo all’ente \ngestore stradale, come in tutte le zone di interferenza tra due o più infrastrutture, il confine tra le \nresponsabilità e gli oneri di installazione e gestione richiede attente valutazioni. \n \nArt. 40 \n(Segnali orizzontali) \n \n(Commi 1/4 omissis) \nComma 5. Una striscia trasversale continua indica il limite prima del quale il conducente ha l’obbligo \ndi arrestare il veicolo per rispettare le prescrizioni semaforiche o il segnale di “fermarsi e dare \nprecedenza”, ovvero un segnale manuale del personale che espleta servizio di polizia stradale nonché \nin corrispondenza dei passaggi a livello dotati di dispositivi luminosi o del segnale “fermarsi e \ndare precedenza. \nComma 5-bis. Nella zona di attestamento ciclabile la prima striscia traversale continua, nel \nsenso di marcia, indica il limite prima del quale i conducenti dei veicoli diversi dai velocipedi \nhanno l’obbligo di fermarsi mentre la seconda striscia indica il limite per i soli velocipedi, ai \nfini del rispetto delle prescrizioni semaforiche. \n(Commi 6/11 omissis) \nLa modifica del comma 5 deve essere letta nel contesto generale delle norme sui passaggi a livello \n(Vedi artt. 25, 44, 145 e 147). \nTale modifica si è resa necessaria per coordinare le nuove disposizioni relative ai comportamenti dei \nconducenti ai passaggi a livello introdotte nell’art. 147. Peraltro, la precedente formulazione del \ncomma 5 non era perfettamente coordinata con il precedente art. 147, comma 2. Infatti, detta norma \nstabiliva che in presenza della striscia trasversale continua il conducente dovesse fermarsi in presenza \ndel segnale di “passaggio a livello”, senza fare distinzione alcuna tra le diverse tipologie (con o senza \nsemibarriere o barriere o dispositivi di segnalazione luminosa), invece, l’art. 147, comma 2, stabiliva \nche il conducente potesse anche non fermarsi nei passaggi a livello senza barriere o semibarriere \nqualora non sopraggiungesse nessun treno. Con la modifica, la striscia trasversale continua obbliga il \nconducente a fermarsi ai passaggi a livello solo se è presente il segnale di “fermarsi e dare la \nprecedenza”, o nei passaggi a livello dotati di dispositivi luminosi. \nL’introduzione del comma 5-bis deve essere letta con riferimento alla nuova definizione di “zona di \nattestamento ciclabile” e alle modifiche collegate degli artt. 3, 7, 143 e 154. La nuova norma disciplina \nle strisce trasversali continue che devono rispettare i ciclisti e i conducenti di altri veicoli in presenza \ndi una zona di attestamento ciclabile. \n \n \n \n \n\n--- Pagina 16 ---\nSCHEDA ILLUSTRATIVA ALLEGATA 1 \n14 \n \nArt. 41 \n(Segnali luminosi) \n \n(Commi 1/4 omissis) \nComma 5. Al fine di agevolare la mobilità delle persone con disabilità visiva, gli attraversamenti \npedonali semaforizzati possono essere dotati di segnalazioni acustiche di indicazione dello stato \ndi accensione delle luci, nonché di guide tattili a pavimento idonee all'individuazione dei pali di \nsostegno delle lanterne semaforiche. Le luci delle lanterne semaforiche pedonali sono a forma di \npedone colorato su fondo nero. I colori sono: \na) rosso, con significato di arresto e non consente ai pedoni di effettuare l'attraversamento, né di \nimpegnare la carreggiata; \nb) giallo, con significato di sgombero dell'attraversamento pedonale e consente ai pedoni che si \ntrovano all'interno dell'attraversamento di sgombrarlo il più rapidamente possibile e vieta a quelli che \nsi trovano sul marciapiede di impegnare la carreggiata; \nc) verde, con significato di via libera e consente ai pedoni l'attraversamento della carreggiata nella \nsola direzione consentita dalla luce verde. \n(Commi 6/19 omissis) \nComma 19-bis. Ai fini dell’applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente \ncodice, i segnali luminosi di pericolo e di prescrizione e i segnali a messaggio variabile devono \nessere dotati di sistemi di controllo a distanza in grado di certificarne il momento di accensione \no spegnimento e il regolare funzionamento. Di ogni operazione, anche automatica, di \naccensione, spegnimento o modifica del contenuto del messaggio, deve essere conservata idonea \nregistrazione in grado di certificare l’orario e il corretto svolgimento delle operazioni stesse. \nL’orario di effettivo funzionamento registrato deve essere certificato conforme al tempo \ncoordinato universale (UTC). Nei provvedimenti di cui all’articolo 5, comma 3, che impongono \nobblighi, divieti e limitazioni resi noti mediante i segnali luminosi di prescrizione e i segnali a \nmessaggio variabile, devono essere indicate le modalità e i tempi di funzionamento dei segnali \ne di accensione e spegnimento degli stessi. \nComma 19-ter. I segnali a messaggio variabile devono essere utilizzati esclusivamente per \nfornire indicazioni di pericolo o di prescrizione, nonché informazioni utili alla guida relative \nalla strada su cui sono installati e agli itinerari o ambiti a essa correlati. Tali indicazioni sono \nfornite con segnali di dimensioni, colori e forme uguali a quelle dei corrispondenti segnali \nverticali. Nei comuni classificati a vocazione turistica le informazioni fornite attraverso i segnali \na messaggio variabile possono prevedere anche l'impiego alternato di lingue straniere. \nComma 19-quater. Dall’attuazione di quanto previsto dai commi 19-bis e 19-ter, non devono \nderivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Gli enti interessati provvedono agli \nadempimenti ivi previsti nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili \na legislazione vigente. \nLa modifica del comma 5 introduce nuovi elementi tecnici di cui possono essere dotati gli \nattraversamenti pedonali, al fine di agevolare il transito delle persone con disabilità visiva. \nCon l’introduzione dei commi 19-bis, 19-ter e 19-quater viene attribuito valore impositivo ai segnali \nluminosi e ai pannelli a messaggio variabile quando contengono indicazioni di pericolo e di \nprescrizione. Tali nuove norme facilitano la piena attuazione delle ordinanze emanate ai sensi degli \nartt. 6 e 7 che abbiano, in particolare, validità temporanea e che oggi possono essere resi noti anche \nattraverso i segnali in argomento. In tali casi le ordinanze emanate ai sensi dell’art. 5, comma 3, che \n\n--- Pagina 17 ---\nSCHEDA ILLUSTRATIVA ALLEGATA 1 \n15 \n \ndevono essere noti attraverso i segnali luminosi o i pannelli a messaggio variabile, devono contenere \nle modalità e i tempi di funzionamento e di accensione e spegnimento degli stessi. \nIn particolare, il comma 19-bis detta prescrizioni al fine di assicurare il regolare funzionamento dei \nsegnali in parola, prevedendo che siano dotati di sistemi di controllo a distanza (in modo che possano \nessere attivati anche da remoto) che certifichino esattamente il momento dell’accensione, \nspegnimento e regolare funzionamento. Ciò al fine di rendere certa l’eventuale attività di \naccertamento di violazioni alle indicazioni contenute nei segnali stessi. \nI pannelli a messaggio variabile devono avere dimensioni, colori e forme corrispondenti a quelli della \nsegnaletica verticale che riproduce il medesimo contenuto. Con particolare riferimento alle \ndimensioni, esse possono essere, tuttavia, anche maggiori rispetto a quelle fissate dal regolamento \nper la specifica categoria di strada. \n \nArt. 42 \n(Segnali complementari) \n \n(Comma 1 omissis) \nComma 2. Sono, altresì, segnali complementari i dispositivi e gli interventi sull’infrastruttura \nstradale che comunque contengono un elemento di segnalamento, destinati ad impedire la sosta, \na moderare il traffico o a rallentare la velocità dei veicoli. \n(Comma 3 omissis) \nLa modifica del comma 2 estende il novero dei segnali complementari. \nAi dispositivi destinati ad impedire la sosta ed a quelli destinati a rallentare la velocità dei veicoli, si \naggiungono anche quelli destinati a moderare il traffico. Oltre ai dispositivi citati sono considerati \nsegnali complementari anche gli interventi sull’infrastruttura stradale che comunque contengono un \nelemento di segnalamento e che abbiano le medesima destinazione sopra indicata. \n \nArt. 43 \n(Segnalazioni degli agenti del traffico) \n(Commi 1/4 omissis) \nComma 5. Gli agenti, per esigenze connesse con la fluidità o con la sicurezza della circolazione o con \nla protezione degli operatori stradali, possono altresì far accelerare o rallentare la marcia dei \nveicoli, fermare o dirottare correnti veicolari o singoli veicoli, nonché dare altri ordini necessari a \nrisolvere situazioni contingenti, anche se in contrasto con la segnaletica esistente, ovvero con le \nnorme di circolazione. \nComma 5-bis. Sulle strade con carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, al fine di \nprevenire situazioni di pericolo derivanti dalla presenza di persone sulla carreggiata, \ndall’installazione o rimozione di segnaletica per cantieri, da incidenti o da altri eventi \nimprevedibili, il rallentamento graduale della marcia dei veicoli e l’eventuale regolazione del \nflusso veicolare può avvenire anche mediante l’impiego di veicoli degli organi di polizia stradale \ndi cui all’articolo 12, commi 1, 2 e 3, nonché dei soggetti in possesso dell’abilitazione prevista \ndal comma 3-bis del medesimo articolo 12. \nComma 5-ter. I veicoli di cui al comma 5-bis, impiegati nelle attività di cui al medesimo comma, \ndevono tenere in funzione il dispositivo supplementare a luce lampeggiante unitamente a un \n\n--- Pagina 18 ---\nSCHEDA ILLUSTRATIVA ALLEGATA 1 \n16 \n \npannello rettangolare recante la scritta “auto di sicurezza - safety-car”. Con decreto del \nMinistero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare d’intesa con il Ministero dell’interno, \nentro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le \nmodalità di esecuzione della procedura di rallentamento graduale della marcia dei veicoli e di \neventuale regolazione del flusso veicolare nei casi di cui al comma 5-bis nonché le caratteristiche \ndei veicoli impiegati, delle attrezzature e dei dispositivi supplementari di equipaggiamento degli \nstessi. \n(Comma 6 omissis) \nLa modifica dell’art. 43 deve essere letta insieme alle modifiche operate all’art. 177 in tema di safety-\ncar. \nPer tutelare le persone esposte al traffico sono state introdotte nuove misure di regolazione della \ncircolazione attraverso un nuovo sistema di rallentamento del traffico. \nCon la modifica del comma 5, si inserisce la protezione degli operatori stradali come ulteriore \nfattispecie rispetto a quelle che permettono agli organi di polizia stradale, di fermare o rallentare la \ncircolazione stradale. \nCon il nuovo comma 5-bis si disciplina il rallentamento graduale della marcia nonché l’eventuale \nregolazione del flusso dei veicoli in presenza di particolari situazioni che riguardano l’installazione o \nrimozione della segnaletica da cantiere, incidenti stradali o ogni altro evento imprevedibile per il \nquale si ritenga di dover intervenire in tal senso. Tali operazioni possono essere compiute solo sulle \nstrade con carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, utilizzando anche i veicoli degli \norgani di polizia stradale elencati nell’art. 12, commi 1, 2 e 3, o quelli dei soggetti abilitati ai servizi \ndi scorta tecnica ai veicoli eccezionali e ai trasporti in condizioni di eccezionalità. \nCon il nuovo comma 5-ter si prevede che le operazioni indicate nel coma 5-bis siano attuate tenendo \nin funzione il dispositivo lampeggiante e che i veicoli siano muniti di un pannello recante la scritta \n“auto di sicurezza – safety-car”. L’efficacia delle disposizioni è subordinata all’adozione di un \ndecreto ministeriale con cui saranno stabilite le modalità di esecuzione delle procedure di \nrallentamento e regolazione sopra indicate, nonché le caratteristiche dei veicoli impiegati, delle loro \nattrezzature e dei dispostivi supplementari di equipaggiamento degli stessi. \nNelle more dell’approvazione del predetto decreto resta comunque ferma la possibilità di regolazione \ndel traffico da parte degli organi di polizia stradale di cui all’art. 12, commi 1 e 2, cds. \nSi precisa, infine, che in considerazione delle finalità delle nuove disposizioni volte alla salvaguardia \ndi tutti gli utenti della strada e, in particolare, delle persone esposte al traffico, si ritiene opportuno \nconsiderare che le attività sopra descritte possano essere attuate solo sulle strade o sulle carreggiate a \nsenso unico di marcia. Infatti, nelle strade a doppio senso esiste il concreto pericolo che gli utenti \naccodati possano sorpassare invadendo l’opposto senso di marcia, vanificando le operazioni di \nregolazione del traffico e creando situazioni di estremo pericolo. \n \nArt. 44 \n(Passaggi a livello) \n(Commi 1/2 omissis) \nComma 2-bis. In corrispondenza dei passaggi a livello sprovvisti di barriere o semibarriere può \nessere collocato, sulla destra della strada, a cura e spese del gestore della ferrovia, un dispositivo \nluminoso a due luci rosse lampeggianti alternativamente che entra in funzione, integrato da un \ndispositivo di segnalazione acustica, per avvertire in tempo utile del passaggio del treno. \nL’installazione di tali dispositivi è obbligatoria in caso di visibilità insufficiente. \n\n--- Pagina 19 ---\nSCHEDA ILLUSTRATIVA ALLEGATA 1 \n17 \n \n(Commi 3/4 omissis) \nL’introduzione del comma 2-bis deve essere letta nel contesto generale delle modifiche in tema di \npassaggi a livello (Vedi artt. 25, 40, 145 e 147). \nCon il nuovo comma 2-bis, si regolamenta la segnaletica dei passaggi a livello privi di barriere o \nsemibarriere (l’art. 44 in precedenza disciplinava solo i passaggi a livelli con barriere e con \nsemibarriere). La nuova norma prevede che in presenza di passaggi a livello incustoditi (privi di \nbarriere o semibarriere), possa essere collocato un dispositivo luminoso a due luci lampeggianti rosse \nalternative, integrato da un dispositivo acustico, utili per segnalare in tempo utile il passaggio del \ntreno. La collocazione di tali dispositivi è facoltativa salvo che la visibilità di chi deve attraversare la \nsede ferroviaria sia limitata. \n \nArt. 45 \n(Uniformità della segnaletica, dei mezzi di regolazione e controllo ed omologazioni) \n \n(Commi 1/5 omissis) \nComma 6. Nel regolamento sono precisati i segnali, i dispositivi, le apparecchiature e gli altri mezzi \ntecnici di controllo e regolazione del traffico, nonché quelli atti all'accertamento e al rilevamento \nautomatico delle violazioni alle norme di circolazione, ed i materiali che, per la loro fabbricazione e \ndiffusione, sono soggetti all'approvazione od omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture \ne dei trasporti, previo accertamento delle caratteristiche geometriche, fotometriche, funzionali, di \nidoneità e di quanto altro necessario. Nello stesso regolamento sono precisate altresì le modalità di \nomologazione e di approvazione, fermo restando l’obbligo delle verifiche periodiche di \nfunzionalità e di taratura per i dispositivi con funzione metrologica. \n(Commi 7/9-ter omissis) \nCon la modifica del comma 6, viene specificato che il regolamento di attuazione del cds deve \ncomunque prevedere l’obbligo di effettuare le verifiche periodiche di funzionalità e di taratura degli \napparecchi con funzione metrologica, come ad esempio quelli per l’accertamento automatico delle \nviolazioni dei limiti di velocità. Tale modifica viene introdotta in coerenza con il contenuto della \nsentenza della Corte Costituzionale n. 113 del 18 giugno 2015, che ha dichiarato l’incostituzionalità \nparziale del comma in argomento nella parte in cui non prevedeva che tutte le apparecchiature \nimpiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità devono essere sottoposte a verifiche \nperiodiche di funzionalità e di taratura. \n \nArt. 56 \n(Rimorchi) \n \n(Commi 1/3 omissis) \nComma 4. I carrelli appendice a non più di due ruote destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili, \ne trainabili da motoveicoli di cui all’articolo 53 e da autoveicoli di cui all'art. 54, comma 1, esclusi \nquelli indicati nelle lettere h), i) ed l), si considerano parti integranti di questi purché rientranti nei \nlimiti di sagome e di massa previsti dagli articoli 61 e 62 e dal regolamento. \n \n\n--- Pagina 20 ---\nSCHEDA ILLUSTRATIVA ALLEGATA 1 \n18 \n \nCon la modifica del comma 4, si estende la possibilità di trainare carrelli appendice anche ai \nmotoveicoli, in coerenza con le disposizioni comunitarie in materia. Infatti, la precedente \nformulazione della norma si poneva in contrasto con le norme comunitarie che disciplinano le \ncaratteristiche che devono avere i ganci di traino dei motoveicoli e che consentono la circolazione sul \nterritorio nazionale di motoveicoli immatricolati all’estero trainanti un rimorchio, creando una \nsituazione penalizzante nei confronti dei possessori di motoveicoli immatricolati in Italia. \nSi sottolinea che l’efficacia delle nuove disposizioni è subordinata all’adozione di norme \nregolamentari che definiscano le caratteristiche dei carrelli appendice agganciabili ai motoveicoli \nnonché delle targhe ripetitrici da apporre sugli stessi. Infatti, le attuali norme regolamentari che \ndefiniscono le caratteristiche dei carrelli appendice sono pensate solo per gli autoveicoli e non si \npossono adattare motoveicoli. \nRimane ferma la possibilità di circolazione di motoveicoli immatricolati all’estero trainanti un \nrimorchio, secondo le norme del Paese di immatricolazione. \n \nArt. 57 \n(Macchine agricole) \n \nComma 1. Le macchine agricole sono macchine a ruote o a cingoli destinate a essere impiegate nelle \nattività di cui all’articolo 2135 del codice civile e nelle attività di gestione forestale e possono, in \nquanto veicoli, circolare su strada: \na) per il proprio trasferimento; \nb) per il trasporto per conto delle aziende agricole e forestali di prodotti, sostanze di uso agrario \ne di attrezzature destinate all’esecuzione delle attività di cui all’articolo 2135 del codice civile e \ndelle attività di gestione forestale; \nc) per il trasporto di addetti alle lavorazioni, nonché, nell’ambito delle attività dirette alla \nfornitura di beni o servizi ai sensi dell’articolo 2135, terzo comma, del codice civile, per il \ntrasporto di soggetti in visita presso le aziende agricole, interessati a conoscere il contesto \nambientale e territoriale in cui si svolgono le attività dell’impresa agricola. \nÈ consentito l'uso delle macchine agricole nelle operazioni di manutenzione e tutela del territorio. \n(Commi 2/4 omissis) \nAttraverso la modifica del comma 1 vengono ampliate le possibilità di impiego e di circolazione su \nstrada delle macchine agricole. \nOltre all’impiego nelle attività forestali già previsto, le macchine agricole possono essere altresì \nimpiegate nelle attività indicate nell’art. 2135 cc, cioè: \n coltivazione del fondo; \n selvicoltura18; \n allevamento di animali; \n attività connesse alle precedenti. \nTali attività si esplicitano attraverso la cura, lo sviluppo e la fase di un ciclo biologico (processo di \nriproduzione e di accrescimento), di carattere vegetale o animale, e che utilizza o può utilizzare: \n il fondo; \n il bosco; \n \n18 Ramo delle scienze forestali che riguarda l’impianto e la conservazione dei boschi. \n\n--- Pagina 21 ---\nSCHEDA ILLUSTRATIVA ALLEGATA 1 \n19 \n \n le acque dolci o salmastre o marine. \nPer quanto riguarda le possibilità di circolazione su strada della macchine agricole, argomento qui di \ninteresse in relazione ai controlli da parte degli organi di polizia stradale ai fini della possibile \napplicazione delle sanzioni di cui all’art. 82 per l’uso diverso, oltre alla conferma della possibilità di \ncircolare per il proprio trasferimento ed il trasporto per conto delle aziende agricole e forestale di: \n prodotti o sostanze di uso agrario; \n addetti alle lavorazione, \nviene introdotta la possibilità di trasporto delle attrezzature funzionali alle attività di cui all’art. 2135 \ncodice civile sopra descritte (coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento animali e attività \nconnesse19). Nella previgente versione dell’art. 57 era, invece, possibile il trasporto su strada di \nattrezzature destinate all’esecuzione delle attività agricole e forestali. \nInoltre, possono essere trasportate persone interessate a conoscere il contesto ambientale e territoriale \nin cui si svolgono le attività dell’impresa agricola, ma soltanto nell’ambito delle attività di fornitura \ndi beni e servizi di cui al terzo comma dell’art. 2135 codice civile20. \n \nArt. 68 \n(Caratteristiche costruttive e funzionali e dispositivi di equipaggiamento dei velocipedi) \n \n(Comma 1 omissis) \nComma 2. I dispositivi di segnalazione di cui al comma 1, lettera c), devono essere presenti e \nfunzionanti secondo quanto previsto dall'articolo 152, comma 1. \n(Commi 3/8 omissis) \nLa modifica del comma 2 deve essere letta in relazione alla modifica dell’art. 153, comma 1, che, \neliminando il riferimento ai veicoli a motore, assoggetta anche i velocipedi all’obbligo ivi previsto21. \nDal combinato disposto degli articoli 68, 152 e 153 si desume che i velocipedi: \n devono avere funzionanti22 i dispositivi di segnalazione visiva per la marcia sia fuori che \nall’interno dei centri abitati; \n devono tenere accesi i dispositivi di segnalazione visiva da mezz'ora dopo il tramonto del sole \na mezz'ora prima del suo sorgere ed anche di giorno nelle gallerie, in caso di nebbia, di caduta \ndi neve, di forte pioggia e in ogni altro caso di scarsa visibilità. \nPertanto: \n \n19 Per le attività connesse si deve fare riferimento alla definizione contenuta nell’art. 2135, comma 3 del codice civile. \nPertanto, il trasporto di attrezzature su strada può riguardare oltre che la manipolazione, conservazione, trasformazione, \ncommercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del \nfondo o del bosco o dall'allevamento di animali, anche le attività descritte nel nota n. 10, tra le quali è presente, ad \nesempio, quella di ospitalità. \n20 Fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente \nimpiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale \ne forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge. \n21 L’accensione dei dispositivi di segnalazione visiva nei casi previsti dalla stessa norma (notte, gallerie, nebbia, neve, \nforte pioggia e altri casi di scarsa visibilità) è, quindi, imposta anche ai velocipedi. Si sottolinea che l’applicazione \ndell’art. 153, comma 1, non riguarda i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica per i quali si applica, invece, \nla disciplina di cui alla legge 160/2019, essendo norma speciale rispetto a quella generale in argomento. \n22 Cioè idonei all’uso. \n\n--- Pagina 22 ---\nSCHEDA ILLUSTRATIVA ALLEGATA 1 \n20 \n \n l’assenza o il mancato funzionamento dei predetti dispositivi è oggetto delle sanzioni di cui \nall’art. 68, comma 6; \n il mancato uso dei predetti dispositivi nelle situazioni indicate dall’art. 153, è oggetto delle \nsanzioni di cui al comma 11 del medesimo art. 153. \n \nArt. 80 \n(Revisioni) \n \n(Commi 1/9 omissis) \nComma 10. Il Dipartimento competente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti effettua \nperiodici controlli sulle officine delle imprese di cui al comma 8 e controlli, anche a campione, sui \nveicoli sottoposti a revisione presso le medesime. I predetti controlli sono effettuati da personale \ndel medesimo Dipartimento, abilitato all'esecuzione delle operazioni di revisione sui veicoli ai \nsensi dell'articolo 81, e sono remunerati ai sensi dell'articolo 19, comma 1-quinquies, della legge \n1° dicembre 1986, n. 870. A tal fine, con il decreto di cui al comma 12 del presente articolo, sono \naltresì determinati gli importi, a carico delle officine, che affluiscono all'apposito capitolo di \npertinenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La mancata corresponsione di tali \nimporti comporta l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 15. \n(Commi 11/17-bis omissis) \nLa modifica del comma 10 riguarda l’attività di accertamento da parte dei funzionari del Ministero \ndelle infrastrutture e dei trasporti, che deve essere compiuta presso le officine autorizzate alla \nrevisione dei veicoli. Tale norma deve essere coordinata con il contenuto dell’art. 13, commi da 1 a \n1-sexies e dei commi 2, 4, 5 e 6 della legge, ai quali si rimanda. \n \nArt. 80-bis \n(Campagne di richiamo di sicurezza) \n \n1. I costruttori dei veicoli, in conformità agli obblighi derivanti dalla normativa nazionale e \nunionale, garantiscono l'immediata adozione di adeguate misure correttive e di informazione \nin relazione alla totalità dei veicoli di categoria M, N o O che hanno immesso sul mercato, hanno \nimmatricolato o che sono entrati in circolazione nel territorio nazionale o dell'Unione europea, \nper i quali sia stata valutata la presenza di un rischio grave per la salute o la sicurezza delle \npersone. Le misure correttive devono garantire che il veicolo non presenti più il rischio; deve \naltresì essere svolta una puntuale e diligente attività di informazione dei proprietari o \nutilizzatori dei veicoli interessati, quali risultanti dall'archivio nazionale dei veicoli di cui \nall'articolo 226, commi 5 e seguenti. \n2. Il costruttore che, avendo provveduto agli adempimenti di cui al comma 1, dopo ventiquattro \nmesi dall'avvio della campagna di richiamo per l'adozione di misure correttive, riscontri che ad \nun veicolo non siano stati ancora apportati i necessari adeguamenti, ha l'obbligo di inserire i \nrelativi dati nell'elenco telematico, istituito presso la Direzione generale per la motorizzazione \ndel Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei \ntrasporti, e provvedere al suo aggiornamento. \n3. Salvo che il fatto costituisca reato, il costruttore che omette di adottare le misure correttive \ndi informazione e di inserimento e aggiornamento dei dati nell'elenco telematico imposte ai sensi \n\n--- Pagina 23 ---\nSCHEDA ILLUSTRATIVA ALLEGATA 1 \n21 \n \ndei commi 1 e 2, è soggetto, per ciascuna misura non adottata, alla sanzione amministrativa \npecuniaria da euro 10.000 euro a euro 60.000. \n4. Con apposito provvedimento della Direzione generale per la motorizzazione, da adottarsi \nentro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le \nmodalità di accesso all'elenco telematico di cui al comma 2 da parte di operatori autorizzati e \ndi consultazione da parte degli organi di polizia e degli utenti. \n5. Chiunque circola con un veicolo presente nell'elenco telematico di cui al comma 2 è soggetto \nalla disciplina sanzionatoria di cui all'articolo 80, comma 14. \nL’articolo 80-bis introduce la disciplina relativa alle campagne obbligatorie di richiamo di sicurezza \nda parte dei costruttori degli autoveicoli, dei veicoli commerciali e dei relativi rimorchi e prevede \nl’istituzione di un apposito elenco telematico presso la Motorizzazione civile nel quale devono essere \niscritti i veicoli per i quali le modifiche correttive non sono state ancora effettuate dopo 24 mesi dalla \ncampagna di richiamo. Sono previste sanzioni amministrative per chiunque circoli con un veicolo \npresente nell'elenco telematico. \nTali novità normative sono state introdotte in coerenza con le disposizioni che prevedono la \nresponsabilità per danno da prodotti difettosi23 che, nel settore dell’industria automobilistica, riveste \nparticolare importanza vista la necessità di sicurezza ed affidabilità dei prodotti stessi. Infatti, ogni \ndifetto, anche di un solo componente, può mettere a rischio la sicurezza dei consumatori, rendendo la \nresponsabilità per prodotti difettosi un argomento di primaria importanza. L’art. 80-bis interviene per \nregolamentare la materia in modo specifico nell’ambito della circolazione stradale, dettando regole \nper l’attivazione delle procedure di richiamo dei veicoli che presentano gravi rischi per la sicurezza. \nLa nuova norma prevede che i costruttori debbano eseguire le opportune campagne di richiamo \nquando in qualsiasi modo vengono a conoscenza della presenza di difetti su veicoli immessi in \ncircolazione o immatricolati in Italia. Le campagne di richiamo vengono attuate dando adeguato \navviso ai proprietari dei veicoli interessati che devono essere sottoposti ad interventi tecnici entro 24 \nmesi dalla comunicazione della campagna di richiamo. Decorso inutilmente il predetto termine i \nveicoli non sottoposti agli interventi devono essere inseriti, sempre a cura dei costruttori, in un \napposito elenco tenuto dalla Motorizzazione per la consultazione degli organi di polizia stradale ai \nfini dell’applicazione delle relative sanzioni. \nÈ previsto un apposito decreto della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle \ninfrastrutture e dei trasporti per la disciplina delle modalità di accesso e di consultazione del predetto \nelenco da parte degli utenti e degli organi di polizia stradale ai fini dell’applicazione delle sanzioni di \ncui all’art. 80, comma 14, in caso di circolazione con un veicolo inserito nel predetto elenco. \nLe predette sanzioni consistono nel pagamento di una sanzione pecuniaria e nella sospensione dalla \ncircolazione con annotazione sulla carta di circolazione/DU effettuato dall’organo di polizia stradale \nche ha contestato la violazione. Tale sospensione, si ritiene debba considerarsi efficace, impedendo \nla circolazione del veicolo, fino a quando non vi sia la prova dell’esecuzione degli interventi previsti \ndalla campagna di richiamo. \n \n \n \n \nArt. 84 \n \n23 Cfr. D.lgs. n. 206/2005. \n\n--- Pagina 24 ---\nSCHEDA ILLUSTRATIVA ALLEGATA 1 \n22 \n \n(Locazione senza conducente) \n \n(Commi 1/3 omissis) \nComma 3-bis. L'impresa autorizzata all'esercizio dell’attività di trasporto di persone su strada \npuò utilizzare autobus locati senza conducente sulla base di un contratto di locazione stipulato \ncon un'impresa locatrice stabilita in uno Stato membro dell'Unione europea, a condizione che i \nsuddetti veicoli risultino immatricolati o messi in circolazione conformemente alla legislazione \ndi qualsiasi Stato membro. \nComma 4. 4. Possono essere destinati alla locazione senza conducente: \na) i veicoli ad uso speciale, la cui massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 6 t; \nb) i veicoli destinati al trasporto di cose; \nb-bis) i veicoli, aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente, destinati al trasporto \ndi persone, i veicoli per il trasporto promiscuo, le autocaravan, le caravan e i rimorchi destinati al \ntrasporto di attrezzature turistiche e sportive. \nb-ter) i veicoli, aventi più di nove posti compreso quello del conducente, destinati al trasporto \ndi persone. \nLe modifiche dell’art. 84 seguono quelle introdotte dal decreto legge 69/202324, e rispondono alla \nnecessità di estendere anche al trasporto di persone la possibilità di acquisire veicoli in locazione \nsenza conducente (di seguito LSC) come è previsto nel settore del trasporto merci, superando la regola \nprevigente che consentiva di acquisire in locazione solo autoveicoli fino a 9 posti. \nInfatti, la precedente formulazione del comma 3-bis consentiva alle impresa iscritta al REN e \nautorizzata all’esercizio di tale attività di cedere in LSC autobus25 destinati al noleggio con \nconducente in favore di altre imprese che effettuano la medesima attività26, escludendo la possibilità \ndi cedere in LSC autobus destinati al noleggio senza conducente. \nTale limite risulta superato dal combinato disposto del nuovo comma 3-bis, della nuova lettera b-ter \ndel comma 4, che consente di cedere in LSC tutte le categorie di autobus, anche quelli per noleggio \ncon conducente27, fatte salve le limitazioni di cui si dirà più avanti. \nLa nuova disciplina relativa alla locazione di autobus delineata dalle novità normative introdotte deve \nessere, dunque, letta considerando tre fattori. Il primo è relativo alla tipologia di autobus che possono \nessere ceduti in LSC, la seconda è relativa ai soggetti che possono acquisire autobus in LSC, la terza \nè relativa all’utilizzazione degli autobus presi in LSC. \n1. Gli autobus che possono essere ceduti in locazione sono, pertanto: \n quelli immatricolati per noleggio con conducente; \n quelli immatricolati per servizio di linea; \n quelli immatricolati per locazione senza conducente. \nEsiste un limite fissato dal nuovo comma 3-bis, che pone come condizione che gli autobus devono \nrisultare immatricolati o messi in circolazione conformemente alla legislazione di qualsiasi Stato \nmembro. Secondo tale formulazione, analogamente a quanto previsto per il trasporto di merci, si \nritiene che gli autobus possano essere locati solo se immatricolati per uso di terzi, escludendo, \npertanto quelli immatricolati per uso proprio. La limitazione deve essere considerata con riferimento \n \n24 Per le quali si rimanda alla circolare n. 30769 del 5 settembre 2023. \n25 Veicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con più di 9 posti compreso quello del conducente. \n26 Analogamente a quanto previsto dall’art. 87, comma 5 cds per gli autobus destinati al servizio di linea. \n27 Che, pertanto, potranno essere immatricolati per tale scopo. \n\n--- Pagina 25 ---\nSCHEDA ILLUSTRATIVA ALLEGATA 1 \n23 \n \nalle regole vigenti in ciascuno Stato membro, che potrebbero non prevedere una destinazione analoga \na quella nazionale: la limitazione cade, quindi, nelle ipotesi in cui lo Stato membro non prevede una \ndistinzione tra uso proprio e uso di terzi. \n2. I soggetti che possono acquisire autobus in locazione sono: \n Le imprese autorizzate all’attività di trasporto di persone; \n Gli esercenti il servizio di linea per trasporto di persone. \n3. Gli autobus presi in locazione possono essere utilizzati per le seguenti finalità: \n Trasporto di persone in noleggio con conducente \n Trasporto di persone in servizio di linea. \nAnche in questo caso non è possibile utilizzare autobus senza conducente per uso proprio. Infatti, \nsecondo la disciplina di cui all’art. 83 cds sono legittimati ad immatricolare autobus adibiti ad uso \nproprio solo i proprietari degli stessi, dimostrando l’esigenza specifica del trasporto in conto proprio \nche ne legittima l’immatricolazione. \nCon specifico riferimento alle limitazioni indicate ai punti 1 e 2, si sottolinea che il Ministero delle \ninfrastrutture e dei trasporti, con circolare n. 20831 del 29 dicembre 2020, ha previsto la possibilità \ndi cedere autobus in LSC immatricolati in Italia ad uso proprio entro il 31/12/2020, a favore di imprese \nche effettuato trasporto passeggeri in noleggio con conducente o in servizio di linea. \nTale prassi, salvo diversa indicazione che dovesse essere fornita dallo citato Dicastero, deve ritenersi \nancora valida. \nInfine, il nuovo comma 3-bis, ha esteso la facoltà di acquisire autobus in locazione da qualsiasi \nimpresa avente sede sia sul territorio nazionale che in altri Stati membri dell’Unione europea. \nPertanto, non è necessario che l’impresa locatrice debba essere autorizzata all’esecuzione del \ntrasporto passeggeri. \n \nArt. 117 \n(Limitazioni nella guida) \n \n(Comma 2 omissis) \nComma 2-bis. Ai titolari di patente di guida di categoria B, per i primi tre anni dal rilascio, non è \nconsentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 75 kW/t. \nNel caso di veicoli di categoria M1, anche elettrici o ibridi plugin, ai fini di cui al primo periodo, \nsi applica l’ulteriore limite di potenza massima pari a 105 kW. Le limitazioni di cui al presente comma \nnon si applicano ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell'articolo 188, \npurché la persona invalida sia presente sul veicolo. Le limitazioni di cui al presente comma non si \napplicano, inoltre, se a fianco del conducente si trova, in funzione di istruttore, persona di età non \nsuperiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno \ndieci anni, ovvero valida per la categoria superiore. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120 del \npresente codice, alle persone destinatarie del divieto di cui all'articolo 75, comma 1, lettera a), del \ntesto unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il divieto di cui \nal presente comma ha effetto per i primi tre anni dal rilascio della patente di guida. \n(Commi 3/5 omissis) \nLe modifiche intervenute sull’art. 117 rispondono all’esigenza di ridefinire la disciplina della \nlimitazione alla guida per i neopatentati. Da un lato è stato esteso da un anno a tre anni il periodo di \ntempo che deve trascorre affinché chi ha conseguito la patente di categoria B possa guidare veicoli \n\n--- Pagina 26 ---\nSCHEDA ILLUSTRATIVA ALLEGATA 1 \n24 \n \nsenza limitazioni di potenza. Dall’altro, sono stati rimodulati i limiti di potenza dei veicoli che i \nneopatentati possono condurre. In questo caso, non possono essere condotti veicoli che hanno potenza \nspecifica riferita alla tara superiore a 75 kW per tonnellata28. Per i veicoli, compresi quelli elettrici o \nplug-in, destinati al trasporto di persone aventi massimo 8 posti oltre a quello del conducente è \nprevisto un ulteriore limite di potenza massima pari a 105 kW29. \nLe nuove limitazioni si applicano solo ai titolari di patente B conseguita a decorrere dalla data di \nentrata in vigore della legge30, come espressamente previsto dall’art. 7, comma 2, della legge n. \n177/202431. Per i conducenti che abbiano conseguito la patente B prima dell’entrata in vigore della \nlegge continuano, invece, a trovare applicazione le precedenti limitazioni inerenti al rapporto \npeso/potenza per un anno successivo al conseguimento. \nIn caso di violazione delle predette limitazioni, il verbale di contestazione deve far riferimento a fonti \nnormative diverse in relazione alla data di conseguimento della patente del conducente trasgressore: \nse la patente è stata conseguita prima del 14 dicembre 2024, la norma che si assume violata è quella \ndell’art. 117, comma 2-bis, cds; mentre, se la patente è stata conseguita dal 14 dicembre 2024, il \nriferimento dell’art. 117, comma 2-bis, cds deve essere accompagnato da quello dell’art. 7, comma \n2, della legge n. 177/2024, che circoscrive temporalmente le nuove limitazioni. \n \nArt. 120 \n(Requisiti soggettivi per ottenere il rilascio della patente di guida e disposizioni sull'interdizione alla \nconduzione di velocipedi a pedalata assistita) \n \n(Commi 1/2 omissis) \nComma 3. La persona destinataria del provvedimento di revoca di cui al comma 2 non può conseguire \nuna nuova patente di guida prima che siano trascorsi almeno tre anni. In ogni caso, ai fini del \nconseguimento della nuova patente di guida non devono sussistere le situazioni preclusive di cui \nal comma 1. \n(Commi 4/6-bis omissis) \nAttraverso la modifica del comma 3, si introduce una nuova condizione ai fini del conseguimento di \nuna nuova patente di guida a favore dei soggetti ai quali è stata revocata per mancanza dei requisiti \nsoggettivi perché coinvolte in attività criminose o perché hanno subito condanne per determinati reati. \nNella precedente formulazione dell’art. 120, non era chiaro se trascorsi 3 anni dalla revoca, la nuova \npatente potesse essere rilasciata anche in mancanza dei requisiti prescritti. Con la nuova formulazione, \ninvece, è espressamente previsto che il persistere della mancanza dei predetti requisiti rappresenta \nmotivo ostativo al rilascio di una nuova patente. \n \n \n \nArt. 122 \n(Esercitazioni di guida) \n \n28 In precedenza, tale limite era di 55 kW/t. \n29 In precedenza, il limite di potenza massima era di 65 kW per i veicoli elettrici o plug-in e di 70 kW per gli altri. \n30 14 dicembre 2024. \n31 Si riporta il testo dell’art. 7, comma 2 della legge n. 177/2024: “Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per le \npatenti conseguite a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge”. \n\n--- Pagina 27 ---\nSCHEDA ILLUSTRATIVA ALLEGATA 1 \n25 \n \n \n(Comma 1 omissis) \nComma 2. Fatto salvo quanto disposto dal comma 5-bis, l'autorizzazione consente all'aspirante di \nesercitarsi su veicoli delle categorie per le quali è stata richiesta la patente o l'estensione di validità \ndella medesima, purché al suo fianco si trovi, in funzione di istruttore, persona di età non superiore a \nsessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, \novvero valida per la categoria superiore; l'istruttore deve, a tutti gli effetti, vigilare sulla marcia del \nveicolo, intervenendo tempestivamente ed efficacemente in caso di necessità. \n(Comma 3 omissis) \nComma 3-bis. Fermo restando quanto previsto dai commi 2 e 3, gli aspiranti autorizzati a \nesercitarsi per conseguire le patenti di categoria AM, A1, A2 e A non possono in alcun caso \ntrasportare passeggeri. \n(Comma 4/5 omissis) \nComma 5-bis. L’aspirante al conseguimento della patente di guida di categoria B può esercitarsi \nnelle condizioni di cui al comma 2, solo dopo aver effettuato esercitazioni in autostrada o su strade \nextraurbane e in condizione di visione notturna. Per le esercitazioni di guida nelle condizioni di cui \nal comma 2, il titolare dell’autorizzazione di cui al comma 1 deve avere con sé anche \ncertificazione rilasciata dall’autoscuola che comprova l’assolvimento degli obblighi di cui al \nprimo periodo del presente comma. Chiunque guida senza tale certificazione è soggetto alle \nsanzioni di cui al comma 7. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti \nsono stabiliti il numero minimo delle ore di esercitazione che l'aspirante al conseguimento della \npatente di guida della categoria B è tenuto a effettuare presso un'autoscuola con istruttore \nabilitato e autorizzato, il numero di quelle necessarie per le esercitazioni di cui al comma 2 \nnonché la disciplina e le modalità di svolgimento delle medesime esercitazioni. \n(Commi 6/9 omissis) \nComma 9-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 3-bis è soggetto alla sanzione \namministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 300. La stessa sanzione si \napplica al passeggero. \n(Commi 10/12 omissis) \nLa modifica dell’art. 122 introduce importanti novità in tema di esercitazioni alla guida per conseguire \nla patente. Nella precedente formulazione, l’unico limite per esercitarsi alla guida con a fianco una \npersona in qualità di istruttore (cosiddetta esercitazione alla guida privata), consisteva nel preliminare \nsuperamento della prova di teoria e, quindi, nel possesso del permesso per esercitarsi (cosiddetto \nfoglio rosa). Con la modifica dei commi 2 e 5-bis, tale facoltà, limitatamente al conseguimento della \npatente di categoria B, è subordinata anche alla preventiva effettuazione di esercitazioni presso \nun’autoscuola da eseguirsi in autostrada o su strade extraurbane e in condizioni di visione notturna, a \nseguito delle quali viene rilasciata una certificazione dall’autoscuola medesima che il candidato deve \nrecare al seguito ed esibire a richiesta degli organi di controllo. Poiché la nuova disposizione è riferita \nal conseguimento della patente di categoria B, il limite ad esercitarsi privatamente riguarda tutti i \nveicoli che la predetta categoria consente di condurre, quindi, ad esempio, anche motocicli aventi \ncilindrata massima di 125 cc, potenza non superiore a 11 kW e rapporto potenza/peso non superiore \na 0,1 kW/kg, o tricicli di potenza non superiore a 15 kW. Invece, il titolare di foglio rosa per il \nconseguimento di altre categorie di patente (ad esempio della categoria A) potrà esercitarsi \nprivatamente senza aver preventivamente svolto le guide sopra descritte. \nIl comma 5-bis, prevede che nei confronti del candidato che si esercita alla guida privatamente senza \naver prima effettuato le esercitazioni prescritte presso un’autoscuola (comprovate dalla \n\n--- Pagina 28 ---\nSCHEDA ILLUSTRATIVA ALLEGATA 1 \n26 \n \ncertificazione) è soggetto alla sanzione prevista dal comma 732. Tale sanzione deve essere applicata \nanche all’istruttore presente a fianco del candidato salvo che lo stesso non sia presente, nel quale caso \nal candidato deve essere applicata anche la sanzione del comma 833 alla quale consegue il fermo \namministrativo del veicolo. \nQueste nuove disposizioni, tuttavia, non sono immediatamente operative perché richiedono la \npreventiva adozione dei decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che stabiliscono il \nnumero minimo di ore di esercitazione presso l’autoscuola e la disciplina di svolgimento delle stesse, \nper dar corso al rilascio della certificazione suddetta. Nelle more dell’emanazione dei predetti decreti, \nper esercitarsi privatamente per il conseguimento della patente di categoria B è sufficiente aver \nottenuto il rilascio del foglio rosa. \nAltra novità importante è quella introdotta dal nuovo comma 3-bis, secondo il quale gli aspiranti al \nconseguimento della patente di categoria AM, A1, A2 e A, fermo restando la possibilità di esercitarsi \nsenza l’istruttore quando si guida un veicolo che non consente di averlo a fianco (ad esempio un \nmotociclo), non possono trasportare passeggeri. Anche in questo caso è stata introdotta una specifica \nipotesi sanzionatoria attraverso il nuovo comma 9-bis, che si applica anche al passeggero con separato \nverbale. \n \nArt. 125 \n(Gradualità ed equivalenze delle patenti di guida) \n \n(Commi 1/3-bis omissis) \nComma 3-ter. I titolari di patente rilasciata in Italia, recante i codici unionali “LIMITAZIONE \nDELL’USO – codice 68 Niente alcool” e “LIMITAZIONE DELL’USO – codice 69 Limitata \nalla guida di veicoli dotati di un dispositivo di tipo alcolock conformemente alla norma EN \n50436” di cui all’Allegato I alla direttiva n. 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio \ndel 20 dicembre 2006, possono guidare, nel territorio nazionale, veicoli a motore delle categorie \ninternazionali M o N, solo se su questi veicoli è stato installato a loro spese ed è funzionante un \ndispositivo che impedisca l’avviamento del motore nel caso in cui il tasso alcolemico del \nguidatore sia superiore a zero. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da \nadottare, ai sensi dell’articolo 75, comma 3 bis, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore \ndella presente disposizione, sono determinate le caratteristiche del dispositivo di blocco, le \nmodalità di installazione e le officine che svolgono le attività di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. \n122 autorizzate al montaggio dello stesso. Ogni dispositivo deve essere munito di un sigillo che \nne impedisca l’alterazione o la manomissione dopo l’installazione. \nComma 3-quater. Fuori dei casi previsti dall’articolo 186, il titolare di patente di guida recante \ni codici unionali relativi a “LIMITAZIONE DELL’USO – codice 68 Niente alcool” e \n“LIMITAZIONE DELL’USO – codice 69 Limitata alla guida di veicoli dotati di un dispositivo \ndi tipo alcolock conformemente alla norma EN 50436” di cui all’Allegato I alla direttiva n. \n2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006, che circola su strada \nin condizioni diverse da quelle indicate dai medesimi codici unionali, è soggetto alle sanzioni di \ncui ai commi 3 e 5 del presente articolo. Le stesse sanzioni, in misura doppia, si applicano \nquando il titolare di patente italiana sulla quale sono stato apposti i citati codici unionali 68 e \n69 circola nel territorio nazionale alla guida di un veicolo a motore sprovvisto del dispositivo di \n \n32 Sanzione che si applica al candidato che si esercita avendo al fianco una persona in funzione di istruttore ma senza aver \nconseguito il foglio rosa. \n33 Sanzione che si applica al candidato che si esercita senza avere al fianco persona in funzione di istruttore, pur essendo \ntitolare di foglio rosa. \n\n--- Pagina 29 ---\nSCHEDA ILLUSTRATIVA ALLEGATA 1 \n27 \n \nblocco di cui al comma 3 ter ovvero con dispositivo alterato, manomesso, non funzionante o dal \nquale siano stati rimossi i prescritti sigilli apposti al momento dell’installazione. \n(Commi 4/5 omissis) \nLe modifiche dell’art. 125 riguardano l’utilizzo dell’alcolock34, la cui disciplina complessiva si ricava \ndalla lettura combinata delle disposizioni in argomento con le modifiche dell’art. 186 cds che \nprevedono l’apposizione dei codici unionali di cui all’Allegato I della Direttiva 2006/126/CE relativi \nalla “Limitazione dell’uso” nr. 6835 e nr. 6936, sulla patente italiana dei conducenti che hanno subito \nuna condanna per guida in stato di ebbrezza alcolica37. \nIl nuovo comma 3-ter, stabilisce che ai titolari di patente rilasciata in Italia38 in cui siano apposti \ncongiuntamente i suddetti codici unionali non è consentita la guida di veicoli delle categorie M e N39 \nse non è installato un dispositivo alcolock funzionante. \nIl comma 3-quater, primo periodo, punisce il conducente titolare di patente di guida40 con entrambi i \ncodici unionali 68 e 69, che circola in condizioni diverse da quelle indicate dai predetti codici, \nrimandando alle sanzioni previste dai commi 3 e 541. In forza della clausola di esclusione contenuta \nnel medesimo comma 3-quater, le predette sanzioni trovano applicazione solo nel caso in cui non \nvenga contestata una delle violazioni previste dall’art. 186, quindi soltanto quando viene accertato un \ntasso alcolemico fino a 0.50 g/l o quando il conducente circoli con veicolo42 sprovvisto di dispositivo \nalcolock o con dispositivo non funzionante. \nPer il titolare di patente italiana che circola sul territorio nazionale le predette sanzioni sono \nraddoppiate quando guida un veicolo a motore di categoria M o N sprovvisto del dispositivo di blocco \novvero quando il dispositivo sia alterato, manomesso, non funzionante o con sigilli rimossi. \nOccorre precisare che, qualora sulla patente (italiana o estera) sia applicato uno solo dei predetti \ncodici, le eventuali violazioni degli stessi sono sanzionate, rispettivamente, ai sensi dei commi 3 e 5 \nse relative al codice 69 e al comma 3-bis se relative al codice 68. \nVale la pena anticipare in questa sede che, nelle ipotesi in cui il conducente titolare di patente con \ncodici unionali 68 e 69 apposti in conseguenza di una precedente condanna per guida in stato di \nebbrezza venga sorpreso una seconda volta in stato di ebbrezza, le sanzioni previste dall’art. 186, \ncomma 2 lett. a), b) o c) sono raddoppiate e si applicano unitamente alle sanzioni dell’art. 125 comma \n \n34 Dispositivo che impedisce l’avvio del motore nel caso in cui rileva alcool nell’espirato del conducente, che secondo la \ndisciplina introdotta dall’art. 125, deve essere regolato sulla base del valore soglia pari a 0,0 g/l. Non si tratta di un \nstrumento automatico che rileva autonomamente il tasso alcolemico del guidatore; lo stesso, infatti, deve essere attivato \ndal conducente per avviare la misurazione prima di accendere il motore. \n35 Niente alcool. \n36 Limitata alla guida di veicoli dotati di un dispositivo di tipo alcolock conformemente alla norma EN 50436. \n37 Quindi solo a seguito di accertamento di reati di cui all’art. 186, comma 2, lett. b) e c) per tassi alcolemici superiori a \n0,8 g/l. \n38 La disciplina, pertanto, non si applica ai titolari di patente rilasciata in altro Paese. \n39 Veicoli a motore aventi almeno quattro ruote e destinati rispettivamente al trasporto di persone o merci. \n40 Il mancato riferimento alla patente “italiana” nel comma 3-quater, primo periodo, lascia intendere che le sanzioni ivi \npreviste siano applicabili anche ai titolari di patente comunitaria che reca i codici 68 e 69. \n41 Cioè la sanzione amministrava pecuniaria da euro 158 a euro 638, e la sanzione accessoria della sospensione della \npatente di guida da uno a sei mesi. \n42 Sebbene nel comma 3-quater non sia specificata la categoria dei veicoli per i quali trova applicazione la norma, il \nrichiamo contenuto al codice unionale 69 lascia intendere che la norma trovi applicazione solo per i veicoli per i quali \nesistono norme tecniche di riferimento per l’installazione del dispositivo alcolock, attualmente emanate solo per i veicoli \ndelle categorie M e N. Sono fatte salve eventuali diverse indicazioni che potrebbero essere contenute nel decreto del \nMIT con il quale saranno determinate le caratteristiche, le modalità di installazione e le officine che potranno montare \nil dispositivo in parola. \n\n--- Pagina 30 ---\nSCHEDA ILLUSTRATIVA ALLEGATA 1 \n28 \n \n3-quater, secondo periodo, quando il dispositivo alcolock sia alterato o manomesso o quando siano \nstati rimossi o manomessi i sigilli43. \nOltre alle ipotesi di concorso nell’applicazione delle sanzioni degli artt. 125 e 186 sopra descritte, si \nritiene che la sanzione di cui all’art. 125, comma 3-quater, primo periodo, possa trovare applicazione \nin concorso con quella di cui all’art. 186-bis, nei confronti dei soggetti elencati nel primo comma di \ntale ultima norma, quando nei confronti degli stessi venga accertato un tasso alcolemico superiore a \n0,0 g/l e fino a 0.50 g/l. Analogamente, troverà applicazione la sanzione dell’art. 125, comma 3-bis, \nin concorso con quella dell’art. 186-bis, comma 2, nel caso in cui il codice 68 non sia abbinato al \ncodice 69. \nLe nuove disposizioni non sono immediatamente vigenti e la loro efficacia è subordinata all’adozione \ndi un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con il quale saranno determinate le \ncaratteristiche, le modalità di installazione e le officine che potranno montare il dispositivo in parola. \nNelle more dell’emanazione del citato decreto, non potranno essere applicate sanzioni per \ninosservanza delle prescrizioni del codice 69 da solo o abbinato al codice 68. \nPotranno, invece, trovare immediata applicazione le sanzioni per inosservanza delle prescrizioni \nrelative al solo codice 68. \nRiepilogando: \na) per i titolari di patente (italiana o estera) con codici 68 e 69 applicati congiuntamente: \n la guida con tasso alcolemico fino a 0,5 è punita con le sanzioni di cui all’art. 125, commi \n3 e 5. Se il conducente rientra in una delle categorie di cui all’art. 186-bis comma 1, le \npredette sanzioni concorrono con quelle dell’art. 186-bis, comma 2; \n la guida con tasso alcolemico superiore a 0,5 è punita con le sanzioni dell’art. 186, comma \n2, lett. a), b) o c) a seconda del tasso alcolemico rilevato; \n la guida di un veicolo privo di alcolock o con alcolock non funzionante, in assenza di \nalcolemia, è punita con le sanzioni di cui all’art. 125, commi 3 e 5; \nb) per i titolari di patente (italiana o estera) con codice 68 applicato singolarmente, la guida con \ntasso alcolemico fino a 0,5 è punita con le sanzioni di cui all’art. 125, comma 3-bis. Se il \nconducente rientra in una delle categorie di cui all’art. 186-bis comma 1, la predette sanzioni \nconcorrono con quelle dell’art. 186-bis, comma 2; \nc) per i titolari di patente (italiana o estera) con codice 69 applicato singolarmente, la guida di \nun veicolo privo di alcolock o con alcolock non funzionante, in assenza di alcolemia, è punita \ncon le sanzioni di cui all’art. 125, commi 3 e 5; \nd) per il titolare di patente italiana con codici 68 e 69 applicati congiuntamente che circola con \nil dispositivo alcolock mancante, non funzionante, alterato, manomesso o con i sigilli rimossi, \nè punito con le sanzioni di cui all’art. 125, commi 3 e 5 raddoppiate. \n \n \n \n \n \n \n43 Da tale ultime ipotesi, sono esclusi, pertanto, i casi di circolazione con dispositivo mancante o non funzionante per i \nquali non troverà applicazione il concorso ma solo le sanzioni dell’art. 125. Nell’elencazione contenuta nell’art. 186, \ncomma 9-quater, è presente anche l’ipotesi dei sigilli manomessi che nell’elencazione contenuta nell’art. 125, comma \n3-quater non è indicata. Pertanto, in tale ipotesi non troverà applicazione il concorso ma solo le sanzioni dell’art. 186. \n\n--- Pagina 31 ---\nSCHEDA ILLUSTRATIVA ALLEGATA 1 \n29 \n \nArt. 142 \n(Limiti di velocità) \n \n(Commi 1/5 omissis) \nComma 6. Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova \nle risultanze di apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo della velocità media di \npercorrenza su tratti determinati, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai \npercorsi autostradali, come precisato dal regolamento. \nComma 6-bis. Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono \nessere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di \nsegnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del \npresente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di \nconcerto con il Ministro dell'interno. \nComma 6-ter. Nei casi di accertamento, con le modalità di cui ai commi 6 e 6-bis, di più \nviolazioni dei commi 7, 8, 9 o 9-bis del presente articolo, commesse dallo stesso veicolo in tratti \nstradali ricadenti nella competenza del medesimo ente e in un periodo di tempo non superiore \na un'ora, si applicano, se più favorevoli, le sanzioni amministrative previste per la violazione \npiù grave aumentate di un terzo. Il periodo di tempo di cui al primo periodo decorre dal \nmomento in cui è stata commessa la violazione accertata per prima. Si osservano, in quanto \ncompatibili, le disposizioni dell'articolo 198-bis. \n(Comma 7 omissis) \nComma 8. Chiunque supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità è \nsoggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173 ad euro 694. Se la \nviolazione è commessa all'interno del centro abitato e per almeno due volte nell'arco di un anno, \nsi applicano la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 220,00 a euro \n880,00 e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da \nquindici a trenta giorni. \n(Commi 9/12-quater omissis) \n1. UNIFICAZIONE DELLE VIOLAZIONI DEI LIMITI DI VELOCITÀ \nIl nuova comma 6-ter introduce un meccanismo che consente, attraverso l’unificazione di più \nviolazioni dei limiti di velocità, previste indifferentemente da una o diverse ipotesi contenute nei \ncommi 7, 8, 9 o 9-bis, di estinguere gli illeciti con il pagamento della sanzione più grave aumentata \ndi un terzo. \nIl nuovo beneficio è applicabile in presenza di specifiche condizioni previste dalla norma: \n il superamento dei limiti di velocità è accertato con appositi dispositivi di controllo remoto \ndella velocità, sia istantanea, sia media44; \n gli illeciti siano commessi all’interno di un lasso temporale di 1 ora calcolata dalla prima \nviolazione accertata; \n gli illeciti devono essere commessi con lo stesso veicolo; \n \n44 Si ritiene che la procedura trovi applicazione solo per le violazioni che possono essere accertate da remoto, senza \ncontestazione immediata, in virtù del richiamo congiunto ai commi 6 e 6-bis del medesimo art. 142. Mentre, la procedura \nrisulta di difficile applicazione quando l’accertamento è effettuato attraverso le registrazioni del tachigrafo e addirittura \ninapplicabile in ipotesi di accertamento attraverso le registrazioni dei documenti relativi ai percorsi autostradali (ipotesi \ncontenute nel comma 6 richiamato dal nuovo comma 6-ter) perché, in tali casi, non si ritiene concretamente realizzabile \nla contestazione differita e l’accertamento di più violazioni. \n\n--- Pagina 32 ---\nSCHEDA ILLUSTRATIVA ALLEGATA 1 \n30 \n \n gli illeciti devono essere commessi su un tratto di strada gestita dello stesso ente (Stato, \nComune ecc., compresi i concessionari autostradali); \nPer la procedura di unificazione si applicano le disposizioni di cui all’art. 198-bis45, tenendo presente \nche le due norme contengono differenze sostanziali che riguardano in particolare: \n L’art. 198-bis è riferito a illeciti uguali, l’art. 142 è riferito a illeciti che possono essere diversi; \n L’art. 198-bis prevede il pagamento della violazione notificata per prima, l’art. 142 prevede \nil pagamento della violazione più grave (che potrebbe anche non essere notificata per prima)46; \n L’art. 198-bis, prevede la possibilità di archiviare tutte le violazioni commesse nei novanta \ngiorni antecedenti alla violazione notificata per prima, l’art. 142 consente l’archiviazione delle \nviolazioni commesse nell’arco temporale di 1 ora tra le quali deve esserci anche quella più \ngrave oggetto del pagamento; \n L’art. 198-bis consente l’unificazione degli illeciti prescindendo da dove sono stati commessi, \nl’art. 142 pone come condizione che siano commessi su una strada ricadente nella competenza \ndello stesso ente gestore della strada; \n L’art. 198-bis prevede l’attivazione della procedura attraverso il pagamento della sanzione \npecuniaria di importo pari al triplo di quella prevista per la violazione accertata, l’art. 142 \nprevede l’attivazione della procedura con l’applicazione delle sanzioni previste per la \nviolazione più grave aumentata di un terzo, quindi, non solo della sanzione pecuniaria, ma \nanche dell’eventuale sanzione accessoria della sospensione della patente47. \nFatte le predette precisazioni, si sintetizzano le procedure di cui all’art. 198-bis, che riguardano anche \nl’applicazione delle disposizioni introdotte nell’art. 142: \n All’unificazione non può procedere direttamente l’organo accertatore, anche se ha accertato \ntutte le violazioni commesse, ma deve essere attivata dal trasgressore informando il comando \nche ha accertato la violazione più grave che si intende estinguere inviando una richiesta \nformale48; \n L’attivazione della procedura deve avvenire entro 120 giorni dalla prima notifica ricevuta dal \ntrasgressore di una delle violazioni ricomprese tra quelle commesse nell’arco di 1 ora, anche \nse non riferita alla violazione più grave49; \n Il pagamento della sanzione pecuniaria della violazione più grave aumentata di un terzo deve \nessere fatto entro 100 giorni dalla prima notificazione ricevuta di cui al punto precedente50; \n \n45 Articolo introdotto dal legge 5 agosto 2022, n. 108 di conversione del decreto legge 16 giugno 2022, n. 68, per il quale \nsono state fornite indicazioni operative con circolari del 7 settembre 2022 n. 28967 indirizzata agli Uffici di polizia e n. \n28964 indirizzata agli altri uffici, di uguale contenuto, alla quale si rimanda. \n46 Tuttavia, nell’ipotesi in cui il trasgressore riceva più violazioni di uguale gravità, si ritiene che la sanzione da pagare \ncon la maggiorazione di un terzo sia quella notificata per prima, in virtù del principio espresso in tal senso dall’art. 198-\nbis. Si precisa, invece, che la violazione più grave che deve essere estinta attraverso il pagamento della maggiorazione \nnon debba essere necessariamente quella notificata per prima. \n47 Prevista per le violazioni di cui ai commi 8 (in caso di recidiva), 9 e 9-bis. Si ritiene che, invece, la maggiorazione di \nun terzo non possa trovare applicazione per la decurtazione del punteggio, atteso che la relativa disciplina è contenuta \nin una norma diversa (art. 126-bis) rispetto a quella a cui la violazione si riferisce (art. 142). \n48 La richiesta formale da parte del trasgressore al comando che ha accertato la violazione che dovrà essere estinta con la \nmaggiorazione, ha lo scopo di consentire allo stesso di avere cognizione delle ragioni che giustifichino la ricezione di \nun pagamento maggiorato rispetto a quello richiesto con la notifica del verbale, e di informare la Prefettura della \ncircostanza che il trasgressore eventualmente identificato dovrà subire la sospensione della patente tenendo conto della \nmaggiorazione di un terzo. \n49 Considerando che la prima notificazione ricevuta dal trasgressore potrebbe non corrispondere alla violazione più grave \nda estinguere, il conteggio dei 120 giorni per attivare la procedura di unificazione non deve necessariamente tener conto \ndella data di notifica di quest’ultima. \n50 Considerando che la prima notificazione ricevuta dal trasgressore potrebbe non corrispondere alla violazione più grave \nda estinguere, il conteggio dei 100 giorni per eseguire il pagamento non deve tener conto necessariamente della data di \nnotifica di quest’ultima. \n\n--- Pagina 33 ---\nSCHEDA ILLUSTRATIVA ALLEGATA 1 \n31 \n \n Il pagamento della sanzione di cui al punto precedente deve essere fatto a favore del comando \nche ha accertato la violazione che si vuole estinguere (quella più grave se di tipo diverso, \nquella notificata per prima se dello stesso tipo) comprensiva delle spese di notifica e \naccertamento se dovute; \n Il pagamento di cui al punto precedente può essere eseguito anche in più di una volta (ma \ncomunque entro i 100 giorni predetti), integrando l’importo dovuto per raggiungere la somma \neffettivamente dovuta51; \n Se il trasgressore ha già provveduto al pagamento di una o più dei verbali che possono essere \noggetto di unificazione, può chiederne il rimborso; \n Il trasgressore deve inviare richiesta di archiviazione ai comandi che hanno accertato le \nviolazioni diverse da quella più grave da estinguere, allegando prova del pagamento della \nsanzione più grave aumentata di un terzo, e prova del pagamento delle spese di accertamento \ne notifica, se dovute, dei verbali per i quali si chiede l’archiviazione; \n Il responsabile del comando che riceve richiesta di archiviazione, verificato che ne ricorrono \ni presupposti52, lo dichiara con apposito provvedimento che deve essere comunicato \nall’interessato; \n Il comando che ha accertato la violazione più grave da estinguere provvede affinché \nall’effettivo trasgressore, se individuato, venga sospesa la patente con l’applicazione della \nmaggiorazione; \n In caso di contestazione immediata di una violazione in argomento, questa interrompe la \ncondizione posta dal comma 6-ter, relativa al termine di 1 ora entro il quale devono essere \ncontenute le violazioni da unificare. In altri termini, il trasgressore potrà far valere \nl’unificazione per la violazione oggetto di contestazione immediata e di quelle eventualmente \naccertate nella stessa strada nell’ora precedente, allorquando riceverà le relative notifiche. \nNell’ipotesi in cui le violazioni che possono essere oggetto di unificazione siano state accertate tutte \ndallo stesso comando, non è possibile notificare solo la violazione più grave con la maggiorazione \nomettendo di verbalizzare o notificare le altre. Infatti, la procedura di unificazione, per espressa \nprevisione contenuta nel comma 6-ter, può essere attivata solo se più favorevole, tuttavia, atteso che \nla maggiorazione interessa non solo la sanzione pecuniaria, ma anche la sanzione accessoria della \nsospensione della patente, la procedura deve essere necessariamente attivata a discrezione \ndell’interessato che potrebbe anche valutare di non attivarla in relazione a quanto per lui più \nfavorevole. \n2. VIOLAZIONE DEI LIMITI DI VELOCITÀ NEI CENTRI ABITATI \nLa modifica del comma 8 introduce un’ipotesi di recidiva per le violazioni dei limiti di velocità (tra \n11 km/h e 40 km/h oltre il limite previsto) commesse nell’arco di un anno all’interno del centro \nabitato. \nLa fattispecie prevede l’applicazione di una sanzione pecuniaria più grave oltre alla sanzione \naccessoria della sospensione della patente da quindici a trenta giorni. \nAl fine di rendere effettiva la nuova sanzione introdotta in caso di recidiva, risulta determinante poter \nverificare se lo stesso soggetto abbia commesso la medesima violazione entro l’anno precedente. In \nquesto senso potrebbe essere utile l’informazione contenuta nell’Anagrafe degli abilitati alla guida \nrelativa alla decurtazione del punteggio subita dal trasgressore53. Una volta verificata tale circostanza, \n \n51 Qualora, ad esempio, dopo aver ricevuto la notifica di una violazione il trasgressore ha provveduto al pagamento \nnell’importo base, e poi, a seguito della ricezione di altre violazioni commesse nell’arco di 1 ora e sulla stessa strada di \nquella già pagata, chieda di attivare la procedura di unificazione volendone estinguere un’altra perché più grave. \n52 Sebbene non espressamente previsto, si potrà valutare l’opportunità di richiedere al comando che ha accertato la \nviolazione più grave da estinguere se effettivamente la procedura di unificazione ha seguito l’iter previsto. \n53 Infatti, la violazione dell’art. 142, comma 8, prevede la decurtazione di 3 punti sulla patente di guida. \n\n--- Pagina 34 ---\nSCHEDA ILLUSTRATIVA ALLEGATA 1 \n32 \n \nsi dovrà richiedere al comando che ha accertato la precedente violazione se la stessa è stata commessa \nall’interno del centro abitato. \nSi evidenzia, inoltre, che considerato l’aumento della sanzione pecuniaria, qualora la seconda \nviolazione fosse accertata senza contestazione immediata e, quindi, senza identificazione del \ntrasgressore, il verbale dovrà contenere la sanzione prevista per l’ipotesi base54. In tali casi, se dopo \naver notificato il verbale di contestazione all’intestatario del veicolo, venisse successivamente \nidentificato l’effettivo trasgressore e nei confronti dello stesso si accertasse la presenza della recidiva \nin esame, si dovrà necessariamente rinotificare il medesimo verbale al fine di rendere nota la \nmaggiorazione della sanzione determinata dalla recidiva55. La rinotifica dovrà essere eseguita nei \nconfronti dell’intestatario del veicolo e anche nei confronti del trasgressore se diverso da \nquest’ultimo. \n \nArt. 143 \n(Posizione dei veicoli sulla carreggiata) \n \n(Comma 1 omissis) \nComma 2. I veicoli sprovvisti di motore e gli animali devono essere tenuti il più vicino possibile al \nmargine destro della carreggiata. \nComma 2-bis. La disposizione del comma 2 non si applica ai velocipedi, nelle zone di \nattestamento ciclabili, nelle strade urbane ciclabili e nelle zone ciclabili, in cui i velocipedi \npossono occupare qualunque posizione sulla carreggiata. Nelle corsie ciclabili, i velocipedi \ndevono occupare la parte più esterna della corsia. \n (Commi 3/11 omissis) \nComma 12. Chiunque circola contromano in corrispondenza delle curve, dei raccordi convessi o in \nogni altro caso di limitata visibilità, ovvero percorre la carreggiata contromano, quando la strada sia \ndivisa in più carreggiate separate, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una \nsomma da euro 327 ad euro 1.308. Dalla violazione prevista dal presente comma consegue la sanzione \namministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, \nsezione II, del titolo VI. In casi di recidiva la sospensione è da due a sei mesi. Qualora dalla \ncircolazione contromano di un veicolo ai sensi del presente comma derivi un incidente con morti \no lesioni personali gravi o gravissime, è sempre disposta la confisca del predetto veicolo. \n(Comma 13 omissis) \n1. POSIZIONE SULLA CARREGGIATA DEI VELOCIPEDI \nL’introduzione del comma 2-bis va letta nel contesto delle modifiche che hanno interessato la “zona \ndi attestamento ciclabile” agli artt. 3, 7, 40 e 154. \nIl nuovo comma 2-bis, in deroga all’obbligo di circolare il più vicino possibile al margine destro della \ncarreggiata, prevede che i velocipedi possano occupare qualsiasi posizione sulla carreggiata quando \nsi trovino: \n sulle zone di attestamento ciclabili56; \n sulle strade urbane ciclabili57; \n \n54 Da 173 a 694 Euro. \n55 Da 220 a 880 Euro. \n56 Di cui all’art. 3, comma 1, lettera 55-bis). \n57 Di cui all’art. 2, comma 3, lettera e-bis). \n\n--- Pagina 35 ---\nSCHEDA ILLUSTRATIVA ALLEGATA 1 \n33 \n \n sulle zone ciclabili58. \nLa nuova norma specifica, inoltre, che i velocipedi quando percorrono le corsie ciclabili, devono \noccupare la parte più esterna della corsia stessa. \n2. SANZIONI PER CONTROMANO IN CASO DI OMICIDIO STRADALE O LESIONI \nPERSONALI STRADALI \nLa modifica del comma 12 introduce la sanzione accessoria della confisca del veicolo che circolando \ncontromano nelle situazioni previste dallo stesso comma 1259, abbia provocato un incidente stradale \nmortale (art. 589-bis cp) o con lesioni gravi o gravissime (art. 590-bis cp). \n \nArt. 145 \n(Precedenza) \n \n(Commi 1/4 omissis) \nComma 4-bis. Nelle aree pedonali, nelle strade urbane ciclabili e nelle zone ciclabili i conducenti \ndei veicoli a motore ammessi alla circolazione, nel rispetto delle regole generali della \nprecedenza, devono prestare particolare attenzione ai pedoni e ai ciclisti. \nComma 4-ter. I conducenti dei veicoli a motore devono dare la precedenza ai velocipedi \ncircolanti sulle corsie ciclabili delimitate da striscia discontinua. \n(Commi 5/6 omissis) \nComma 7. È vietato impegnare una intersezione o un attraversamento di linee ferroviarie o \ntramviarie quando il conducente non ha la possibilità di proseguire e sgombrare in breve tempo l'area \ndi manovra in modo da consentire il transito dei veicoli provenienti da altre direzioni. \n(Commi 8/11 omissis) \n \nCon la modifica del comma 4-bis vengono ridefinite le regole relative alla precedenza nei confronti \ndei ciclisti che circolano sulle strade urbane ciclabili. Con la nuova formulazione è stata eliminata la \npriorità che avevano i ciclisti rispetto ai conducenti di altri veicoli quando transitano sulle predette \nstrade60, richiamando per questi ultimi le regole ordinarie relative alla precedenza. Si prevede, infatti, \nche i conducenti di veicoli diversi dai velocipedi autorizzati al transito nelle strade urbane ciclabili \ndevono prestare massima attenzione ai pedoni ed ai ciclisti in transito. \nAnche con la modifica del comma 4-ter si ridefiniscono le regole relative alla precedenza nei \nconfronti dei ciclisti. La nuova formulazione introduce l’obbligo di dare la precedenza agli stessi \nquando circolano sulle corsie ciclabili delimitate da striscia discontinua. \nLa modifica del comma 7 deve essere letta nel contesto generale delle modifiche in tema di passaggi \na livello (Vedi artt. 25, 40, 44 e 147). Il divieto di impegnare l’area del passaggio a livello è stato \n \n58 Di cui all’art. 3, comma 1, lettera 54-bis). \n59 In corrispondenza delle curve, dei raccordi convessi o in ogni altro caso di limitata visibilità, ovvero percorre la \ncarreggiata contromano, quando la strada sia divisa in più carreggiate separate. \n60 Nella precedente formulazione del comma 4-bis, i conducenti dei velocipedi avevano sempre la precedenza sui \nconducenti di altri veicoli quando erano in transito sulle strade urbane ciclabili, o quando vi si immettevano anche da \nluoghi non soggetti a pubblico passaggio. Tale formulazione aveva destato non poche perplessità considerando che il \ndiritto di precedenza riconosciuta ai velocipedi in caso di immissione da luoghi non soggetti a pubblico passaggio \ncontraddiceva le regole generali sulla precedenza, costringendo i conducenti di altri veicoli a prestare massima \nattenzione sulle strade che si intersecavano con accessi privati. \n\n--- Pagina 36 ---\nSCHEDA ILLUSTRATIVA ALLEGATA 1 \n34 \n \ninserito nel comma 4 dell’art. 147, il cui contenuto deve essere tenuto in considerazione anche per i \nrelativi aspetti sanzionatori. \n \n \nArt. 147 \n(Comportamento ai passaggi a livello) \n \n(Comma 1 omissis) \nComma 2. Prima di impegnare un passaggio a livello senza barriere o semibarriere e senza dispositivi \ndi segnalazione luminosa o acustica previsti dall'articolo 44, gli utenti della strada: \na) nei casi in cui la segnaletica indichi il solo obbligo di dare la precedenza, devono \nassicurarsi che nessun treno sia in vista e in caso affermativo attraversare rapidamente il \npassaggio a livello; in caso contrario devono fermarsi, prima della linea di arresto discontinua, \nsenza impegnare il passaggio a livello e riprendere la marcia dopo il passaggio del treno; \n \nb) nei casi in cui la segnaletica indichi l’obbligo di fermarsi e dare la precedenza, devono \nfermarsi, in ogni caso, prima della linea di arresto continua e attraversare rapidamente il \npassaggio a livello solo nel caso in cui non vi sia alcun treno in vista. \nComma 2-bis. Nel caso di passaggi a livello senza barriere o semibarriere dotati dei dispositivi \ndi segnalazione luminosa o acustica previsti dall'art. 44, gli utenti della strada devono fermarsi \nprima della linea di arresto continua qualora tali dispositivi siano accesi. \nComma 3. Gli utenti della strada non devono impegnare o attraversare un passaggio a livello \nprotetto con barriere o semibarriere quando: \na) le barriere o le semibarriere siano chiuse o in movimento di chiusura; \nb) le barriere o le semibarriere siano in movimento di apertura; \nc) siano in funzione i dispositivi di segnalazione luminosa o acustica previsti dall'articolo 44; \nd) siano in funzione i mezzi sostitutivi delle barriere o semibarriere previsti dal medesimo articolo. \nComma 3-bis. Il mancato rispetto di quanto stabilito dai commi 2-bis e 3, nel caso in cui siano \npresenti i dispositivi di segnalazione luminosa, può essere rilevato anche tramite appositi \ndispositivi per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni, approvati od omologati \ndal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. \nComma 3-ter. L’accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui ai commi 2-bis e 3, nel \ncaso in cui siano presenti i dispositivi di segnalazione luminosa, può essere effettuato dopo \nalmeno tre secondi dall’entrata in funzione dei medesimi dispositivi. \nComma 4. Gli utenti della strada non devono impegnare un passaggio a livello quando non hanno \nla possibilità di proseguire e sgombrare in breve tempo l’attraversamento e, in ogni caso, devono \nsollecitamente sgombrare il passaggio a livello. In caso di arresto forzato del veicolo o di \nintrappolamento tra le barriere, il conducente deve cercare di portarlo fuori dei binari, \neventualmente anche abbattendo le barriere, o, in caso di materiale impossibilità, deve fare tutto \nquanto gli è possibile per evitare ogni pericolo per le persone, nonché fare in modo che i conducenti \ndei veicoli su rotaia siano avvisati in tempo utile dell'esistenza del pericolo. \nComma 5. Chiunque, in violazione delle disposizioni dei commi 2, 2-bis e 3, lettere a), c) e d), \nimpegna o attraversa un passaggio a livello con o senza barriere o semibarriere è soggetto alla \nsanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 800. La medesima \n\n--- Pagina 37 ---\nSCHEDA ILLUSTRATIVA ALLEGATA 1 \n35 \n \nsanzione si applica in caso di violazione delle disposizioni del comma 4, primo periodo. \nChiunque, in violazione delle disposizioni del comma 3, lettera b), impegna o attraversa un \npassaggio a livello con barriere o semibarriere è soggetto alla sanzione amministrativa del \npagamento di una somma da euro 87 ad euro 344. \nComma 6. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una violazione di cui \nal comma 5, primo e secondo periodo, per almeno due volte, all'ultima violazione consegue la \nsanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, ai sensi \ndel capo I, sezione II, del titolo VI. \nComma 6-bis. L’installazione dei dispositivi di cui al comma 3-bis è consentita anche al gestore \ndell’infrastruttura ferroviaria, a sue spese, previa convenzione con l’ente proprietario o gestore \ndella strada. \nLa modifica dell’art. 147 deve essere letta nel contesto generale delle modifiche in tema di passaggi \na livello (Vedi artt. 25, 40 e 44). \nAttraverso le modifiche all’art. 147 si ridefiniscono le regole relative al comportamento che gli utenti \ndevono tenere in fase di attraversamento delle diverse tipologie di passaggi a livello, al duplice fine \ndi garantire una maggiore sicurezza nell’esecuzione dell’attraversamento e di consentire in maniera \nefficace l’accertamento delle violazioni a distanza previsto dai commi 3-bis e 3-ter. \nIn particolare: \n il comma 2 disciplina i comportamenti da tenere nei passaggi a livello senza barriere o \nsemibarriere e senza il dispositivo di segnalazione luminosa e acustica, prevedendo: \n in presenza del solo segnale di obbligo di dare la precedenza, gli utenti della strada61 possono \nattraversare rapidamente i binari solo dopo che si siano assicurati che non arrivi il treno; in \ncaso contrario, devono fermarsi prima della linea di arresto; \n in presenza del segnale di obbligo di fermarsi e dare la precedenza, gli utenti della strada \ndevono fermarsi in ogni caso prima della linea di arresto attraversando il passaggio solo dopo \naver accertato che non ci sia nessun treno in vista. \n il comma 2-bis disciplina i comportamenti da tenere nei passaggi a livello senza barriere o \nsemibarriere dotati dei dispositivi di segnalazione luminosa o acustica presenti (anche \nalternativamente), prevedendo che gli utenti della strada si fermino sempre prima della linea di \narresto continua quando i dispositivi sono in funzione; il comma 3 disciplina i comportamenti che \ntutti gli utenti della strada devono tenere nei passaggi a livello protetti con barriere o \nsemibarriere, ponendo un divieto di impegno62 e attraversamento quando: \n le barriere o le semibarriere siano chiuse o in movimento di chiusura o apertura; \n i dispositivi di segnalazione luminosa o acustica siano in funzione; \n I mezzi sostitutivi delle barriere o semibarriere siano in funzione. \nIl comma 3-bis, originariamente introdotto dal decreto-legge 121/2021, prevede la possibilità di \nprocedere all’accertamento automatico delle violazioni riguardanti i comportamenti da tenere ai \npassaggi a livello, con appositi dispositivi approvati o omologati dal Ministero delle infrastrutture e \ndei trasporti. Con la modifica del comma 3-bis, il rimando alle violazioni accertabili da remoto non è \nsoltanto a quelle di cui al comma 3 (come previsto nella precedente formulazione), ma anche a quelle \ndi cui al nuovo comma 2-bis (relativo ai passaggi a livelli incustoditi ma con dispositivi di \nsegnalazione luminosa o acustica che prima dell’odierna modifica erano ricompresi nel comma 3). \n \n61 L’utilizzo del termine utenti della strada lascia intendere che i relativi obblighi debbano essere osservati non solo dai \nconducenti dei veicoli, ma anche dei pedoni. \n62 Il divieto di impegnare il passaggio a livello rappresenta una novità rispetto alla precedente formulazione dell’art. 147 \nin cui era previsto solo il divieto di “attraversare”. Di conseguenza, si risponde della violazione anche solo quando si \nsupera la linea di arresto senza attraversare i binari. \n\n--- Pagina 38 ---\nSCHEDA ILLUSTRATIVA ALLEGATA 1 \n36 \n \nOccorre tuttavia, precisare che, per espressa previsione l’accertamento automatico può essere \neffettuato solo sui passaggi a livello in cui siano presenti i dispositivi di segnalazione luminosa (non \nè sufficiente la presenza dei soli dispositivi acustici) e dopo almeno tre secondi dall’accensione dei \npredetti dispositivi63. \nSi sottolinea che i tre secondi dall’accensione dei dispositivi di segnalazione luminosa devono essere \nrispettati anche quando l’accertamento della violazione è effettuato dall’operatore di polizia: \nl’attraversamento o l’impegno del passaggio a livello (protetti o non protetti) deve, quindi, \nconsiderarsi lecito se avviene entro i tre secondi successivi all’accensione dei predetti dispositivi. \nNella circostanza, si segnala che, a seguito delle modifiche in argomento, le violazioni di cui all’art. \n147, commi 2-bis e 3 sono state inserite nell’elenco delle violazioni per le quali non è necessaria la \ncontestazione immediata quando accertate con appositi dispositivi approvati o omologati, di cui \nall’art. 201, comma 1-bis, lettera g-bis. \nLa modifica del comma 4, ridefinisce i comportamenti da tenere nell’impegnare un passaggio a \nlivello. Innanzitutto, viene riportato il divieto già previsto nella precedente formulazione dell’art. 145, \ncomma 7, di impegnare il passaggio a livello quando non è possibile proseguire e sgombrare in breve \ntempo l’area Si introduce, altresì, un’importante novità relativa alla possibilità di abbattere le barriere \nquando ciò sia l’unica via percorribile per assolvere l’obbligo di sgomberare l’area del passaggio a \nlivello in caso di arresto forzato del veicolo o intrappolamento tra le barriere medesime. \nCon la modifica del comma 5 si rivede tutto l’apparato sanzionatorio dell’art. 147. Permangono i \nmedesimi importi della sanzione pecuniaria (da 87 a 344 euro) prevista per le violazioni contenute \ndel divieto di impegnare o attraversare il passaggio a livello con barriere o semibarriere in movimento \ndi apertura (di cui al comma 3, lettera b). Per le restanti ipotesi di violazione, invece, è stata introdotta \nuna sanzione pecuniaria più grave (da 200 a 800 euro). \nCon la modifica del comma 6 si mantiene la sospensione della patente in caso di recidiva, ma solo \nper le violazioni più gravi, restando esclusa, quindi, quella di cui al comma 3, lettera b, sopra indicata. \nLa modifica del comma 6-bis riguarda l’installazione dei dispositivi di accertamento automatico delle \nviolazioni che non è più posta a carico dell’ente gestore dell’infrastruttura ferroviaria. Qualora sia \nquest’ultimo a volere procedere all’installazione, la norma richiede la preventiva sottoscrizione di \nuna convenzione con l’ente proprietario della strada, atteso che il dispositivo automatico insiste sulla \nsede stradale e non su quella ferroviaria64. \n La gestione dei dispositivi quali strumenti di rilevamento delle violazioni, invece, spetta agli organi \ndi polizia stradale di cui all’art. 12, comma 1, dai quali deve ritenersi escluso il personale dell'ente \nferrovie dello Stato e delle ferrovie e tramvie in concessione che espletano mansioni ispettive o di \nvigilanza, di cui all’art. 12, comma 3. Infatti, sebbene a tali soggetti sia riconosciuta la possibilità di \naccertare le violazioni previste dal codice della strada commesse nell'ambito dei passaggi a livello \ndell'amministrazione di appartenenza, l’art. 201, comma 1-quater, prevede che i dispositivi di \nrilevamento automatico delle violazioni (tra le quali sono ricomprese quelle di cui all’art. 147, commi \n2-bis e 3) siano gestiti dagli organi di polizia stradale di cui all’art. 12, comma 1, fra i quali non \nrientrano i soggetti indicati. \n \n \n63 La previsione del comma 3-ter risolve un problema di ordine pratico legato all’assenza, in tali segnali luminosi, della \nfase di preavviso di arresto, analoga al giallo dei segnali semaforici. Per tale ragione, è stato introdotto un intervallo di \ntempo, pari a tre secondi, che deve trascorrere dopo che sia entrata in funzione la segnalazione luminosa prima che \npossa essere accertata la violazione, con funzione di preavviso. \n64 Per completezza di informazione, si riporta il testo dell’art. 17, comma 2, della legge n. 177/2024 secondo cui \n“Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e gli enti \ngestori provvedono a tali adempimenti nell’ambito delle risorse ordinariamente finalizzate alla manutenzione”. \n\n--- Pagina 39 ---\nSCHEDA ILLUSTRATIVA ALLEGATA 1 \n37 \n \nArt. 148 \n(Sorpasso) \n \n(Commi 1/9 omissis) \nComma 9-bis. Il sorpasso dei velocipedi da parte dei veicoli a motore deve essere effettuato con \nadeguato distanziamento laterale in funzione della velocità reciproca e dell’ingombro del \nveicolo a motore, per tener conto della ridotta stabilità dei velocipedi, mantenendo, ove le \ncondizioni della strada lo consentano, la distanza di sicurezza di almeno 1,5 metri. Chiunque \nviola le disposizioni del presente comma è soggetto alle sanzioni amministrative di cui al comma 16, \nprimo periodo. \n(Commi 10/16 omissis) \nCon la modifica del comma 9-bis vengono ridefinite le regole relative al sorpasso dei velocipedi da \nparte dei conducenti di autoveicoli. Pur rimanendo sostanzialmente inalterato, con la modifica in \nesame l’obbligo di usare la massima prudenza nell’esecuzione del sorpasso è stato ulteriormente \nrafforzato, essendo stato esteso alla circolazione su tutte le strade e non solo su quelle urbane ciclabili \ncome prevedeva la precedente formulazione. Inoltre, viene previsto che, laddove le condizioni della \nstrada lo consentano, la distanza laterale durante la fase di sorpasso sia di almeno di 1,5 metri. \n \nArt. 150 \n(Incrocio tra veicoli nei passaggi ingombrati o su strade di montagna) \n \n(Commi 1/2 omissis) \nComma 2-bis ABROGATO \n(Commi 3/5 omissis) \nL’abrogazione del comma 2-bis65 deve essere letta alla luce delle altre disposizioni che regolano la \ncorsia ciclabile per doppio senso ciclabile66, in quanto costituisce diretta conseguenza delle modifiche \nche ne hanno ridefinito il significato (art. 3, comma 1, n. 12-ter) e le regole di istituzione (art. 7, \ncomma 1, lett. i-bis). \nInfatti, aver limitato alle sole operazioni di sorpasso la possibilità per gli altri veicoli provenienti \ndall’opposto senso di marcia di impegnare tale corsia67, ha reso, di fatto, superflua la previsione \ncontenuta nel comma 2-bis abrogato. \n \n \nArt. 153 \n(Uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli a motore e dei rimorchi) \n \n \n65 Il comma 2-bis abrogato prevedeva che “Lungo le strade urbane a senso unico, in cui è consentita la circolazione a \ndoppio senso ciclabile di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i-bis), qualora risulti non agevole l'incrocio, i conducenti \ndegli altri veicoli devono dare la precedenza ai velocipedi che circolano sulla corsia ciclabile per doppio senso \nciclabile.” \n66 Introdotta nel codice della strada dal decreto-legge n. 76/2020. \n67 Sempreché la stessa non sia occupata da un velocipede e sia valicabile perché delimitata da striscia discontinua. \n\n--- Pagina 40 ---\nSCHEDA ILLUSTRATIVA ALLEGATA 1 \n38 \n \nComma 1. Da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere ed anche di giorno \nnelle gallerie, in caso di nebbia, di caduta di neve, di forte pioggia e in ogni altro caso di scarsa \nvisibilità, durante la marcia dei veicoli a motore e dei veicoli trainati, si devono tenere accese le luci \ndi posizione, le luci della targa e, se prescritte, le luci di ingombro. In aggiunta a tali luci, sui veicoli \na motore, si devono tenere accesi anche i proiettori anabbaglianti. Salvo quanto previsto dal comma \n3 i proiettori di profondità possono essere utilizzati fuori dei centri abitati quando l'illuminazione \nesterna manchi o sia insufficiente. Peraltro, durante le brevi interruzioni della marcia connesse con le \nesigenze della circolazione, devono essere usati i proiettori anabbaglianti. \n(Commi 2/11 omissis) \nPer il commento della modifica del comma 1, si rimanda al commento relativo alle modifiche dell’art. \n68. \n \nArt. 154 \n(Cambiamento di direzione o di corsia o altre manovre) \n \n(Comma 1 omissis) \nComma 2. Le segnalazioni delle manovre devono essere effettuate servendosi degli appositi indicatori \nluminosi di direzione. Tali segnalazioni devono continuare per tutta la durata della manovra e devono \ncessare allorché essa è stata completata. Con gli stessi dispositivi deve essere segnalata anche \nl'intenzione di rallentare per fermarsi. Quando i detti dispositivi manchino, il conducente deve \neffettuare le segnalazioni a mano, alzando verticalmente il braccio qualora intenda fermarsi e \nsporgendo, lateralmente, il braccio destro o quello sinistro, qualora intenda voltare; dette \nsegnalazioni non devono essere effettuate nella zona di attestamento ciclabile. \n(Comma 3 omissis) \nComma 3-bis. Ai conducenti di velocipedi è consentito cambiare direzione all'interno della zona \ndi attestamento ciclabile per compiere le manovre consentite, nella sola fase di rosso semaforico. \nLa modifica del comma 2 e l’introduzione del comma 3-bis devono essere letti nel contesto delle \nmodifiche che hanno interessato la nuova “zona di attestamento ciclabile” che ha sostituito la \nprecedente “casa avanzata”, di cui agli artt. 3, 7, 40 e 143. \nCon la modifica del comma 2, si esclude l’obbligo di segnalare manualmente le manovre per i \nconducenti di velocipedi che si trovano all’interno delle zone di attestamento ciclabile. \nIl nuovo comma 3-bis consente ai conducenti di velocipedi di cambiare direzione all’interno della \nzona di attestamento ciclabile solo quando il semaforo è rosso. \nOccorre considerare, tuttavia, che secondo il combinato disposto dell’art. 143, comma 2-bis e dell’art. \n154, comma 3-bis, quando i conducenti dei velocipedi si trovano nella zona di attestamento ciclabile \ne il semaforo è verde, al fine di cambiare direzione devono rispettare le regole generali relative alla \nmano da tenere, in particolare, quella dell’obbligo di tenersi il più vicino possibile al margine destro \ndella carreggiata68. \n \n \n \n \n68 Prevista dal comma 2, dell’art. 143 per i veicoli sprovvisti di motore. \n\n--- Pagina 41 ---\nSCHEDA ILLUSTRATIVA ALLEGATA 1 \n39 \n \n \nArt. 158 \n(Divieto di fermata e di sosta dei veicoli) \n \n(Commi 1/4 omissis) \nComma 4-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2, lettera g), è soggetto alla sanzione \namministrativa del pagamento di una somma da euro 165 ad euro 660 per i ciclomotori e i \nmotoveicoli a due ruote e da euro 330 a euro 990 per i restanti veicoli. \nComma 5. Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), h-bis), h-ter) \ne del comma 2, lettera i) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da \neuro 41 a euro 168 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 87 a euro 344 per i restanti \nveicoli \nComma 5-bis. Chiunque viola le disposizioni del comma 1 lettera f), e del comma 2, lettere d) e \nh) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 a euro 328 \nper i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 165 a euro 660 per i restanti veicoli. \n(Commi 6/7 omissis) \nCon la modifica del comma 4-bis vengono inasprite le sanzioni in caso di sosta negli spazi riservati \nalla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide e in corrispondenza degli scivoli o dei \nraccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli. \nSono stati aumentati gli importi delle sanzioni69 per i casi di sosta vietata di cui al comma 1, lettera \nf)70, comma 2, lettere d)71 e h)72, che sono stati espunti dal comma 5 per essere disciplinati dal nuovo \ncomma 5-bis. Sono rimasti, invece, invariati gli importi delle sanzioni per le restante ipotesi \ndisciplinate dal comma 5. \n \nArt. 173 \n(Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida) \n \n(Commi 1/3 omissis) \nComma 3-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione \namministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1000 e alla sanzione \namministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a due \nmesi. Qualora lo stesso soggetto compia un’ulteriore violazione nel corso di un biennio, si \napplicano la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 350 a euro 1400 e \nla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. \nCon la modifica dell’art. 173, comma 3-bis sono state inasprite le sanzioni per l’uso scorretto di \napparecchi telefonici e digitali indicati nel comma 2 attraverso l’aumento della sanzione pecuniaria e \n \n69 Ora è prevista una sanzione pecuniaria da 87 a 328 euro per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da 165 a 660 \nEuro per i restanti veicoli. \n70 Sosta nei centri abitati, sulla corrispondenza delle aree di intersezione e in prossimità delle stesse a meno di 5 m dal \nprolungamento del bordo più vicino della carreggiata trasversale, salvo diversa segnalazione. \n71 Sosta negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus, dei filobus e dei veicoli circolanti su rotaia \ne, ove questi non siano delimitati, a una distanza dal segnale di fermata inferiore a 15 m, nonché negli spazi riservati \nallo stazionamento dei veicoli in servizio di piazza. \n72 Sosta nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici. \n\n--- Pagina 42 ---\nSCHEDA ILLUSTRATIVA ALLEGATA 1 \n40 \n \nl’introduzione della sanzione accessoria della sospensione della patente già alla prima violazione. Gli \naumenti interessano anche l’ipotesi di recidiva nel biennio per cui sono previsti un aumento della \nsanzione pecuniaria e un periodo più lungo di sospensione della patente. \nL’introduzione della sospensione della patente come conseguenza della prima violazione dell’art. 173 \ndeve essere coordinata con la previsione della sospensione breve di cui all’art. 218-ter per i titolari di \npatente con un punteggio inferiore a 20. Infatti, nelle ipotesi in cui concorrano entrambe le tipologie \ndi sospensione73 deve essere applicata per prima quella breve, secondo le procedure indicate nel citato \nart. 218-ter e, successivamente, trasmettere la patente al Prefetto per l’adozione del provvedimento \ndi sospensione ai sensi e nei termini di cui all’art. 17374. \nSi segnala, infine, che la legge 177/2024 ha modificato anche la tabella dei punteggi di cui all’art. \n126-bis cds con riferimento alle violazioni disciplinate dall’art. 173. Ora si prevede una decurtazione \ndi 8 punti per la violazione del comma 3, relativa al mancato utilizzo di lenti o altri apparecchi \nprescritti75. Per la violazione relativa all’uso scorretto del telefono o di altri apparecchi di cui al \ncomma 3-bis, è stata mantenuta la decurtazione di 5 punti alla prima violazione, ed è stata aumentata \na 10 punti nel caso di recidiva. \n \n Art. 175 \n(Condizioni e limitazioni della circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali) \n \n(Commi 1/2 omissis) \nComma 2-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 2, lettera a), sulle autostrade e sulle strade \ndi cui al comma 1, è consentita la circolazione dei motocicli di cilindrata non inferiore a 120 \ncentimetri cubici se a motore termico ovvero di potenza non inferiore a 6 kW se a motore \nelettrico solo se condotti da un soggetto di maggiore età. \n(Commi 3/17 omissis) \nL’introduzione del comma 2-bis risponde all’esigenza di consentire la circolazione sulle autostrade e \nsulle strade extraurbane principali di motocicli che hanno una larga diffusione sul mercato e che \nhanno prestazioni molto simili a quelli che erano già autorizzati a percorrere queste tipologie di strade. \nLa nuova norma consente la circolazione ai motocicli con cilindrata non inferiore a 120 centimetrici \ncubici se a motore termico o di potenza non inferiore a 6 kW se a motore elettrico, a condizione che \ngli stessi siano condotti da persone maggiorenni. \nLa conduzione dei predetti veicoli da parte di conducenti minorenni deve essere sanzionata ai sensi \ndel comma 16. \n \n \n \n \n \n73 Cioè quando il trasgressore è titolare di una patente con meno di 20 punti. \n74 La violazione dell’art. 173 è l’unica ipotesi in cui la sospensione breve concorre con quella ordinaria prevista come \nsanzione accessoria dalla norma di comportamento, in ragione della particolare pericolosità della distrazione derivante \ndall’uso dello smartphone durante la guida, che costituisce la principale causa di incidentalità stradale. In tutti gli altri \ncasi in cui si applica la sospensione breve, le norme la cui violazione comporta l’applicazione del nuovo istituto non \nprevedono la sospensione della patente come sanzione accessoria. \n75 In precedenza era prevista la decurtazione di 5 punti. \n\n--- Pagina 43 ---\nSCHEDA ILLUSTRATIVA ALLEGATA 1 \n41 \n \nArt. 176 \n(Comportamenti durante la circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali) \n \n(Commi 1/8 omissis) \nComma 9. Nelle autostrade con carreggiate a tre o più corsie, salvo diversa segnalazione, è vietato ai \nconducenti di veicoli adibiti al trasporto merci, la cui massa a pieno carico supera le 5 t, ed ai \nconducenti di veicoli o complessi veicolari di lunghezza totale superiore ai 7 m di impegnare altre \ncorsie all'infuori delle due più vicine al bordo destro della carreggiata. Nei tratti autostradali in cui \nvige il divieto di sorpasso di cui all’articolo 148, comma 14, qualunque sia il numero di corsie \nper carreggiata e salvo diversa segnalazione, ai conducenti di veicoli per cui vale il predetto \ndivieto è fatto obbligo di impegnare unicamente la corsia più vicina al margine destro della \ncarreggiata. \n(Commi 10/22 omissis) \nCon la modifica del comma 9 si prevede che, nei tratti autostradali in cui vige il divieto di sorpasso \nper i veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate76, reso noto da apposito segnale, il divieto \nstesso si traduce nell’obbligo di impegnare unicamente la corsia più vicina al margine destro della \ncarreggiata. L’obbligo vale solo sulle autostrade, a prescindere dal numero di corsie per carreggiata \ne anche se la strada è libera e non vi siano manovre di sorpasso in atto. \n \nArt. 177 \n(Circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio, di \nprotezione civile e delle autoambulanze) \n \n(Commi 1/3 omissis) \nComma 3-bis. Nelle situazioni di cui all’articolo 43 comma 5-bis, è vietato il sorpasso dei veicoli \nimpiegati nella procedura di rallentamento graduale della marcia dei veicoli e di eventuale \nregolazione del flusso veicolare di cui al medesimo comma 5 -bis. Nelle medesime situazioni di \ncui al primo periodo, i conducenti dei veicoli che seguono devono rallentare gradualmente, \nattivare la segnalazione luminosa di pericolo di cui all’articolo 151, comma 1, lettera f) e \nosservare le eventuali prescrizioni imposte dai soggetti di cui all’articolo 12, commi 1, 2, 3 e 3 -\nbis impiegati nella procedura di cui all’ articolo 43, comma 5 -bis. \n (Commi 4/5 omissis) \nComma 5-bis. Chiunque viola le disposizioni del comma 3-bis è soggetto alla sanzione \namministrativa del pagamento di una somma da euro 167 a euro 665. Dalle violazioni di cui al \npresente comma consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente \ndi guida da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. Se le violazioni sono \ncommesse da un conducente in possesso della patente di guida da meno di tre anni, la durata \ndella sospensione è da tre a sei mesi. \nLa modifica dell’art. 177 introduce nuovi obblighi connessi alla regolazione del traffico attuata \nattraverso il nuovo istituto della safety car di cui all’art. 43. \nIl nuovo comma 3-bis prevede il divieto di sorpasso dei veicoli impegnati nella procedura di \nrallentamento del traffico, imponendo il rallentamento graduale azionando i dispositivi di \n \n76 Di cui all’art. 148, comma 14. \n\n--- Pagina 44 ---\nSCHEDA ILLUSTRATIVA ALLEGATA 1 \n42 \n \nsegnalazione di pericolo (quattro frecce), e l’osservanza di eventuali segnalazioni imposte dai soggetti \nimpegnati nell’attività di rallentamento. \nIl nuovo comma 5-bis prevede sanzioni nei confronti di chi non rispetta le regole di comportamento \ndettate dal comma 3-bis, e cioè la violazione del divieto di sorpasso, dell’obbligo di rallentare o di \naccendere le quattro frecce e il mancato rispetto delle segnalazioni dei soggetti impegnati nell’attività \ndi rallentamento. \nL’osservanza degli obblighi imposti dalla norma presuppone la sussistenza delle condizioni di cui \nall’art. 43, commi 5-bis e 5-ter, cioè l’attività di rallentamento deve essere svolta: \n su strade con carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico; \n con i veicoli degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1, 2 e 3, o dei soggetti \nin possesso dell'abilitazione per la scorta ai veicoli eccezionali che tengono in funzione il \ndispositivo supplementare a luce lampeggiante unitamente a un pannello rettangolare recante \nla scritta: \"auto di sicurezza safety car\". \nInoltre, occorre tenere in considerazione che l’attività di safety car è subordinata all’adozione di un \ndecreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti d’intesa con il Ministero dell’interno che \nstabilisce le modalità di esecuzione delle procedure di rallentamento e regolazione, nonché le \ncaratteristiche dei veicoli impiegati, delle loro attrezzature e dei dispostivi supplementari di \nequipaggiamento degli stessi. Pertanto, anche l’osservanza dei nuovi obblighi previsti dall’articolo \n177 in argomento è subordinata all’adozione del predetto decreto. \nNelle more dell’emanazione del decreto, il mancato rispetto delle segnalazioni degli organi di polizia \nstradale cui già compete l’attività di regolazione del traffico durante l’esecuzione delle operazioni di \nrallentamento sono sanzionate ai sensi degli artt. 43 e 146, comma 2. \n \nArt. 182 \n(Circolazione dei velocipedi) \n \n(Comma 1 omissis) \nComma 1-bis. Le disposizioni del comma 1 non si applicano alla circolazione dei velocipedi sulle \nstrade urbane ciclabili, sugli itinerari ciclopedonali e nelle zone ciclabili. \n(Commi 2/9-bis omissis) \nComma 9-ter ABROGATO \n(Comma 10 omissis) \nCon la modifica del comma 1-bis la deroga alla regola che impone ai conducenti di velocipedi di \nmarciare in fila indiana o affiancati in numero non superiore a due quando circolano sulle strade \nurbane ciclabili, è stata estesa anche alle ipotesi in cui la circolazione avviene sugli itinerari \nciclopedonali e nelle zone ciclabili. \n \n \n \n \n \n\n--- Pagina 45 ---\nSCHEDA ILLUSTRATIVA ALLEGATA 1 \n43 \n \nArt. 186 \n(Guida sotto l’influenza dell’alcool) \n \n(Commi 1/9-bis omissis) \nComma 9-ter. Nei confronti del conducente condannato per i reati di cui al comma 2, lettere b) \ne c) è sempre disposto che sulla patente rilasciata in Italia siano apposti i codici unionali \n“LIMITAZIONE DELL’USO – codice 68 Niente alcool” e “LIMITAZIONE DELL’USO – \ncodice 69 Limitata alla guida di veicoli dotati di un dispositivo di tipo alcolock conformemente \nalla norma EN 50436” di cui all’Allegato I alla direttiva n. 2006/126/CE del Parlamento europeo \ne del Consiglio del 20 dicembre 2006. Tale prescrizione permane sulla patente, salva maggiore \ndurata imposta dalla commissione medica di cui all’articolo 119 in occasione della conferma di \nvalidità, per un periodo di almeno due anni nei casi previsti dal comma 2, lettera b), e di almeno \ntre anni per quelli di cui al comma 2, lettera c), del presente articolo, decorrenti dalla \nrestituzione della patente dopo la sentenza di condanna. In caso di condanna per i reati di cui \nal comma 2, lettere b) o c), il Prefetto dispone l’obbligo della revisione della patente di guida, ai \nsensi dell’articolo 128, allo scopo di consentire l’adeguamento della patente alla prescrizione di \ncui al presente comma. Nei confronti dei titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato \ndell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, che abbiano acquisito residenza in \nItalia, si applicano, in ogni caso, le disposizioni dell’articolo 136- bis, comma 4, secondo periodo. \nComma 9-quater. Le sanzioni previste dal comma 2, lettere a), b) e c) sono aumentate di un \nterzo nei confronti del conducente che si trovi nelle condizioni di cui al comma 9-ter. Ferme \nrestando le sanzioni previste dall’articolo 125, comma 3-quater, le sanzioni di cui al comma 2, \nlettere a), b) e c) del presente articolo sono raddoppiate nel caso in cui il dispositivo di blocco di \ncui all’articolo 125, comma 3-ter sia stato alterato o manomesso ovvero siano stati rimossi o \nmanomessi i relativi sigilli. \nLe modifiche dell’art. 186 riguardano esclusivamente la disciplina dello strumento dell’alcolock77, \nche deve essere letta alla luce delle modifiche che hanno interessato l’art. 125. \nIl nuovo comma 9-ter prevede l’apposizione sulla patente italiana78 del conducente condannato per \nguida in stato di ebrezza alcolica79, dei codici unionali relativi alla “Limitazione dell’uso” nr. 6880 e \n6981, di cui all’Allegato I della Direttiva 2006/126/CE. \nSebbene il comma 9-ter preveda che l’apposizione dei codici discenda dalla condanna per i reati di \ncui al comma 2, lett. b) e c), la concreta apposizione degli stessi è disposta all’esito della visita di \nrevisione della patente ai sensi dell’art. 128 cds, disposta dal Prefetto competente dopo la sentenza di \ncondanna stessa. \nLe prescrizioni dei codici unionali, secondo quanto indicato dalla norma, devono avere durata non \ninferiore a 2 anni per il reato di cui all’art. 186, comma 2, lettera b), e di 3 anni per l’ipotesi di cui \nalla lettera c). La durata stabilita nella misura minima dalla norma può anche essere prolungata in \n \n77 Dispositivo che impedisce l’avvio del motore nel caso in cui rileva alcool nell’espirato del conducente, che secondo la \ndisciplina introdotta dall’art. 125, deve essere regolato sulla base del valore soglia pari a 0,0 g/l. Non si tratta di un \nsistema che agisce autonomamente rilevando automaticamente il tasso alcolemico del guidatore, ma di uno strumento \nche deve essere attivato da quest’ultimo dando avvio alla procedura di misurazione. \n78 L’applicazione congiunta delle limitazioni a seguito di sentenza di condanna per guida in stato di ebbrezza può avvenire \nsolo su una patente italiana, anche ottenuta a seguito di conversione obbligatoria di patente UE o SEE prevista dall’art. \n136-bis, comma 4, prima della visita di revisione, per il titolare avente residenza normale in Italia. \n79 È esclusa l’ipotesi di violazione amministrativa prevista dall’art. 186, comma 2, lettera a). \n80 Niente alcool. \n81 Limitata alla guida di veicoli dotati di un dispositivo di tipo alcolock conformemente alla norma EN 50436. \n\n--- Pagina 46 ---\nSCHEDA ILLUSTRATIVA ALLEGATA 1 \n44 \n \noccasione del rinnovo di validità della patente da parte della Commissione Medica Locale, qualora \nvengano riscontrate condizioni tali da renderlo necessario a giudizio della Commissione stessa. \nIl comma 9-ter, stabilisce in modo generico che le prescrizioni abbiano decorrenza dalla restituzione \ndella patente dopo la sentenza di condanna. Si ritiene che la norma debba essere letta nel senso che \nla sentenza deve essere definitiva, in quanto, secondo il contenuto dell’art. 224 cds, la comunicazione \ndella condanna da parte del Tribunale al Prefetto, avviene solo quando la stessa sentenza è divenuta \nirrevocabile. Per espressa previsione normativa, la durata delle prescrizioni dei codici unionali 68 e \n69 decorre dal momento in cui viene restituita la patente al titolare dopo la sentenza di condanna, cioè \nda quando sono cessati gli effetti sospensivi conseguenti agli illeciti previsti dall’art. 186. Pertanto, \nqualora dopo la sentenza di condanna l’interessato non debba scontare altro periodo di sospensione \ndella patente, le prescrizioni vanno applicate immediatamente. \nIl nuovo comma 9-quater introduce aggravanti nei confronti dei conducenti autori degli illeciti di \nguida in stato di ebbrezza82, prevedendo l’aumento di un terzo delle sanzioni qualora gli stessi siano \ntitolari di una patente italiana sulla quale siano stati apposti i codici 68 e 69 a seguito di precedente \ncondanna83. Le medesime sanzioni delle lett. a), b) e c) del comma 2 sono, invece, raddoppiate per \nil conducente titolare di patente italiana con i codici 68 e 69 apposti a seguito di precedente condanna \nche guida in stato di ebbrezza un veicolo con dispositivo alcolock alterato o, manomesso, ovvero con \ni sigilli rimossi o manomessi. In tali ultimi casi, le sanzioni dell’art. 186 possono concorrere con le \nsanzioni dell’art. 125, comma 3-quater, ultimo periodo. \nL’efficacia delle nuove disposizioni relative all’alcolock è subordinata all’adozione di un decreto del \nMinistero delle infrastrutture e dei trasporti con il quale saranno determinate le caratteristiche, le \nmodalità di installazione e le officine che potranno installare il dispositivo stesso. \nCome indicato nel commento all’art. 125, l’emanazione del predetto decreto condiziona \nl’applicazione delle sanzioni con specifico riferimento alla violazione delle prescrizioni del codice \n69. \nPertanto, non potranno trovare immediata applicazione le aggravanti previste dal comma 9-quater, \nsecondo periodo84 perché riferite al dispositivo alcolock. \nTroveranno, invece, immediata applicazione le aggravanti introdotte dal comma 9-quater, primo \nperiodo85 nei confronti del conducente titolare di patente di guida italiana sulla quale sono stati apposti \ni codici unionali 68 e 69 a seguito di condanna per guida in stato di ebbrezza alcolica. \nSi sottolinea che in presenza di più di una ipotesi di maggiorazione della sanzione prevista dal comma \n286, la sanzione amministrativa pecuniaria che dovrà essere corrisposta dal trasgressore87 deve essere \ncalcolata applicando le singole maggiorazioni sull’importo previsto per la sanzione base88. Quindi, \nad esempio, in caso di conducente in stato di ebbrezza che ha provocato un incidente stradale89 e che \n \n82 Per tutte le ipotesi previste dal comma 2 (anche quella amministrativa). \n83 Infatti, la norma prevede l’aggravamento sanzionatorio solo per coloro che si trovino nelle condizioni di cui al comma \n9-ter, cioè abbiano la patente con le limitazioni di cui ai codici 68 e 69 apposte congiuntamente sulla sola patente italiana \na seguito di condanna per guida in stato di ebbrezza. Per tale motivo l’aggravamento sanzionatorio non può essere \napplicato al conducente titolare di patente italiana sulla quale siano apposti singolarmente o congiuntamente i codici \nunionali 68 e 69 a seguito di visita di revisione o di conferma di validità della patente. Analogamente, l’aggravamento \nsanzionatorio non può essere applicato al conducente titolare di patente comunitaria sulla quale siano apposti \nsingolarmente o congiuntamente i codici unionali 68 e 69. \n84 Raddoppio delle sanzioni in caso di circolazione con il dispositivo alcolock alterato o manomesso ovvero con i sigilli \nrimossi o manomessi. \n85 Aumento di un terzo delle sanzioni. \n86 Comma 2-bis, comma 9-quater, primo periodo, comma 9-quater, secondo periodo e art. 186-bis, comma 3. \n87 Di cui al comma 2, lettera a). La determinazione delle maggiorazioni relative alle ipotesi penali compete al giudice \npenale. \n88 Che al momento va da euro 543 a euro 2.170. \n89 Che prevede il raddoppio della sanzione. \n\n--- Pagina 47 ---\nSCHEDA ILLUSTRATIVA ALLEGATA 1 \n45 \n \nè titolare di patente sulla quale sono stati apposti i codici unionali 68 e 6990, l’importo dovuto dal \ntrasgressore corrisponderà al raddoppio della sanzione base91, alla quale andrà aggiunto l’aumento di \n1/3 sempre della sanzione base92. \nSi sottolinea, inoltre, che l’aumento di 1/3 previsto dal comma 9-quater, primo periodo e il raddoppio \nprevisto dal comma 9-quater, secondo periodo non possono concorrere. Il primo si applica da solo al \nconducente in stato di ebbrezza che è stato precedentemente condannato per il reato di guida in stato \ndi ebbrezza e che ha sulla patente i codici 68 e 69. Il secondo si applica da solo al conducente in stato \ndi ebbrezza che è stato precedentemente condannato per il reato di guida in stato di ebbrezza e che ha \nsulla patente i codici 68 e 69, se l’alcolock è alterato o manomesso o con i sigilli alterati o rimossi. \nRiepilogando: \nper i soli titolari di patente italiana con codici 68 e 69 applicati congiuntamente a seguito di sentenza \ndi condanna per guida in stato di ebbrezza: \n la guida con tasso alcolemico superiore a 0,5 è punita con le sanzioni previste a seconda \ndei casi dall’art. 186, comma 2, lett. a) b) o c), aumentate di 1/3. Se il conducente rientra \nin una delle categorie di cui all’art. 186-bis comma 1, il già menzionato aumento si applica \nsulle sanzioni calcolate ai sensi dell’art. 186-bis, comma 3; \n la guida con tasso alcolemico superiore a 0,5 di un veicolo con alcolock alterato o \nmanomesso o con dispositivi rimossi o manomessi è punita con le sanzioni raddoppiate \npreviste a seconda dei casi dall’art. 186, comma 2, lett. a) b) o c), a cui si aggiungono le \nsanzioni dell’art. 125, commi 3 e 5, anch’esse raddoppiate. Se il conducente rientra in una \ndelle categorie di cui all’art. 186-bis comma 1, il già menzionato aumento si applica sulle \nsanzioni calcolate ai sensi dell’art. 186-bis, comma 3. \n \nArt. 187 \n(Guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti) \n \nComma 1. Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze \nstupefacenti o psicotrope è punito con l'ammenda da euro 1.500 ad euro 6.000 e l'arresto da sei mesi \nad un anno. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria \ndella sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea \nal reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata. Per i conducenti di cui al comma 1 \ndell'articolo 186-bis, le sanzioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma sono \naumentate da un terzo alla metà. Si applicano le disposizioni del comma 4 dell'articolo 186-bis. La \npatente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, quando il reato è \ncommesso da uno dei conducenti di cui alla lettera d) del citato comma 1 dell'articolo 186-bis, ovvero \nin caso di recidiva nel triennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a \nrichiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre \ndisposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso \nappartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui \nall'articolo 224-ter. \nComma 1-bis. Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze \nstupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 1 sono raddoppiate \n \n90 Che prevede l’aumento di 1/3 della sanzione. \n91 Da 1.086 euro (543 euro x 2) a 4.340 euro (2.170 euro x 2). \n92 Quindi, all’importo di 1.086 euro o 4.340 euro risultante dal raddoppio della sanzione base, andrà aggiunto 1/3 della \nsanzione base corrispondente a 181 euro o 723,33 euro, per un totale di 1.267 euro (1.086 + 181) o 5.063,33 euro (4.340 \n+ 723,33). \n\n--- Pagina 48 ---\nSCHEDA ILLUSTRATIVA ALLEGATA 1 \n46 \n \ne, fatto salvo quanto previsto dal settimo e dall'ottavo periodo del comma 1, la patente di guida è \nsempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. È fatta salva in ogni caso l'applicazione \ndell'articolo 222. \n \n(Commi 1-ter/1-quater omissis) \nComma 2. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli \naccertamenti di cui ai commi 2-bis e 3, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 \ne 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e \nsenza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi \nnon invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili. \nComma 2-bis. Quando gli accertamenti di cui al comma 2 danno esito positivo ovvero quando si ha \naltrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto \nconseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi di polizia stradale di cui \nall’articolo 12, commi 1 e 2, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per \nl'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti tossicologici analitici su campioni \ndi fluido del cavo orale, prelevati secondo le direttive fornite congiuntamente dal Ministero \ndell’interno e dal Ministero della salute. Gli accertamenti tossicologici sui campioni di fluido \ndel cavo orale prelevati sono compiuti da laboratori certificati, in conformità ai metodi applicati \nper gli accertamenti tossicologici forensi. Le disposizioni del presente comma si applicano anche \nin caso di incidente, compatibilmente con le attività di rilevamento e di soccorso. \nComma 3. Nei casi previsti dal comma 2-bis, qualora non sia possibile effettuare il prelievo di \ncampioni di fluido del cavo orale ovvero qualora il conducente rifiuti di sottoporsi a tale prelievo, \ngli agenti di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti \ndalla legge, accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti \norgani di polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o \ncomunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione \ndegli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope. Le medesime \ndisposizioni si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le attività di rilevamento e di \nsoccorso. \n(Commi 4/5 omissis) \nComma 5-bis. Qualora l’esito degli accertamenti di cui ai commi 2-bis, 3, 4 e 5 non sia \nimmediatamente disponibile e gli accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo, gli \norgani di polizia stradale possono disporre il ritiro della patente di guida fino all’esito degli \naccertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni, impedendo immediatamente \nal conducente di continuare a condurre il veicolo. Il veicolo, qualora non possa essere guidato \nda altra persona idonea presente o prontamente reperibile, è fatto trasportare fino al luogo \nindicato dall’interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario \no al gestore della medesima autorimessa, con le normali garanzie per la custodia. Le spese per \nil recupero e il trasporto sono interamente a carico del conducente sottoposto a controllo. Si \napplicano le disposizioni dell’articolo 216 in quanto compatibili. La patente ritirata è depositata \npresso l’ufficio o il comando da cui dipende l’organo accertatore. \nComma 5-ter. Qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere agli accertamenti di cui \nai commi 2-bis, 3, 4 e 5, e gli accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo, gli \norgani di polizia stradale possono impedire immediatamente al conducente di continuare a \ncondurre il veicolo. Il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea \npresente o prontamente reperibile, è fatto trasportare fino al luogo indicato dall’interessato o \nfino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore della \nmedesima autorimessa, con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero e il \n\n--- Pagina 49 ---\nSCHEDA ILLUSTRATIVA ALLEGATA 1 \n47 \n \ntrasporto sono interamente a carico del conducente sottoposto a controllo. Il prefetto, sulla base \ndell’esito positivo degli accertamenti qualitativi di cui al comma 2, dispone in ogni caso che il \nconducente titolare di patente di guida positivo ai predetti accertamenti qualitativi si \nsottoponga alla visita medica di cui all’articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di \nsessanta giorni. Si applicano le disposizioni dell’articolo 128, comma 2. In deroga alle \ndisposizioni dell’articolo 119, comma 5, nel caso in cui l’accertamento di cui all’articolo 119, \ncomma 4 attesti l’inidoneità del conducente alla guida, è sempre disposta la revoca della patente \nai sensi dell’articolo 130. L’interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima \ndi tre anni decorrenti dalla data di adozione del provvedimento di revoca. \nComma 6. Il prefetto, sulla base dell’esito degli accertamenti analitici di cui al comma 2-bis, ovvero \ndella certificazione rilasciata dalle strutture sanitare di cui ai commi 3, 4 e 5 dispone in ogni caso \nche il conducente titolare di patente di guida che ha guidato dopo aver assunto sostanze \nstupefacenti o psicotrope si sottoponga alla visita medica di cui all’articolo 119, comma 4, che \ndeve avvenire nel termine di sessanta giorni, e dispone, in via cautelare, la sospensione della \npatente fino all’esito dell’esame di revisione che deve avvenire nel termine e con le modalità indicate \ndal regolamento. Si applicano le disposizioni dell’articolo 128, comma 2. In deroga alle \ndisposizioni dell’articolo 119, comma 5, nel caso in cui l’accertamento di cui all’articolo 119, \ncomma 4 attesti l’inidoneità del conducente alla guida, è sempre disposta la revoca della patente \nai sensi dell’articolo 130. L’interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima \ndi tre anni a decorrenti dalla data del provvedimento di revoca. \nComma 6-bis. Il conducente minore degli anni ventuno, nei confronti del quale siano stati \naccertati i reati di cui ai commi 1 e 8, se non ne sia già titolare al momento del fatto di reato, \nnon può conseguire una patente di guida, neanche per conversione di patente rilasciata \nall’estero ai sensi dell’articolo 136, prima del compimento del ventiquattresimo anno di età. \nQualora al momento della commissione dei reati di cui ai commi 1 e 8 del presente articolo, il \nconducente sia munito di autorizzazione ad esercitarsi ai sensi dell’articolo 122, le disposizioni \nrelative alla sospensione e alla revoca della patente previste dal presente articolo si applicano \nanche all’autorizzazione all’esercitazione di guida, e l’interessato non può conseguire una \nnuova autorizzazione ad esercitarsi fino al compimento del ventiquattresimo anno di età. \nComma 6-ter. Fermo restando quanto previsto dal comma 6-bis, quando i reati di cui ai commi \n1 e 8, sono commessi da persona non munita di patente di guida, in luogo della sospensione \ncautelare della patente ai sensi dell’articolo 223 si applica il divieto di conseguirla, anche per \nconversione di patente rilasciata all’estero di cui all’articolo 136, per un periodo da uno a due \nanni. Per i medesimi reati di cui al primo periodo, commessi da persona non munita di patente \ndi guida, quando ai sensi delle disposizioni di cui al presente articolo dovrebbero essere disposte \nle sanzioni amministrative accessorie della sospensione della patente di guida o della revoca di \nessa, in luogo di tali sanzioni, si applica il divieto di conseguire la patente, rispettivamente, per \nun periodo corrispondente alla durata della sospensione o per i tre anni successivi \nall’accertamento dei predetti reati. \nComma 6-quater. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 126, nei casi in cui sia stata \ndisposta la visita medica ai sensi dei commi 6 e 8 del presente articolo, qualora il conducente sia \nritenuto idoneo alla guida, la durata della validità della patente non può essere superiore ad un \nanno. Alla successiva conferma, la durata della validità della patente non può eccedere tre anni \ne cinque anni alle conferme successive. \nComma 8. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 2, \n2-bis, 3 o 4, il conducente è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 186, comma 7. Con l'ordinanza \ncon la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga \na visita medica ai sensi dell'articolo 119 e dispone, in ogni caso, la sospensione della patente in via \n\n--- Pagina 50 ---\nSCHEDA ILLUSTRATIVA ALLEGATA 1 \n48 \n \ncautelare fino all’esito dell’esame di revisione che deve avvenire nel termine e con le modalità \nindicate dal regolamento. \n(Comma 8-bis omissis) \n L’art. 187 è stato oggetto di una profonda revisione che ha modificato sia il titolo di reato, sia le \nmodalità di accertamento dello stesso e ha introdotto meccanismi cautelari e sanzionatori di maggior \nrigore in coerenza con la particolare pericolosità della condotta. \n1. MUTAMENTO DEL TITOLO DEL REATO E SUOI ELEMENTI COSTITUTIVI \nLa prima novità riguarda il titolo del reato che emerge già dalla lettura della rubrica dell’art. 187 che \nora reca la formulazione “Guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti”. \nDiversamente dalla precedente previsione normativa che richiedeva la sussistenza di due \nconcomitanti elementi per la configurabilità del reato93, a seguito della modifica è sufficiente \nacquisire la prova dell’assunzione della sostanza prima della guida94. \nNulla è, invece, cambiato in merito alla quantità di sostanza stupefacente o psicotropa che deve essere \nassunta o rinvenuta nell’organismo ai fini della punibilità della condotta: come la precedente \nformulazione, anche la nuova norma non prevede un limite quantitativo oltre il quale il conducente \npuò essere considerato positivo95. Per rispondere del reato di cui all’art. 187 è sufficiente che, a \nseguito di accertamenti analitici di secondo livello effettuati su campioni di liquidi biologici, vengano \nrinvenute molecole di sostanze stupefacenti o psicotrope. \n2. MODALITÀ DI ACCERTAMENTO \nLe modalità di accertamento del reato sono disciplinate dai nuovi commi 2, 2-bis, 3, 4 e 5 e \nconsistono, sostanzialmente, in accertamenti analitici di secondo livello su liquidi biologici, da \neseguire presso determinate strutture indicate dalla norma. \nL’esecuzione degli accertamenti analitici di secondo livello, che sono considerati accertamenti \nurgenti sulla persona ai sensi dell’art. 354 cpp, presuppone la sussistenza di almeno uno dei seguenti \nrequisiti indicati dalla norma: \n la positività agli accertamenti preliminari di tipo qualitativo, da eseguire attraverso prove non \ninvasive anche mediante l’uso di strumenti di screening portatili; \n il ragionevole motivo di ritenere che il conducente si trovi sotto l’effetto della sostanza; \n il coinvolgimento del conducente in un incidente stradale le cui conseguenze richiedano la \nprestazione di cure mediche ospedaliere. \nPertanto, come avveniva anche sotto la vigenza della precedente norma, il conducente può essere \nsottoposto al prelievo di liquidi biologici solo laddove sussista uno o più dei predetti presupposti. \n \n93 La norma precedente, che puniva la guida in stato di alterazione dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti, \nrichiedeva la prova del cosiddetto parametro analitico, ovvero l’assunzione della sostanza stupefacente, a cui doveva \nessere associata la prova del cosiddetto parametro clinico, ovvero lo stato di alterazione psicofisica riconducibile \nall’assunzione medesima. \n94 Lo stato di alterazione è, invece, rimasto quale elemento costitutivo della fattispecie quando la guida dopo aver assunto \nstupefacenti costituisce presupposto di incidenti gravi, integrando una circostanza aggravante del reato di omicidio \nstradale, di cui all’art. 589-bis cp e del reato di lesioni personali stradali, di cui all’art. 590-bis cp. \n95 L’assenza di tale limite quantitativo minimo ha sempre contraddistinto la differenza tra le condotte punite dagli artt. \n186 e 187 cds in quanto, mentre per la punibilità per il reato di guida in stato di ebbrezza di cui all’art. 186 è sufficiente \nla presenza di un certo tasso alcolemico nel sangue (superiore a 0,5g/l), essendo irrilevante la prova della sintomatologia \nriportata dal conducente e riconducibile ad un effettivo stato di ebbrezza, per la punibilità del reato di cui all’art. 187 \nnon ha mai assunto rilevanza la presenza di una determinata quantità di stupefacente nel liquido biologico prelevato. \n\n--- Pagina 51 ---\nSCHEDA ILLUSTRATIVA ALLEGATA 1 \n49 \n \nTra le modalità di accertamento è scomparsa quella prevista dal comma 2-bis della precedente \nformulazione dell’art. 187, cioè quella, mai applicata, che prevedeva l’uso di strumenti di analisi di \ncampioni di mucosa o di fluido del cavo orale nella disponibilità degli organi di polizia stradale96. \nL’accertamento di tipo analitico, per espressa previsione dei commi 2-bis e 3, può essere eseguito su: \n campioni di fluido del cavo orale prelevati su strada, anche in caso di incidente, dagli organi \ndi polizia stradale di cui all’art. 12, commi 1 e 2, cds; \n campioni di liquidi biologici prelevati in strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai predetti \norgani di polizia stradale o presso strutture sanitarie pubbliche o private accreditate. \nIn merito alla prima modalità di raccolta dei campioni di fluido del cavo orale, il comma 2-bis \nprevede l’adozione di una direttiva interministeriale97 per la definizione delle modalità di prelievo. \nPertanto, fino a quando non verranno adottate tali disposizioni tecniche, rimangono valide le \nconsuete modalità di raccolta che presuppongono l’intervento di personale sanitario di strutture fisse \no mobili afferenti agli organi di polizia stradale o di strutture pubbliche o private accreditate, ai sensi \ndel comma 3. \nIn caso di incidente stradale, rimane in ogni caso ferma la consueta procedura che consente agli \norgani di polizia stradale di richiedere, alle strutture sanitarie dove vengono trasportati i conducenti \ncoinvolti che necessitano di cure mediche, l’effettuazione degli accertamenti analitici di secondo \nlivello ed ottenere la relativa certificazione, ai sensi dei commi 4 e 5. \nCome già precisato in premessa, non è più necessario accertare l’effettivo stato di alterazione del \nconducente che potrà, quindi, essere denunciato per il reato di guida dopo l’assunzione di sostanze \nstupefacenti o psicotrope sulla base dell’esito positivo degli accertamenti analitici di secondo livello. \n3. MISURE CAUTELARI \nLe modifiche sono intervenute anche sulle misure che possono essere adottate dagli organi di polizia \nstradale nell’immediatezza del controllo al fine di interrompere immediatamente la circolazione in \npresenza di determinate condizioni che costituiscono un pericolo concreto ed effettivo per la sicurezza \nstradale. \n3.1 Ritiro della patente fino all’esito degli accertamenti analitici di secondo livello. \nIl nuovo comma 5-bis disciplina l’adozione di misure cautelari nell’ipotesi in cui siano stati prelevati \ncampioni di liquidi biologici e prevede la facoltà per gli organi di polizia stradale di ritirare \ncautelarmente la patente quando l’esito degli accertamenti analitici di secondo livello sui campioni \nprelevati non sia immediatamente disponibile. \nIl ritiro è disposto fino all’esito degli accertamenti e comunque per un periodo non superiore a 10 \ngiorni e presuppone la positività agli accertamenti qualitativi con strumenti di screening, cui il \nconducente è stato preventivamente sottoposto. \nPer il ritiro si applicano le disposizioni dell’art. 216, in quanto compatibili e, di conseguenza, in caso \ndi circolazione in pendenza di ritiro sia applicano le sanzioni di cui al comma 6 del predetto art. 216. \n \n96 Si tratta degli strumenti comunemente chiamati “drogometro” le cui caratteristiche e modalità di funzionamento \ndovevano essere determinate con decreto interministeriale che non è mai stato adottato. \n97 Fornita congiuntamente dal Ministero dell’interno e dal Ministero della salute. La nuova formulazione della norma \nattribuisce per la prima volta anche agli organi di polizia stradale a competenza generale la facoltà di procedere al \nprelievo di campioni di saliva. Tale facoltà è prevista non solo durante l’attività di controllo, ma anche in occasione del \nrilevamento degli incidenti stradali, subordinando, in quest’ultimo caso, l’esecuzione all’effettiva possibilità di farlo \ncompatibilmente con le attività di rilevamento e di soccorso alle persone coinvolte nel sinistro \n\n--- Pagina 52 ---\nSCHEDA ILLUSTRATIVA ALLEGATA 1 \n50 \n \nLa norma disciplina anche le sorti del veicolo condotto: lo stesso non è sottoposto ad alcuna misura, \nma deve essere guidato da altra persona idonea e, in mancanza, fatto trasportare, a spese \ndell’interessato, fino al luogo da questi indicato o presso la più vicina autorimessa. \n3.2 Divieto di guidare in caso di impossibilità di procedere agli accertamenti analitici di secondo \nlivello. \nIl nuovo comma 5-ter disciplina, invece, l’adozione di misure cautelari nell’ipotesi in cui non sia stato \npossibile, per qualsiasi motivo, procedere al prelievo di campioni di liquidi biologici e prevede la \nfacoltà per gli organi di polizia stradale di impedire immediatamente al conducente di continuare a \nguidare. \nIl divieto di prosecuzione della guida presuppone, come il ritiro della patente disposto ai sensi del \ncomma 5-bis, la positività agli accertamenti qualitativi con strumenti di screening, cui il conducente \nè stato preventivamente sottoposto. Anche in questo caso è previsto che il veicolo venga guidato da \naltra persona idonea e, in mancanza, fatto trasportare, a spese dell’interessato, fino al luogo da questi \nindicato o presso la più vicina autorimessa. \nLa norma non indica il periodo di tempo in cui si esplica il divieto di continuare a guidare, lasciando \nintendere che lo stesso abbia carattere temporaneo, essendo legato alla transitorietà degli effetti \nderivanti dall’assunzione. Infatti, la misura risponde all’esigenza di evitare che il conducente positivo \nagli accertamenti qualitativi preliminari, nei confronti del quale non è possibile procedere \nall’accertamento del reato per mancanza della relativa prova, possa costituire pericolo per la sicurezza \ndella circolazione stradale rimettendosi alla guida. \nNei casi disciplinati dal comma 5-ter, dalla positività agli accertamenti preliminari qualitativi con \ndispositivi di screening discende, altresì, l’obbligo per il conducente titolare di patente98 di sottoporsi \nalla visita medica di revisione, disposta dal Prefetto per l’accertamento della permanenza dei requisiti \npsicofisici per la guida99. Il conducente ha l’obbligo di sottoporsi alla visita presso la commissione \nmedica locale100entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento del Prefetto e, in mancanza, \nsarà sottoposto alla misura cautelare della sospensione della patente a tempo indeterminato fino \nall’esito favorevole della visita prescritta, ai sensi dell’art. 128, comma 2, cds. Lo stesso comma 5-\nter prevede che, in deroga a quanto previsto dall’art. 119, comma 5, cds, l’esito sfavorevole della \nvisita che attesti l’inidoneità alla guida comporta sempre la revoca della patente posseduta101 con \nconseguente impossibilità di conseguirne una nuova prima che siano decorsi tre anni dalla data di \nadozione del provvedimento di revoca. \nNel caso in cui, all’esito della visita medica di revisione, il conducente sia ritenuto idoneo alla guida \nla validità della patente riprende la sua naturale durata. \nLe misure previste dal comma 5-ter devono essere adottate solo in casi di effettiva e materiale \nimpossibilità di effettuare gli accertamenti analitici di secondo livello. In caso di controllo delle \ncondizioni psicofisiche e di utilizzo degli strumenti portatili di screening deve essere preventivamente \nvalutata la possibilità di acquisire la prova dell’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope \nattraverso le analisi di secondo livello su liquidi biologici102, che costituiscono l’unica tipologia di \naccertamento capace di fornire un riscontro qualificato in merito all’assunzione della sostanza. \nPertanto, una volta ottenuto l’esito positivo degli accertamenti qualitativi preliminari con strumenti \ndi screening, fatti salvi i casi di assoluta impossibilità103, risulta sempre necessario acquisire, secondo \n \n98 La visita medica di revisione non può essere disposta nei confronti di chi non abbia conseguito un titolo abilitativo. \n99 Si rammenta che l’allegato II del d.lgs. n. 59/2011 impedisce il conseguimento e il rinnovo del titolo abilitativo alla \nguida per le persone che risultino assuntori di sostanze stupefacenti. \n100 Ai sensi dell’art. 119, comma 4, cds. \n101 Disposta dalla Motorizzazione ai sensi dell’art. 130 cds. \n102 Anche mediante accompagnamento presso strutture sanitarie pubbliche o private accreditate. \n103 Come, ad esempio, quando la struttura ospedaliera presso la quale è stato trasportato il conducente non abbia la \npossibilità materiale di effettuare gli accertamenti analitici di secondo livello. \n\n--- Pagina 53 ---\nSCHEDA ILLUSTRATIVA ALLEGATA 1 \n51 \n \nle diverse modalità previste dalla norma, i campioni di liquidi biologici da sottoporre alle analisi di \nsecondo livello per verificare i risultati delle prove preliminari e, in caso di conferma, procedere alla \ncontestazione del reato. \nIl divieto di guidare previsto dal comma 5-ter deve essere adottato anche quando il conducente, \npositivo agli accertamenti preliminari con strumenti di screening, si rifiuti di sottoporsi agli \naccertamenti analitici di secondo livello104. \n4. VISITA MEDICA DI REVISIONE IN CASO DI POSITIVITÀ AGLI ACCERTAMENTI \nANALITICI DI SECONDO LIVELLO O DI RIFIUTO \nIl nuovo comma 6 prevede che, quando gli accertamenti analitici di secondo livello105abbiano \nconfermato l’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, il Prefetto dispone che il conducente \ntitolare di patente106si sottoponga, entro sessanta giorni, alla visita medica di revisione per \nl’accertamento della permanenza dei requisiti psicofisici per la guida. \nOccorre precisare che la norma fa discendere l’obbligo di visita medica di revisione direttamente \ndall’esito positivo degli accertamenti analitici di secondo livello e non dalla condanna per il reato. Si \nritiene, pertanto, che il provvedimento con cui il Prefetto dispone l’obbligo in parola possa essere \nadottato unitamente a quello con cui l’autorità amministrativa dispone la sospensione della patente ai \nsensi dell’art. 223 cds. Di conseguenza, i sessanta giorni entro cui l’interessato deve sottoporsi alla \nvisita di revisione decorrono dalla notifica di tale provvedimento. Inoltre, con il medesimo atto, la \npatente viene cautelarmente sospesa fino all’esito favorevole dell’esame di revisione, secondo quanto \nprevisto dallo stesso comma 6 dell’art. 187107. \nAnalogamente a quanto previsto dal comma 5-ter per l’ipotesi di revisione a seguito di positività agli \naccertamenti qualitativi preliminari, in deroga alle disposizioni dell’art. 119, comma 5, cds, l’esito \nsfavorevole della visita che attesti l’inidoneità alla guida comporta sempre la revoca della patente \nposseduta108 con conseguente impossibilità di conseguirne una nuova prima che siano decorsi tre anni \ndalla data di adozione del provvedimento di revoca109. \nLa visita medica di revisione viene ordinata dal Prefetto anche quando viene disposta la sospensione \ndella patente in caso di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti preliminari o di secondo livello, ai sensi \ndel comma 8. Anche in questa ipotesi viene disposta la sospensione cautelare della patente fino \nall’esito favorevole della visita di revisione110. Non viene, invece, prevista la revoca della patente \nqualora la visita medica abbia accertato l’inidoneità alla guida. \nAi sensi del nuovo comma 6-quater, l’esito favorevole della visita medica di revisione disposta nei \ncasi indicati dei commi 6 e 8 determina una riduzione della validità naturale della patente con \nscadenze predeterminate: non superiore ad un anno dopo la prima visita, non superiore a tre anni dopo \nla seconda visita e non superiore a cinque anni dopo le visite successive. \n \n104 In questo caso, la revisione della patente è disposta dal Prefetto di seguito alla denuncia per il reato di rifiuto di cui al \ncomma 8. \n105 Effettuati ai sensi del comma 2-bis o dei commi 3, 4 e 5, dalle strutture sanitarie afferenti agli organi di polizia stradale \no dalle strutture pubbliche o private convenzionate, anche a seguito di incidente stradale. \n106 La visita medica di revisione non può essere disposta nei confronti di chi non abbia conseguito un titolo abilitativo. \n107 Pertanto si avrà una concomitante presenza di due diverse tipologie di sospensione: il primo, adottato ai sensi dell’art. \n223 la cui durata è determinata dal Prefetto fino a un massimo di due anni ed un secondo di natura cautelare e a tempo \nindeterminato che perdura fino all’esito favorevole della visita di revisione. \n108 Disposta dalla Motorizzazione ai sensi dell’art. 130 cds. \n109 La previsione costituisce una novità introdotta dalle modifiche in quanto, secondo la precedente norma, l’esito \nsfavorevole della visita di revisione determinava la sospensione della patente a tempo indeterminato. \n110 Il comma 8 non stabilisce un termine entro il quale il conducente titolare di patente deve sottoporsi alla visita medica \ndi revisione, limitandosi a rimandare al termine indicato dal regolamento. L’art. 380 del reg. es. cds prevede che il \nPrefetto fissa il termine nel provvedimento con il quale dispone la visita medica che non deve essere comunque superiore \na sessanta giorni. \n\n--- Pagina 54 ---\nSCHEDA ILLUSTRATIVA ALLEGATA 1 \n52 \n \n5. SANZIONI PARTICOLARI PER DETERMINATE CATEGORIE DI CONDUCENTI \nI nuovi commi 6-bis e 6-ter introducono ulteriori sanzioni per i conducenti minori di 21 anni privi di \npatente o in possesso dell’autorizzazione a esercitarsi (c.d. foglio rosa) e per tutti gli altri conducenti \nprivi della patente. \n I conducenti minori di 21 anni privi di patente nei confronti dei quali siano stati accertati i \nreati di guida dopo aver assunto stupefacenti o di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti, non \npossono conseguire una patente, neppure per conversione, prima del compimento di 24 anni; \n I conducenti minori di 21 anni titolari dell’autorizzazione a esercitarsi, nei confronti dei \nquali siano stati accertati i reati di guida dopo aver assunto stupefacenti o di rifiuto di \nsottoporsi agli accertamenti, soggiacciono alle sanzioni accessorie della sospensione o della \nrevoca che sarebbero state disposte se fosse titolare di patente di guida. Inoltre, è previsto il \ndivieto di conseguire una nuova autorizzazione fino al compimento di 24 anni; \n I conducenti privi di patente di guida111, nei confronti dei quali siano stati accertati i reati \ndi guida dopo aver assunto stupefacenti o di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti, non \npossono conseguire la patente per un tempo corrispondente alla durata della sospensione \ncautelare che sarebbe stata disposta ai sensi dell’art. 223 se ne fosse stato titolare. Il medesimo \ndivieto di conseguire la patente continua a perdurare per un tempo pari alla durata della \nsospensione della patente che sarebbe stata disposta come sanzione accessoria in caso di \ncondanna, oppure per tre anni nel caso in cui sarebbe stata disposta la revoca della patente se \nposseduta. \n \nArt. 188 \n(Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide) \n \n(Commi 1/3 omissis) \nComma 3-bis. Ai veicoli al servizio di persone con disabilità titolari del contrassegno speciale ai sensi \ndell'articolo 381, comma 2, del regolamento, fermi restando gli stalli a loro riservati, è consentito \nsostare gratuitamente nelle aree di sosta o parcheggio a pagamento. \n(Commi 4/5 omissis) \nCon la modifica del comma 3-bis è stato chiarito che la sosta dei veicoli al servizio di persone con \ndisabilità non è mai soggetta al pagamento ovunque sia realizzata, anche nelle aree e nei parcheggi a \npagamento. La modifica si è resa necessaria perché la precedente formulazione del comma 3-bis112 \nprevedeva per tali veicoli la possibilità di sostare gratuitamente nelle aree di sosta o parcheggi a \npagamento qualora gli stalli a loro riservati risultassero già occupati o indisponibili. Tale \nformulazione aveva lasciato dubbi in merito alla circostanza che la possibilità di sostare gratuitamente \nnelle aree e parcheggi a pagamento fosse subordinata all’assenza di spazi riservati liberi nelle \nvicinanze113. \n \n111 I conducenti maggiori di 21 anni titolari dell’autorizzazione a esercitarsi devono essere trattati come quelli privi di \npatente, atteso che la norma non disciplina l’ipotesi specifica come per i conducenti minori di 21 anni. \n112 Il comma 3-bis era stato introdotto dal decreto-legge 121/2021. \n113 Per completezza di informazione si riporta il testo dell’art. 23, comma 2 della legge 177/2024: “Con riferimento alle \ndisposizioni di cui all'articolo 188, comma 3-bis, del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come \nsostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1-ter, \nsecondo periodo, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre \n2021, n. 156.” La norma citata dispone che “Nell'eventualità in cui dall'attuazione del comma 1, lettera f), derivino \nminori entrate per il bilancio degli enti locali, attestate dall'organo competente, gli enti stessi provvedono a rivedere le \n\n--- Pagina 55 ---\nSCHEDA ILLUSTRATIVA ALLEGATA 1 \n53 \n \n \nArt. 193 \n(Obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile) \n \nComma 1. I veicoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera rrr), del decreto legislativo 7 settembre 2005, \nn. 209, non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma \ndelle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi. Anche quando il veicolo è, \na qualsiasi titolo, nella legittima disponibilità di altra persona fisica o giuridica, il proprietario \nha l’onere di verificare che il veicolo stesso non sia posto in circolazione senza la copertura \nassicurativa di cui al primo periodo. \n(Commi 2/4-bis omissis) \nComma 4-ter. L'accertamento della mancanza di copertura assicurativa obbligatoria del veicolo può \nessere effettuato anche mediante il raffronto dei dati relativi alle polizze emesse dalle imprese \nassicuratrici con quelli provenienti dai documentatori automatici di infrazioni semaforiche che \nabbiano rilevato la violazione di cui all'articolo 146, comma 3, nonché dai dispositivi o \napparecchiature di cui alle lettere e), f) e g) del comma 1-bis dell'articolo 201, omologati ovvero \napprovati per il funzionamento in modo completamente automatico e gestiti direttamente dagli organi \ndi polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1. \n(Commi 4-quater/4-quinquies omissis) \nIn tema di assicurazione dei veicoli, attraverso la modifica del comma 1, si rafforza l’obbligo per i \nproprietari di veicoli di verificare che gli stessi siano sempre coperti dall’assicurazione obbligatoria, \nanche quando sono utilizzati, a qualsiasi titolo, da altre persone. È un obbligo che, essendo posto \ncomunque in capo al proprietario comporta sempre la responsabilità di quest’ultimo per la violazione \ndell’obbligo di copertura assicurativa dei veicoli ai sensi dell’art. 197 cds. Resta ferma la possibilità \ndi escludere la responsabilità concorrente del proprietario quando lo stesso riesce a dimostrare di \nessere stato incolpevolmente indotto in errore nel credere esistente la copertura assicurativa, o quando \nla mancata vigilanza da parte sua sia dipesa da caso fortuito o forza maggiore114. \nPertanto, in presenza degli elementi che fanno sorgere la responsabilità in concorso del proprietario, \nnei confronti dello stesso deve essere redatto un separato verbale115 con il quale lo stesso è chiamato \na rispondere a titolo proprio delle stesse violazioni contestate al trasgressore116. \nNaturalmente, l’utilizzo del veicolo da parte di terzi deve essere lecito e con il consenso del \nproprietario. Infatti, l’art. 122, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice \ndelle Assicurazioni Private – CAP-), prevede che l’assicurazione del veicolo non ha effetto nel caso \ndi circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario a partire dal giorno successivo alla \ndenuncia presentata agli organi di polizia. La nuova previsione non ha effetto in tema di responsabilità \nsolidale per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, permanendo l’obbligazione nei \nconfronti dei soggetti indicati nell’art. 196 cds. \nLa modifica avrà un effetto significativo legato alle procedure di alienazione dei veicoli oggetto di \nsequestro amministrativo per mancanza di copertura assicurativa durante la circolazione. Infatti, la \nformulazione dell’art. 213 cds, secondo il quale non c’è obbligo di informare il proprietario che il suo \nveicolo è stato oggetto di sequestro e depositato presso un custode acquirente, aveva creato delle \n \ntariffe per la sosta o il parcheggio nelle aree a pagamento, al solo ed esclusivo fine di compensare le predette minori \nentrate.” \n114 Esimente di cui all’art. 4 della legge 689/1981. \n115 Ulteriore rispetto a quello redatto nei confronti del trasgressore in cui obbligato in solido è il soggetto terzo che ha la \ndisponibilità del veicolo in forza di uno degli atti indicati nell’art. 196 cds. \n116 Con esclusione di quelle relative alla patente di guida delle quali risponde solo il conducente. \n\n--- Pagina 56 ---\nSCHEDA ILLUSTRATIVA ALLEGATA 1 \n54 \n \nproblematiche perché il veicolo poteva anche essere alienato senza che il proprietario avesse effettiva \nnotizia di tale circostanza, potendo eccepire giudizialmente che potesse legittimamente non sapere \nche il veicolo ceduto in godimento a un terzo fosse sprovvisto di copertura assicurativa durante la \ncircolazione. Con la modifica, la citata eccezione viene meno. \nAltra novità importante è quella introdotta con la modifica del comma 4-ter, secondo la quale, per \naccertare la mancanza dell’assicurazione dei veicoli, oltre ad utilizzare le immagini provenienti dai \ndispositivi di cui all’art. 201, comma 1-bis, lettere e), f) e g), sarà possibile utilizzare anche quelle \nprodotte dai dispositivi per l’accertamento a distanza del passaggio con il semaforo rosso. \nTuttavia, per espressa previsione normativa, nell’utilizzo delle immagini prodotte dai dispositivi per \nl’accertamento della violazione del rosso semaforico, l’accertamento della mancanza della copertura \nassicurativa non può essere svolto in modo massivo nei confronti di tutti i veicoli che transitano dove \nè collocato il dispositivo, ma soltanto nei confronti di quelli che il dispositivo ha registrato perché in \nviolazione dell’art. 146, comma 3, cds. \nAnalogamente, l’utilizzo delle immagini prodotte dai dispositivi per l’accertamento automatico \nindicati nell’art. 201, comma 1-bis, lett. e), f) e g), cds possono essere utilizzate per l’accertamento \ndella mancanza della copertura assicurativa soltanto nei confronti dei veicoli che i dispositivi hanno \nregistrato perché in violazione della norma per la quale il dispositivo stesso è stato omologato o \napprovato. Ad esempio, se il dispositivo è omologato per la rilevazione degli accessi non autorizzati \nnelle ZTL, l’accertamento sulla copertura assicurativa potrà essere svolto soltanto nei confronti dei \nveicoli che hanno violato l’art. 7 cds117. \nSi sottolinea, infine, che la procedura dettata dal comma 4-ter appare superata dall’applicazione delle \nnuove disposizioni introdotte nell’art. 201, comma 1-quinquies, secondo le quali le immagini \nacquisite mediante dispositivi approvati od omologati possono essere comunque utilizzate per \nl’accertamento di altre violazioni elencate nel comma 1-bis dello stesso art. 201, nel quale è \nricompreso anche l’art. 193. Sull’argomento, si rimanda al commento dell’art. 201. \nLa mancanza della copertura assicurativa ha interessato anche le modifiche apportate all’art. 31 del \ndecreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, con l’introduzione del comma 2.1118, secondo cui i dati forniti \ndalle compagnie di assicurazione, presenti nella banca dati della Motorizzazione119 e riguardanti i \nsoggetti residenti in un determinato territorio comunale intestatari di veicoli che risultano privi della \ncopertura assicurativa, siano accessibili ai comuni120, nonché agli organi di polizia stradale di cui \nall’art. 12, commi 1 e 2 cds, ai fini dell’accertamento e contestazione della violazione di cui all’art. \n193. Si sottolinea che la formulazione della norma non chiarisce se l’accesso alle informazioni da \nparte dei comuni e degli organi di polizia stradale afferenti ad enti locali, debba essere limitata ai soli \nsoggetti residenti nei rispettivi territori. \n \nArt. 198 \n \n117 Sullo specifico argomento si rinvia alle considerazioni svolte nella circolare n. 300/A/4684/20/127/9 del 3.07.2020. \n118 Il testo del comma 2.1 recita: “Ai sensi dell’articolo 193 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile \n1992, n. 285, per l’accertamento della circolazione su strada di veicoli non coperti dall’assicurazione per la \nresponsabilità civile verso terzi, l’elenco di cui al comma 2 è aggiornato in modo che i dati dei veicoli immatricolati e \nprivi di assicurazione di proprietà di soggetti residenti nel territorio comunale registrati nella banca dati di cui al \ndecreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994 siano accessibili ai comuni e ai soggetti di cui all’articolo \n12, commi 1 e 2, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”. \n119 Di cui al DPR 28 settembre 1994, n. 634. \n120 L’estensione della possibilità di accesso alle predette informazioni anche ai comuni, non è certamente rivolta \nall’accertamento e contestazione delle violazioni di cui all’art. 193 cds, che spetta esclusivamente agli organi di polizia \nstradale, ma potrebbe essere collegata all’esigenza di perseguire politiche di gestione del territorio attraverso il \nmonitoraggio dei veicoli in stato di abbandono, di coordinamento con le Forze di polizia per operazioni congiunte di \ncontrollo del territorio o di sicurezza stradale, ecc. \n\n--- Pagina 57 ---\nSCHEDA ILLUSTRATIVA ALLEGATA 1 \n55 \n \n(Più violazioni di norme che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie) \n \nComma 1. Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con una azione od omissione viola \ndiverse disposizioni, relativamente a un unico tratto stradale, compreso tra due intersezioni, o \nsezione stradale, che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, o commette più violazioni della \nstessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al \ntriplo. \n(Comma 2 omissis) \nComma 2-bis. Fuori dei casi di cui all'articolo 198-bis, quando più violazioni delle medesime \ndisposizioni degli articoli 6 e 7 sono accertate, senza contestazione immediata, nella stessa zona \na traffico limitato, nella stessa area pedonale urbana ovvero sul medesimo tratto di strada \nsoggetto a una stessa limitazione o a uno stesso divieto, attraverso dispositivi di controllo da \nremoto delle violazioni di cui all’articolo 201, si applica una sola sanzione per ciascun giorno di \ncalendario, anche nel caso in cui siano previste limitazioni del traffico solo in determinate fasce \norarie nella medesima giornata, nonché nel caso in cui una fascia oraria di vigenza termini il \ngiorno successivo. \nComma 2-ter. Il controllo in uscita con i dispositivi di cui all’articolo 201, comma 1-bis, lettera \ng), nel caso di divieti e limitazioni variabili nel tempo, può essere attivato solo in condizioni di \nregolare circolazione all'interno degli ambiti controllati e in ogni caso deve essere disattivato \nqualora eventi eccezionali e straordinari determinino l’involontaria permanenza dei veicoli \nall’interno dei predetti ambiti a causa di imprevedibili rallentamenti dei flussi di traffico. Nel \ncaso di controllo del tempo di permanenza si applica una tolleranza pari al 10 per cento del \ntempo di permanenza consentito. \n1. CONCORSO FORMALE DI ILLECITI E CUMULO GIURIDICO DELLE RELATIVE \nSANZIONI \nCon la modifica del comma 1 viene ridefinito l’ambito di applicazione del concorso formale \neterogeneo di illeciti121, prevedendo che l’azione che darebbe luogo al cumulo giuridico deve essere \ncompiuta in un unico tratto stradale, compreso tra due intersezioni o sezione stradale. \n2. UNIFICAZIONE DI ILLECITI ACCERTATI DA REMOTO IN UN UNICO AMBITO \nTERRITORIALE \nCon il nuovo comma 2-bis il principio del cumulo giuridico delle sanzioni viene esteso alle ipotesi in \ncui vengono commesse più violazioni delle medesime disposizioni122 contenute negli artt. 6 e 7 cds \naccertate con appositi dispositivi senza contestazione immediata, nella stessa zona a traffico limitato, \nnella stessa area pedonale urbana ovvero sul medesimo tratto di strada soggetto a una stessa \nlimitazione o a uno stesso divieto. In tali ipotesi si applica una sola sanzione per ciascun giorno di \ncalendario123. Il principio troverà applicazione anche se sono previste limitazioni del traffico solo in \ndeterminate fasce orarie nella medesima giornata e nel caso in cui una fascia oraria di vigenza termini \nil giorno successivo. Pertanto, si applicherà una sola sanzione: \n per ciascun giorno di calendario se la limitazione è di carattere permanente o se la limitazione \ntermina il giorno successivo; \n \n121 La modifica, infatti, interessa solo l’ipotesi di violazione di norme diverse. \n122 In questo caso, a differenza del primo comma dell’articolo, non è necessario che le violazioni siano commesse con una \nsola azione od omissione. \n123 Nel caso in esame, ai fini dell’applicazione del cumulo giuridico, a differenza di quanto è previsto nelle ipotesi di cui \nagli artt. 142, comma 6-ter, 198, comma 1 e 198-bis, non è prevista una maggiorazione della sanzione. \n\n--- Pagina 58 ---\nSCHEDA ILLUSTRATIVA ALLEGATA 1 \n56 \n \n per ciascun giorno di calendario anche se le violazioni sono commesse più volte nella stessa \ngiornata durante la vigenza di diverse limitazioni in fasce orarie differenti; \nAi fini dell’applicazione del cumulo giuridico descritto si deve essere in presenza di specifiche \ncondizioni dettate dalla norma: \n si deve trattare di più violazioni dello stesso tipo riferite agli artt. 6 o 7124; \n le violazioni devono essere commesse nello stesso specifico spazio fisico, e cioè; \no nella stessa ZTL, oppure; \no nella stessa area pedonale urbana, oppure; \no nello stesso tratto di strada sottoposto ad una stessa limitazione o divieto; \n le violazioni non devono essere oggetto di contestazione immediata; \n le violazioni devono essere accertate con appostiti dispositivi approvati o omologati per \nl’accertamento da remoto di cui all’art. 201, comma 1-bis, lettera g); \n le violazioni devono essere commesse nello stesso giorno di calendario. \nLa norma non chiarisce quale procedura debba essere adottata per l’applicazione del cumulo. Si \nritiene di dover escludere la procedura di cui all’art. 198-bis perché non espressamente richiamata \ncome avviene, invece, nell’art. 142, comma 6-ter. \nTrattandosi di violazioni che sono circoscritte ad un ristretto ambito territoriale, generalmente \nl’accertamento di tutte le violazioni ascrivibili al cumulo sono accertate dallo stesso organo di polizia \nstradale. In questi casi, si ritiene che per ragioni di semplificazione ed economia amministrativa, si \npossa omettere di redigere tutti verbali relativi agli illeciti accertati, limitandosi a redigerne solo uno. \nPertanto, poiché le violazioni sono accertate da remoto con dispositivi di controllo, si potrà procedere \nbloccando automaticamente tutti gli accertamenti successivi al primo125 che sarà oggetto di \nverbalizzazione e notifica, ovvero, qualora i successivi illeciti fossero stati già accertati, procedere \ncon l’annullamento degli stessi in autotutela senza redigere i relativi verbali. \nQuando, invece, le violazioni sono accertate da diversi organi di polizia stradale, non potendo trovare \napplicazione le procedure precedentemente descritte126. Grava sull’interessato che ha ricevuto la \nnotifica dei verbali di contestazione l’onere di attivarsi chiedendo l’archiviazione. \n3. CONTROLLO DEI VEICOLI IN USCITA DA DETERMINATE AREE, ZONE, STRADE \nO CORSIE CON LIMITAZIONE O DIVIETO DI ACCESSO \nAltro intervento operato con l’introduzione del comma 2-ter, riguarda il controllo in uscita dei veicoli \noperato da remoto con i dispositivi di cui all’art. 201, comma 1-bis, lettera g)127. Quanto sono presenti \ndivieti e limitazioni in uno specifico ambito spaziale che possono variare nel tempo128, qualora si \nverifichino eventi eccezionali ed imprevedibili che non consentano agli utenti della strada di rispettare \nl’obbligo di uscire dalla zona sottoposta a controllo entro i tempi previsti, i controlli in uscita con i \ndispositivi di rilevamento devono essere disattivati. Inoltre, nell’ipotesi di controlli dei tempi di \npermanenza all’interno delle aree sottoposte a controllo, la norma introduce una tolleranza temporale \ndel 10 per cento del tempo di permanenza consentito. In altri termini, gli utenti della strada possono \n \n124 Quindi ad esempio, più violazioni del divieto di accesso, o più violazioni del divieto di sosta ecc... Se le violazioni \nriguardano divieti o obblighi diversi il cumulo non si può applicare. \n125 Commessi nello stesso giorno di calendario. \n126 Fatte salve le ipotesi in cui ogni singolo organo di polizia stradale abbia accertato più violazioni della stessa norma. \n127 Rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati ai centri storici, alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali, alle \npiazzole di carico e scarico di merci, o della circolazione sulle corsie e sulle strade riservate o con accesso o transito \nvietato. \n128 Cioè, i divieti o limitazioni non sono fissati in ambiti temporali predefiniti, ma possono variare in base a esigenze \nspecifiche individuate dall’ente gestore della zona interessata. \n\n--- Pagina 59 ---\nSCHEDA ILLUSTRATIVA ALLEGATA 1 \n57 \n \npermanere all’interno delle predette aree anche oltre il termine previsto, per un tempo corrispondente \nal 10 per cento del tempo di permanenza consentito, senza subire l’applicazione di sanzioni129. \n \nArt. 201 \n(Notificazione delle violazioni) \n \n(Comma 1 omissis) \n(Comma 1-bis, lettere a/g omissis) \nComma 1-bis, leggera g-bis). accertamento delle violazioni di cui agli articoli 10, 40, comma 11, \n61, 62, 72, 78, 79, 80, 141, 143, commi 11 e 12, 146, comma 3, 147, commi 2-bis e 3, 158, \nlimitatamente al divieto di fermata e alla violazione della sosta riservata nei soli casi previsti \ndall’articolo 7, comma 1, lettera d), 167, 170, 171, 193, 213, 214, 216 e 217, per mezzo di dispositivi \no apparecchiature di rilevamento approvate od omologate ai sensi di appositi regolamenti adottati \ncon decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro \ndell’interno. Con i medesimi regolamenti sono definite le condizioni per l'installazione e \nl'esercizio dei dispositivi di controllo, nonché per l’accesso alle banche dati necessarie per il loro \nfunzionamento. Per l’accertamento delle violazioni, la documentazione fotografica prodotta \ncostituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge 24 novembre \n1981, n. 689, in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, \nmunito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada; \n(Comma 1-bis, lettera g-ter omissis) \n(Commi 1-ter/1-quater omissis) \nComma 1-quinquies. I dispositivi per l’accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni \npossono accertare contemporaneamente due o più violazioni tra quelle indicate dal comma 1-\nbis, se approvati od omologati per l’accertamento e il rilevamento automatico di ciascuna delle \nviolazioni rilevate. In deroga a quanto previsto dal primo periodo, le immagini acquisite \nmediante dispositivi approvati od omologati possono essere comunque utilizzate dai soggetti di \ncui all’articolo 12, commi 1 e 2 per l'accertamento, mediante il raffronto con banche di dati \nesterne, di altre violazioni di cui al comma 1-bis, per le quali i dispositivi medesimi non sono \nstati specificamente approvati od omologati ma le cui immagini sono sufficienti ad accertare \nche il veicolo sta circolando in assenza dei requisiti per la circolazione previsti dal presente \ncodice. \n(Commi 2/5-bis omissis) \nComma 5-ter. Fermo restando quanto stabilito dai commi 1 e 1-bis, la contestazione immediata \nnon è necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al \ncomma 1, quando le violazioni previste dagli articoli 175, commi 2, 7, lettera a), e 9, e 176 commi \n1, 2, lettere a) e b), 7, 9, 10, 11 e 17, commesse sulle autostrade e sulle strade extraurbane \nprincipali, in corrispondenza di imbocchi di gallerie, svincoli, interruzioni dello spartitraffico, \nstazioni di esazione del pedaggio, sono accertate dagli organi di polizia stradale attraverso la \nsemplice visione delle immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza che sono istallati \nlungo le strade stesse. In tali casi, l’accertamento deve essere effettuato direttamente nel \nmomento in cui la violazione viene ripresa dagli impianti di videosorveglianza con \nl’acquisizione e conservazione di un filmato avente data ed orario certificato in modo \ncontestuale dall’operatore di polizia oppure deve risultare dalla visione delle registrazioni \n \n129 Ad esempio, se il tempo di permanenza consentito è di 1 ora, l’interessato potrà permanere nell’area per ulteriori 6 \nminuti (corrispondenti al 10% di 1 ora) prima di uscire senza subire sanzioni \n\n--- Pagina 60 ---\nSCHEDA ILLUSTRATIVA ALLEGATA 1 \n58 \n \neffettuate nelle 24 ore precedenti al momento dell’accertamento quando l’orario di effettivo \nfunzionamento è certificato conforme al tempo coordinato universale (UTC). Con decreto del \nMinistro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno, acquisito \nil parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono determinate le modalità di \nacquisizione e conservazione delle registrazioni delle violazioni accertate. Le violazioni \naccertate, che prevedono la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente \ndi guida di cui all’articolo 218, sono segnalate immediatamente agli operatori di polizia \neventualmente presenti lungo l’autostrada o la strada extraurbana principale, al fine di \nconsentire la contestazione della violazione, ove possibile. Qualora tale contestazione non sia \nstata effettuata, si procede alla notifica degli estremi della violazione nei termini di cui al comma \n1. Ai dispositivi di videosorveglianza previsti dal presente comma non si applicano le \ndisposizioni dell’articolo 45. \nCon la modifica dell’art. 201, il legislatore ha introdotto numerose novità che riguardano il \nrilevamento a distanza delle violazioni130, rafforzando la possibilità di impiego di strumenti in grado \ndi accertare automaticamente alcune violazioni delle norme del codice della strada o di catturare \nimmagini che possono essere utilizzate per la contestazione differita di altre violazioni del medesimo \ncodice. \nPreliminarmente, occorre evidenziare che, tra le violazioni per le quali l’art. 201, comma 1-bis, non \nprevede la contestazione immediata obbligatoria, solo quelle previste dalle lettere b), f), g)131 e g-\nbis)132 consentono l’utilizzo di dispositivi di controllo senza la presenza degli organi di polizia \nstradale, quando i dispositivi stessi sono omologati o approvati per il funzionamento in modo \ncompletamente automatico. Infatti, l’accertamento della violazione dell’obbligo di assicurazione dei \nveicoli di cui alla lettera g-ter133 non è più consentita attraverso l’utilizzo dei dispositivi automatici in \nassenza degli organi di polizia134. \n1. AMPLIAMENTO DEL NOVERO DELLE VIOLAZIONI CHE POSSONO ESSERE \nACCERTATE A DISTANZA CON DISPOSITIVI AUTOMATICI OMOLOGATI O \nAPPROVATI \nCon la modifica della lettera g-bis) del comma 1-bis, è stato ampliato il novero delle violazioni che \npossono essere accertate da remoto con dispositivi omologati o approvati. Rispetto alle ipotesi \npreviste in precedenza135 sono state aggiunte quelle relative agli artt. 10136, 40, comma 11137, 61138, \n62139, 72140, 78141, 147, commi 2-bis e 3142, 158, limitatamente al divieto di fermata e alla violazione \n \n130 Mutuando la definizione fornita dal Decreto ministeriale dell’11 aprile 2024, attuativo dell’art. 25 della legge 120/2010 \nriguardante l’accertamento delle violazioni in materia di velocità, per rilevamento a distanza deve intendersi quello \n“effettuato con dispositivi o sistemi che consentono l’accertamento della violazione a distanza di spazio o di tempo \nrispetto al luogo e al momento del compimento della violazione, sulla base dei dati e delle immagini registrate, con \ncontestazione differita”. \n131 Come previsto dal comma 1-ter. \n132 Come previsto dal comma 1-quater. \n133 Effettuato mediante il confronto dei dati rilevati riguardanti il luogo, il tempo e l'identificazione dei veicoli con quelli \nrisultanti dall'elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso \nterzi, di cui all'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge \n24 marzo 2012, n. 27. \n134 Tale possibilità era prevista dalla precedente formulazione del comma 1-quinquies che, a seguito delle modifiche in \nargomento, disciplina ipotesi diverse. \n135 Artt. 80, 141, 143, commi 11 e 12, 167, 170, 171, 193, 213 e 214. \n136 Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità. \n137 Precedenza ai pedoni e ciclisti in corrispondenza degli attraversamenti pedonali o ciclabili. \n138 Sagoma limite dei veicoli. \n139 Massa limite dei veicoli. \n140 Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e dei rimorchi. \n141 Caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione. \n142 Regole di comportamento ai passaggi a livello \n\n--- Pagina 61 ---\nSCHEDA ILLUSTRATIVA ALLEGATA 1 \n59 \n \ndella sosta riservata nei soli casi previsti dall’articolo 7, comma 1, lettera d)143, 216144 e 217145. Invece, \nl’accertamento da remoto delle violazioni dell’art. 146 è stato circoscritto alle sole ipotesi previste \ndal comma 3146. La nuova formulazione della norma ha precisato che i dispositivi automatici devono \nessere approvati o omologati, con le modalità che saranno stabilite da appositi regolamenti adottati \ndal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’interno. I predetti \nregolamenti devono disciplinare anche le modalità di collocazione e utilizzo dei dispositivi, nonché \nle modalità di accesso alle banche dati necessarie per il loro funzionamento. Tale previsione \ncostituisce una novità di rilievo in ragione del fatto che i regolamenti indicati, oltre a disposizioni di \nnatura tecnica relative alle modalità di omologazione o approvazione dei dispositivi, dovranno \ndisciplinare le modalità di utilizzo e di collocazione dei dispositivi stessi, uniformandone per la prima \nvolta a livello nazionale l’impiego in modo analogo a quanto previsto per l’accertamento a distanza \ndelle violazioni dei limiti di velocità ai sensi dell’art. 25, comma 2 della legge n. 120/2010 e del suo \ndecreto attuativo dell’11 aprile 2024. \nNella lettera g-bis, è stata, inoltre, trasfusa la previsione, precedentemente contenuta nel comma 1-\nquinquies, relativa alla rilevanza della documentazione fotografica quale atto di accertamento della \ncircolazione del veicolo al momento della rilevazione. \nInfine, con riferimento all’accertamento delle violazioni di cui alla lett. g-bis) si rammenta che il \ncomma 1-quater, rimasto invariato a seguito della novella legislativa, prevede che l’impiego di \ndispositivi approvati o omologati senza la presenza degli organi di polizia stradale possa avvenire \nanche fuori dai centri abitati, ma solo sui tratti di strada individuati dai Prefetti, con decreto, tenendo \nconto del tasso di incidentalità e delle condizioni strutturali, plano – altimetriche e di traffico. \n2. ACCERTAMENTO DI PIÙ VIOLAZIONI DA PARTE DELLO STESSO DISPOSITIVO \nAnche la modifica del comma 1-quinquies introduce importanti novità in tema di rilevamento a \ndistanza delle violazioni, prevedendo la possibilità che un dispositivo automatico rilevi \ncontemporaneamente anche più di una violazione tra quelle elencate nel comma 1-bis, se approvato \no omologato per l’accertamento automatico di ciascuna delle violazioni rilevate147. Quindi, ad \nesempio, la violazione relativa al passaggio con il semaforo rosso, di cui al comma 1-bis, lettera g-\nbis) potrà essere accertata contemporaneamente a quella relativa all’accesso alle ZTL di cui al comma \n1-bis, lettera g). Si sottolinea che, in questo caso, la norma pone come condizione che il dispositivo \nutilizzato sia approvato o omologato per l’accertamento di tutte le violazioni rilevate, non essendo \nsufficiente che lo sia per una sola di esse. \nInvece, il secondo periodo del comma 1-quinquies, in deroga alla disciplina contenuta nel periodo \nprecedente, prevede che le immagini148 acquisite mediante dispositivi approvati od omologati \npossano essere, in presenza di determinate condizioni, utilizzate per l’accertamento di altre violazioni \n \n143 Tutte le ipotesi di divieto di fermata disciplinate dall’art. 158 (si rammenta che il divieto di fermata imposto dal segnale \nstradale è sanzionato ai sensi dell’art. 7 e, quindi, è escluso dall’ipotesi in argomento). Inoltre, il divieto di sosta negli \nspazi riservati previsti dall’art. 7, comma 1, lettera d), limitatamente alle ipotesi in cui la sosta in tali spazi è sanzionata \ndall’art. 158. Infatti, tra gli spazi di sosta riservata nella citata lettera d), sono sanzionate dall’art. 158 solo quelle relative \nad alcune delle ipotesi elencate nella citato art. 7, e, cioè, sosta negli stalli rosa, sosta negli stalli riservati ai disabili, \nsosta negli stalli riservati ai veicoli elettrici o veicoli elettrici in ricarica, sosta negli stalli riservati allo stazionamento e \nalla fermata dei veicoli adibiti al trasporto scolastico. \n144 Circolazione con documenti o targa ritirati. \n145 Circolazione con carta di circolazione sospesa. \n146 Prosecuzione della marcia con semaforo rosso o nonostante la segnalazione dell’agente del traffico. Si evidenzia che \nquesta ipotesi, diversamente da quella prevista dal comma 1-bis, lettera b), in combinato disposto con il comma 1-ter, \nsecondo periodo, consente di accertare il passaggio con il semaforo rosso anche se non regolante un incrocio, come ad \nesempio, nei semafori pedonali. \n147 La norma non pone alcun limite al numero di violazioni diverse che possono essere accertate contemporaneamente. \n148 Poiché la norma parla genericamente di “immagini”, può trattarsi sia di fotografie che di filmati. \n\n--- Pagina 62 ---\nSCHEDA ILLUSTRATIVA ALLEGATA 1 \n60 \n \nelencate nel comma 1-bis dello stesso art. 201, senza che il dispositivo sia approvato o omologato per \nciascuna delle violazioni rilevate, per le quali è sufficiente la visione delle immagini stesse149. \nAi fini della regolarità dell’accertamento in esame si devono considerare alcune condizioni, in \nparticolare: \n i dispositivi devono essere utilizzati solo dagli organi di polizia stradale a competenza \ngenerale di cui all’art. 12, commi 1 e 2; \n i dispositivi devono essere approvati o omologati per almeno una delle violazioni rilevate; \n le violazioni diverse da quella per il quale il dispositivo risulta omologato o approvato devono \nessere ricomprese tra quelle elencate nel comma 1-bis e riguardare l’assenza dei requisiti per \nla circolazione previsti dal codice; \n l’accertamento delle violazioni diverse di cui al precedente punto deve avvenire mediante il \nraffronto con banche dati esterne; \n le immagini che possono essere utilizzate devono scaturire dall’accertamento delle violazioni \nper le quali il dispositivo è stato approvato o omologato150. Pertanto, i dispositivi non possono \nessere utilizzati per la registrazione massiva di tutti i veicoli in transito. \nTrattandosi di violazioni relative ai requisiti per la circolazione accertabili mediante il raffronto con \nbanche dati esterne, occorre evidenziare che è escluso il loro utilizzo per l’accertamento di violazioni \ndi norme relative alle condotte, quali, ad esempio, la circolazione contromano o la circolazione su \ncorsie riservate151.Inoltre, è necessario tenere in considerazione che le banche dati potrebbero non \nessere aggiornate in tempo reale, per cui, si ritiene sempre opportuno attendere un congruo lasso di \ntempo per l’aggiornamento dei dati prima di procedere alla notifica della violazione152. \nSi ritiene il meccanismo del riutilizzo di cui al comma 1-quinquies possa essere impiegato anche per \naccertare le violazioni che, ai sensi della comma 1-quater, potrebbero essere accertate fuori dai centri \nabitati solo sui tratti di strada contemplati nel decreto del Prefetto. \nA titolo esemplificativo, pertanto, qualora venisse installato e utilizzato fuori dal centro abitato un \ndispositivo per il rilevamento automatico del transito all’incrocio con semaforo rosso, ai sensi del \ncomma 1-bis, lettera b), oppure per il rilevamento dei limiti di velocità di cui alla lettera f)153, le \nimmagini relative all’accertamento di una violazione rilevata con questi dispositivi, potrebbero essere \nutilizzate per accertare anche una violazione tra quelle elencate nella lettera g-bis – che sia desumibile \ndalla consultazione di una banca dati esterna e che riguardi l’assenza dei requisiti per la \n \n149 Tale facoltà è concessa ai soli organi di polizia stradale di cui all’art. 12, commi 1 e 2. \n150 Quindi, ad esempio, le immagini di un veicolo ritratto mentre attraversa l’incrocio con il semaforo rosso, possono \nessere utilizzate per accertare altre violazioni di cui al comma 1-bis. \n151 Le immagini sono, invece, utilizzabili per accertare le seguenti violazioni che afferiscono alla mancanza di requisiti \nper la circolazione dei veicoli indicate a titolo esemplificativo: \n l’accesso nelle ZTL, desumibile dalle banche dati dei comuni; \n la copertura assicurativa, la mancanza di revisione, la massa limite, le caratteristiche costruttive, desumibili dalla \nconsultazione delle banche dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; \n la circolazione con documenti o targa ritirati o con veicolo sottoposto a sequestro o fermo amministrativo, desumibili \ndal SIVES o dallo SDI; \n la mancanza di autorizzazione per la circolazione di veicoli eccezionali o di trasporti in condizioni di eccezionalità, \ndesumibili da informazioni rese disponibili dagli enti proprietari o concessionari delle strade. \n152 A titolo esemplificativo, e fatte salve eventuali diverse indicazioni da parte del Ministero delle infrastrutture e dei \ntrasporti, il dato relativo alla revisione dei veicoli non è aggiornato in tempo reale, ma occorre attendere almeno il giorno \nsuccessivo a quello in cui il veicolo stesso è sottoposto al controllo periodico presso le officine autorizzate. Per l’ipotesi \ndella mancanza dell’assicurazione, si rimanda al commento contenuto nel relativo paragrafo. \n153 Si sottolinea che nelle strade diverse da quelle di tipo A e B, secondo quanto previsto dall’art. 4 del decreto legge 20 \ngiugno 2002, n. 121, occorre, comunque, che le strade o i singoli tratti di esse dove utilizzare e istallare i dispositivi di \nrilevamento della velocità siano, individuate con decreto del Prefetto. \n\n--- Pagina 63 ---\nSCHEDA ILLUSTRATIVA ALLEGATA 1 \n61 \n \ncircolazione154 - anche se il tratto di strada in cui sono installati i predetti dispositivi non è stato \nindividuato dal prefetto per accertare queste ultime violazioni. \n3. ACCERTAMENTO DI DETERMINATE VIOLAZIONI ATTRAVERSO LE IMMAGINI \nDEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA \nIl nuovo comma 5-ter introduce la possibilità di, utilizzare le immagini di taluni sistemi di \nvideosorveglianza per l’accertamento di determinate violazioni commesse in ambito autostradale o \nsulle strade extraurbane principali. \nSi tratta di una serie di violazioni tassativamente indicate dalla norma, in particolare: \n art. 175, comma 2, relativamente al divieto di circolazione per una serie di veicoli nelle \nautostrade e strade extraurbane principali; \n art. 175, comma 7, lettera a), relativamente al divieto di traino dei veicoli in autostrada; \n art. 175, comma 9, relativamente al divieto di sosta per più di 24 ore in autostrada; \n art. 176, comma 1, relativamente al divieto di inversione del senso di marcia, di \nattraversamento dello spartitraffico, di circolazione contromano, di esecuzione della \nretromarcia, di circolazione sulle corsie di emergenza e di circolazione sulle corsie di \nvariazione di velocità in autostrada e strada extraurbana principale; \n art. 176, comma 2, lettera a), relativamente all’obbligo di impegnare la corsia di accelerazione \nquando ci si immette in autostrada o su una strada extraurbana principale; \n art. 176, comma 2, lettera b), relativamente all’obbligo di impegnare la corsia di destra per \nuscire dalla carreggiata in autostrada o strada extraurbana principale; \n 176, comma 7, relativamente all’obbligo di tenere accese le luci di emergenza durante la sosta \ndi notte in condizioni di scarsa visibilità in autostrada o strada extraurbana principale; \n 176, comma 9, relativamente al divieto per i veicoli pesanti di impegnare talune corsie, in \nautostrada o strada extraurbana principale; \n 176, comma 10, relativamente al divieto di affiancare altri veicoli nella stessa corsia in \nautostrada o strada extraurbana principale; \n Art. 176, comma 11, relativamente alle violazioni dell’obbligo di pagamento del pedaggio in \nautostrada o strada extraurbana principale dove è previsto; \n Art. 176, comma 17, relativamente all’impegno delle stazioni di pedaggio creando pericolo in \nautostrada o strada extraurbana principale. \nL’accertamento è consentito solo se le predette violazioni sono commesse in alcuni punti critici delle \nstrade indicate, in particolare, in corrispondenza di: \n imbocchi di gallerie; \n svincoli; \n interruzioni dello spartitraffico; \n stazioni di esazione del pedaggio. \nL’attività di accertamento è demandata genericamente agli organi di polizia stradale, senza specificare \nquali in particolare, quindi, a tutti gli organi indicati nell’art. 12 cds, autorizzati all’accertamento delle \nviolazioni in materia di circolazione stradale. Si ritiene, pertanto, che l’accertamento delle sole \nviolazioni di cui all’art. 176, comma 11, possa essere svolto anche dal personale delle concessionari \n \n154 E cioè, tutte le violazioni indicate a titolo esemplificativo in precedenza, con esclusione all’accesso nelle ZTL. \n\n--- Pagina 64 ---\nSCHEDA ILLUSTRATIVA ALLEGATA 1 \n62 \n \nautostradali che ha superato l’esame di qualificazione. Infatti, il comma 11 dell’art. 176, attribuisce \nloro la competenza all’espletamento dei servizi di polizia stradale di cui all’art. 11, comma 1, lettera \na), limitatamente alla prevenzione e all’accertamento delle violazioni dell’obbligo di pagamento del \npedaggio. \nLe violazioni, come indicato in premessa, possono essere accertate attraverso la visione delle \nimmagini degli impianti di videosorveglianza presenti nelle strade. Si tratta di impianti installati per \nil controllo del traffico sulle autostradale e strade extraurbane principali, nel rispetto delle norme sulla \nprotezione dei dati personali. \nPer espressa indicazione della norma, nella quale è previsto che agli impianti di videosorveglianza \nnon si applicano le disposizioni dell’art.45, gli stessi non sono soggetti ad approvazione o \nomologazione. Tuttavia, al fine di garantire la massima trasparenza e di tutelare i diritti degli utenti \nstradali, la norma impone di adottare adeguati metodi di verifica e certificazione, con particolare \nriferimento all’orario dell’accertamento. Infatti, tale attività può essere svolta in due modi: \n l’agente accertatore, durante la visione delle immagini in diretta, rileva una violazione e \nprovvede all’acquisizione e conservazione del filmato avente data e ora certificata dallo stesso \noperatore; \n \n l’agente accertatore rileva la violazione entro le 24 ore successive alla registrazione attraverso \nla visione delle immagini registrate, il cui l’orario è certificato conforme al tempo coordinato \nuniversale UTC. \nQuando una delle violazioni accertate prevede la sanzione accessoria della sospensione della patente \ndi guida155, questa deve essere segnalata immediatamente agli operatori di polizia presenti lungo la \nstrada, al fine di procedere ove possibile all’immediata contestazione della violazione, e al contestuale \nritiro del documento di guida, se in possesso del trasgressore. Anche in questo caso, tuttavia, è \npossibile notificare successivamente il verbale, qualora non sia stato possibile contestare \nimmediatamente la violazione. \nL’applicazione delle procedure introdotte dal comma 5-ter, tuttavia, è subordinata all’emissione di un \ndecreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’interno, sentito \nil parere del Garante per la protezione dei dati personali, con il quale saranno stabilite le modalità di \nacquisizione e conservazione delle registrazioni relative alle violazioni accertate. \n \nArt. 208 \n(Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie) \n \n(Commi 1/3-bis omissis) \nComma 4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del \ncomma 1 è destinata: \na) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, \ndi potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà \ndell'ente; \nb) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di \naccertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di \n \n155 Prevista per la violazione di cui all’art. 176, comma 1, lettera c (circolazione sulla corsia di emergenza), e 176, comma \n1, lettera d (circolazione sulle corsie di variazione di velocità). \n\n--- Pagina 65 ---\nSCHEDA ILLUSTRATIVA ALLEGATA 1 \n63 \n \nautomezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale \ndi cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12; \nc) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle \nstrade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a \nnorma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime \nstrade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli \nutenti vulnerabili, quali bambini, anziani, disabili, pedoni, ciclisti e conducenti di ciclomotori e di \nmotocicli allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, \ndi corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il \npersonale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-\nbis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica. \n(Commi 5/5-bis omissis) \nLa modifica del comma 4, lettera c) riprende quella che ha interessato l’art. 3, comma 1, n. 53-bis) \nche estende il novero degli utenti vulnerabili ricomprendendo anche i conducenti di ciclomotori e \nmotocicli. \nIn questo caso, la norma prevede che gli enti territoriali adottino anche nei confronti di tale nuova \ncategoria di utenti vulnerabili gli interventi di sicurezza stradale con l’impiego di parte dei proventi \ndelle sanzioni amministrative pecuniarie. \n \nArt. 218 \n(Sanzione accessoria della sospensione della patente) \n \n(Comma 1 omissis) \nComma 2. L'organo che ha ritirato la patente di guida la invia, unitamente a copia del verbale, entro \ncinque giorni dal ritiro, alla prefettura del luogo della commessa violazione. Entro il termine di \nquindici giorni dal ritiro, il conducente a cui è stata sospesa la patente, solo nel caso in cui dalla \ncommessa violazione non sia derivato un incidente, può presentare istanza al prefetto intesa ad \nottenere un permesso di guida, per determinate fasce orarie, e comunque di non oltre tre ore al giorno, \nadeguatamente motivato e documentato per ragioni di lavoro, qualora risulti impossibile o \nestremamente gravoso raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici o comunque non propri, \novvero per il ricorrere di una situazione che avrebbe dato diritto alle agevolazioni di cui all'articolo \n33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il prefetto, nei quindici giorni successivi, emana l'ordinanza \ndi sospensione, indicando il periodo al quale si estende la sospensione stessa. Tale periodo, nei limiti \nminimo e massimo fissati da ogni singola norma, è determinato in relazione all'entità del danno \napportato, alla gravità della violazione commessa, nonché al pericolo che l'ulteriore circolazione \npotrebbe cagionare. Tali due ultimi elementi, unitamente alle motivazioni dell'istanza di cui al \nsecondo periodo ed alla relativa documentazione, sono altresì valutati dal prefetto per decidere della \npredetta istanza. Qualora questa sia accolta, il periodo di sospensione è aumentato di un numero di \ngiorni pari al doppio delle complessive ore per le quali è stata autorizzata la guida, arrotondato per \neccesso. L'ordinanza, che eventualmente reca l'autorizzazione alla guida, determinando \nespressamente fasce orarie e numero di giorni, è notificata immediatamente all'interessato, che deve \nesibirla ai fini della guida nelle situazioni autorizzate. L'ordinanza è altresì comunicata, per i fini di \ncui all'articolo 226, comma 11, all'anagrafe degli abilitati alla guida. Il periodo di durata fissato \ndecorre dal giorno del ritiro. Nei casi di cui all’articolo 218-ter, comma 1, lettera m), la patente \nritirata dall’organo accertatore è trasmessa alla prefettura del luogo della commessa violazione \nentro cinque giorni dalla scadenza del termine della sospensione breve applicata ai sensi del \nmedesimo articolo. Dal medesimo termine di scadenza della sospensione breve decorre il \n\n--- Pagina 66 ---\nSCHEDA ILLUSTRATIVA ALLEGATA 1 \n64 \n \nperiodo di durata della sospensione fissato dal prefetto, che si aggiunge a quello previsto \ndall’articolo 218-ter. Qualora l'ordinanza di sospensione non sia adottata nel termine di quindici \ngiorni, ovvero entro trenta giorni, nel caso in cui sia proposta istanza per ottenere il permesso \ndi guidare di cui al secondo periodo, il titolare della patente può ottenerne la restituzione da parte \ndella prefettura. Il permesso di guida in costanza di sospensione della patente può essere concesso \nuna sola volta. \n(Commi 3/6 omissis) \nCon la modifica del secondo periodo del comma 2 viene prolungato da 5 a 15 giorni il termine entro \nil quale il destinatario della sospensione della patente può avanzare l’istanza di permesso temporaneo \ndi guida. \nL’introduzione del decimo e undicesimo periodo è propedeutica all’applicazione del nuovo istituto \ndella sospensione breve della patente introdotto dall’art. 218-ter, quando esso concorre con la \nsospensione prevista dall’art. 173, comma 3-bis, perché al momento dell’accertamento il conducente \nrisultava avere un punteggio sulla patente inferiore a venti punti. Secondo le nuove disposizioni in \nargomento, la trasmissione della patente alla Prefettura per l’adozione del provvedimento di \nsospensione prevista dal comma 3-bis dell’art. 173 deve avvenire alla scadenza del periodo di \nsospensione breve prevista dall’art. 218-ter. \nSi prevede, inoltre, che il periodo di sospensione della patente adottato per violazione dell’art. 173, \ncomma 3-bis si aggiunga al periodo di sospensione breve adottato ai sensi dell’art. 218-ter, e che lo \nstesso decorra dalla scadenza di quest’ultimo. Pertanto, in caso di ritiro della patente per violazione \ndell’art. 173, comma 3-bis, nei confronti del conducente che abbia meno di 20 punti, l’organo \naccertatore deve trattenere la patente per il periodo previsto dall’art. 218-ter156 e, successivamente, \ntrasmetterla alla prefettura competente entro cinque giorni dalla scadenza del predetto periodo. \nCon la modifica del dodicesimo periodo del comma 2 vengono distinti i termini entro cui il Prefetto \ndeve adottare il provvedimento di sospensione per scongiurare la restituzione della patente al titolare: \nquindici giorni dalla data di ricezione da parte dell’organo accertatore o trenta giorni, decorrenti dalla \nmedesima data, nel caso in cui sia stato richiesto il permesso temporaneo di guida. \n \nArt. 218-ter \n(Sospensione della patente in relazione al punteggio) \n \n1. Nei confronti dei conducenti di veicoli a motore per i quali è richiesta la patente di guida, \noltre all’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica altresì la sanzione \naccessoria della sospensione della patente di guida, nella misura determinata dai commi 2 e 3, \nquando al momento dell’accertamento delle seguenti violazioni all’anagrafe nazionale degli \nabilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226 risulta che il punteggio attributo alla patente \nposseduta è inferiore a venti punti per effetto delle decurtazioni subite: \na) articolo 6, comma 4, lettera b), per le violazioni concernenti il mancato rispetto dei segnali di \nsenso vietato e di divieto di sorpasso; \nb) articolo 143, comma 11; \nc) articolo 145, comma 10; \nd) articolo 146, comma 3; \ne) articolo 147, comma 5; \n \n156A seconda dei casi disciplinati dal comma 2 e 3 dell’art. 218-ter. \n\n--- Pagina 67 ---\nSCHEDA ILLUSTRATIVA ALLEGATA 1 \n65 \n \nf) articolo 148, comma 9-bis e comma 15, per la violazione dei commi 2, 3 e 8; \ng) articolo 149, comma 5; \nh) articolo 154, comma 7, e comma 8, per la violazione dei commi 1 e 3; \ni) articolo, 171, comma 2; \nl) articolo 172, commi 10 e 11; \nm) articolo 173, comma 3-bis; \nn) articolo 174, commi 6, 7, terzo periodo e 11, ultimo periodo; \no) articolo 176, commi 1, lettera b), 2, lettera a), 5, 7 e 8; \np) articolo 186-bis, comma 2; \nq) articolo 191, comma4. \n2. La sospensione breve di cui al comma 1 è disposta: \na) per un periodo di sette giorni, nei casi in cui al momento dell’accertamento il conducente \nrisulti in possesso di un punteggio inferiore a venti punti ma pari almeno a dieci punti; \nb) per un periodo di quindici giorni, nei casi in cui al momento dell’accertamento il conducente \nrisulti in possesso di un punteggio inferiore a dieci punti. \n3. Ferma restando l’applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 222 e 223, la durata della \nsospensione prevista dalle lettere a) e b) del comma 2 del presente articolo, è raddoppiata \nquando il conducente abbia provocato un incidente stradale, compreso il caso in cui tale evento \nconsista nella fuoriuscita dalla sede stradale senza coinvolgimento di altre persone o cose \ndiverse dal conducente e dal suo veicolo. \n4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai conducenti titolari di patenti \nrilasciate all’estero che commettono alcuna delle violazioni di cui al comma 1 nel territorio dello \nStato, considerando, come presupposto ai fini dell’applicazione delle medesime disposizioni, un \npunteggio di almeno un punto di penalizzazione nella banca dati prevista dall’articolo 6-ter, del \ndecreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, \nn. 214. Ai medesimi conducenti si applica la sospensione breve di cui al comma 2, lettera a), se \nal momento dell’accertamento risulta nei confronti del medesimo conducente un punteggio \ncompreso tra uno e dieci punti ovvero quella di cui al comma 2, lettera b) se risulta un punteggio \nsuperiore a dieci punti. \n5. Si applicano le disposizioni dell’articolo 218, commi 1 e 2, secondo, terzo, quarto, quinto, \nsesto, settimo e ottavo periodo, in quanto compatibili, ai soli fini del rilascio del permesso di \nguida ivi indicato al quale provvede il responsabile dell’ufficio o del comando da cui dipende \nl’agente che ha accertato la violazione. In deroga alle disposizioni del comma 2 dell’articolo 218, \nla sospensione della patente prevista dal presente articolo non è subordinata all’adozione di un \nprovvedimento di sospensione da parte del prefetto. La patente ritirata dall’agente od organo \ndi polizia è conservata presso l’Ufficio o Comando da cui dipende l’accertatore ed è restituita \nall’interessato o ad un suo delegato al termine del periodo di sospensione. Il periodo di \nsospensione decorre dal giorno del ritiro della patente. Avverso il ritiro della patente è ammessa \nopposizione ai sensi dell’articolo 205. \n6. Le disposizioni del presente articolo si applicano solo nei confronti dei conducenti che sono \nstati identificati nel momento in cui è stata commessa la violazione. Qualora il ritiro della \npatente non sia stato effettuato per qualsiasi causa, il periodo di sospensione decorre dalla data \ndi contestazione o notificazione del verbale di accertamento della violazione da cui la \nsospensione consegue. \n\n--- Pagina 68 ---\nSCHEDA ILLUSTRATIVA ALLEGATA 1 \n66 \n \n7. La sospensione è annotata nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli \n225 e 226 a cura dell’Ufficio o Comando da cui dipende l’agente che ha accertato la violazione. \n8. Chiunque, durante il periodo di sospensione della validità della patente prevista dai commi \n2, lettere a) e b), e 3 circola abusivamente, è punito con le sanzioni di cui al comma 6 dell’articolo \n218. Le medesime sanzioni si applicano, nei casi previsti dal comma 5, nei confronti di chiunque, \ndurante il periodo di sospensione della validità della patente, circola abusivamente avvalendosi \ndel permesso di guida di cui all’articolo 218, comma 2, in violazione dei limiti previsti dal \npermesso stesso. \n9. Quando una delle violazioni di cui al comma 1 è commessa più volte dallo stesso soggetto nel \ncorso di un biennio, le disposizioni del presente articolo si applicano solo se la sanzione \namministrativa accessoria della sospensione della patente non è già prevista per le violazioni \nindicate nello stesso comma 1. \nIl nuovo art. 218-ter introduce il nuovo istituto della sospensione della patente in relazione al \npunteggio posseduto, che per semplicità espositiva definiremo “sospensione breve”, che consegue \nalla violazione di alcune norme di comportamento, tassativamente elencate nello stesso articolo 218-\nter, quando commesse con veicoli a motore per i quali è richiesta la patente di guida157, da conducenti \nche hanno il punteggio della patente di guida inferiore a 20158. \nSi tratta di una misura volta a disincentivare comportamenti pericolosi attraverso una procedura \nsemplificata che consente l’applicazione della sospensione della patente direttamente agli organi di \npolizia stradale che hanno accertato la violazione. \n1. VIOLAZIONI DA CUI CONSEGUE LA SOSPENSIONE BREVE \nLa sospensione breve si applica solo in caso di accertamento di una delle seguenti violazioni \ntassativamente indicate nella norma: \na) articolo 6, comma 4, lettera b), per le violazioni concernenti il mancato rispetto dei segnali di senso \nvietato (divieto di accesso di cui alla figura II 47 art. 116 regolamento del cds) e di divieto di sorpasso \n(di cui alla figura II 48 art. 116 regolamento cds) collocati fuori dei centri abitati. Non è compresa in \ntali ipotesi la violazione del divieto di sorpasso tra mezzi pesanti (figura II 52 - art. 117 regolamento \ncds) perché oggetto della sanzione prevista dall’art. 148 cds (che prevede già l’applicazione della \nsospensione ordinaria alla prima violazione). \nb) articolo 143, comma 11. Circolazione contromano; \nc) articolo 145, comma 10. Precedenza; \nd) articolo 146, comma 3. Prosecuzione della marcia con il semaforo rosso; \ne) articolo 147, comma 5. Relativo a tutte le ipotesi di comportamento non conforme ai segnali del \npassaggio a livello; \nf) articolo 148, comma 9-bis e comma 15, per la violazione dei commi 2, 3 e 8. Sorpasso a destra, \ncorretta esecuzione della manovra di sorpasso, possibilità di eseguire il sorpasso, sorpasso dei tram, \ne il sorpasso di velocipedi (distanza laterale durante il sorpasso); \n \n157 L’inciso previsto dalla norma recepisce il principio di carattere generale accolto unanimemente dalla giurisprudenza, \nsecondo cui le sanzioni accessorie sul titolo si applicano solo quando le violazioni sono commesse alla guida di un \nveicolo che richiede la patente. \n158 Poiché la norma fa espresso richiamo alla “patente di guida”, è escluso che la procedura dell’art. 218-ter possa \napplicarsi alla CQC. Pertanto, in caso di accertamento di violazione commessa da conducenti che espletano attività che \nrichiedono la CQC, la verifica dei punti posseduti per l’eventuale applicazione della sospensione breve deve essere \neffettuata sulla patente di guida. \n\n--- Pagina 69 ---\nSCHEDA ILLUSTRATIVA ALLEGATA 1 \n67 \n \ng) articolo 149, comma 5. Distanza di sicurezza tra veicoli nei soli casi da cui derivi un incidente e \ngravi danni ai veicoli; \nh) articolo 154, comma 7, e comma 8, per la violazione dei commi 1 e 3. Esecuzione \ndi \nalcune \nmanovre come, ad esempio, inversione di marcia, cambio direzione o corsia, retromarcia; \ni) articolo, 171, comma 2. Uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote; \nl) articolo 172, commi 10 e 11. Mancato uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta e \nsicurezza per bambini, o alterazione o ostacolo del normale funzionamento degli stessi; \nm) articolo 173, comma 3-bis. Uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici, smartphone, \ncomputer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi che comportino anche solo \ntemporaneamente l'allontanamento delle mani dal volante, ovvero uso di cuffie sonore159; \nn) articolo 174, commi 6, 7, terzo periodo e 11, ultimo periodo. Superamento della durata di guida o \nincompleto riposo giornaliero per un tempo superiore al 20%; superamento dei limiti dei tempi di \nguida settimanale o incompleto riposo settimanale per un periodo superiore al 20%; circolazione \ndurante il periodo in cui è stato intimato di non proseguire il viaggio per eseguire i riposi prescritti; \no) articolo 176, commi 1, lettera b), 2, lettera a), 5, 7 e 8. Retromarcia anche sulle corsie per la sosta \ndi emergenza, fatta eccezione per le manovre necessarie nelle aree di servizio o di parcheggio; uso \nscorretto della corsia di accelerazione e mancata precedenza da parte di chi si immette nel flusso della \ncircolazione; sosta o fermata vietata su carreggiate, rampe e svincoli; mancata accensione delle luci \ndi posizione durante la sosta; mancato utilizzo del triangolo in caso di sosta forzata d’emergenza; \np) articolo 186-bis, comma 2. Conducenti per i quali vige la prescrizione di alcool zero, che circolano \ncon un tasso alcolemico superiore a 0 e non superiore a 0,50 g/l; \nq) articolo 191, comma 4. Comportamento dei conducenti verso i pedoni nei casi di mancata \nprecedenza ai pedoni che attraversano sulle strisce, mancata precedenza ai pedoni nelle strade prive \ndi strisce, mancata precedenza alle persone invalide che attraversano la strada. \n2. CONDIZIONI PER L’APPLICAZIONE DELLA SOSPENSIONE BREVE \nIl presupposto per l’applicazione della sospensione breve è che al momento dell’accertamento, dalla \nvisura dell’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida risulti che la patente del trasgressore ha un \npunteggio inferiore a 20. Secondo il tenore del comma 1, non conta il punteggio che dovrebbe risultare \nin base alle decurtazioni applicate ma non ancora annotate, ma ciò che risulta annotato al momento \ndell’accertamento sull’Anagrafe nazionale. Allo stesso modo non possono essere considerati i punti \nche andranno decurtati a seguito dell’accertamento di una violazione che si sta contestando al \nmomento perché anch’essa non risulta ancora inserita nell’Anagrafe nazionale. \nAltro presupposto per l’applicazione della sospensione breve è l’identificazione del trasgressore nel \nmomento in cui è stata commessa la violazione. Pertanto, in caso di accertamento di violazioni da \nremoto o, comunque, quando non si sia proceduto al fermo del veicolo, l’identificazione del \nconducente successiva (ad esempio a seguito della comunicazione del proprietario del veicolo per la \ndecurtazione del punteggio della patente), non può dar corso alla sospensione breve. \nL’identificazione immediata del conducente, ai fini dell’applicazione della sospensione breve, non \ncomporta, tuttavia, l’obbligo di contestare immediatamente la violazione160. \n \n159 Si rimanda al commento dell’art. 173 e dell’art. 218 riguardo la procedura di sospensione della patente direttamente \nprevista dallo stesso art. 173. Si rammenta che, in caso di contestazione della violazione di cui all’art. 173, comma 3-\nbis, nel verbale dovrà darsi atto che l’eventuale ritiro della patente è operato sia ai fini della sospensione breve, sia ai \nfini dell’applicazione della sospensione ordinaria prevista dal medesimo articolo 173 e disposta con provvedimento del \nPrefetto. \n160 Per esempio, è possibile applicare la sospensione breve in caso di incidente in cui il conducente sia stato identificato \nma la violazione commessa dallo stesso venga verbalizzata e notificata in tempi successivi a seguito della ricostruzione \ndel sinistro. \n\n--- Pagina 70 ---\nSCHEDA ILLUSTRATIVA ALLEGATA 1 \n68 \n \n3. PROCEDIMENTO DI APPLICAZIONE DELLA SOSPENSIONE BREVE – DECORRENZA \nE DURATA \nLa decorrenza della sospensione breve è automatica e non consegue all’emissione di un \nprovvedimento del Prefetto. Infatti, diversamente da quanto previsto per le ipotesi in cui la \nsospensione è prevista dalla stessa norma sanzionatoria, la cui procedura continua ad essere \ndisciplinata dall’art. 218, il nuovo istituto prevede che la sospensione breve abbia una durata definita \ne consegua in modo diretto ed automatico dalla contestazione della violazione. \nLa sospensione breve decorre dal giorno del ritiro della patente, ed è applicata direttamente \ndall’organo di polizia procedente che deve trattenere la patente ritirata, per riconsegnarla \nall’interessato al termine del periodo previsto. La restituzione potrà avvenire direttamente nelle mani \ndell’interessato, o anche di un incaricato dallo stesso con apposita delega. Si ritiene che la restituzione \npossa avvenire anche per posta a richiesta dell’interessato, ponendo, tuttavia, le spese di spedizione \na carico di quest’ultimo. Nelle ipotesi di accertamento di più violazioni per le quali è prevista la \nsospensione breve, la durata della stessa deve essere determinata sommando i singoli periodi di \nsospensione previsti per ciascuna violazione. \nNei casi in cui la patente di guida non sia stata ritirata immediatamente161, secondo il comma 6, il \nperiodo di sospensione breve decorre dalla contestazione o notificazione del verbale di accertamento \ndella violazione. \nIn tutti i casi descritti, in considerazione del fatto che la sospensione breve non viene applicata con \nseparato provvedimento, il verbale di contestazione rappresenta l’unico documento nel quale può \nessere formalizzata l’applicazione della misura in esame, pertanto, anche al fine di rendere edotto il \ntrasgressore dell’impossibilità di condurre veicoli, nel verbale stesso deve essere indicato chiaramente \nil periodo di sospensione breve previsto e la sua decorrenza. \nLa durata della sospensione breve varia in relazione al punteggio risultante dall’Anagrafe degli \nabilitati alla guida: \n 7 giorni se il punteggio è inferiore a 20 ma pari almeno a 10 \n 15 giorni se il punteggio è inferiore a 10162. \nI periodi indicati raddoppiano nel caso in cui il trasgressore abbia provocato un incidente163, anche \nquando sia fuoriuscito dalla sede stradale con il proprio veicolo senza aver coinvolto altre persone o \ncose. In tali ipotesi, per espressa previsione contenuta nel comma 3, troveranno comunque \napplicazione anche le disposizioni degli artt. 222 e 223 secondo le quali il Prefetto dispone la \nsospensione della patente nei confronti del conducente che ha provocato un incidente stradale con \ndanni alle persone. \nIl senso letterale della norma lascia intendere che nei casi in esame devono applicarsi sia la \nsospensione breve da parte dell’organo di polizia ai sensi dell’art. 218-ter, sia la sospensione disposta \ndal Prefetto ai sensi degli artt. 222 e 223 ove ricorrano i presupposti previsti dalle stesse norme164. \n \n161 Ad esempio, perché il conducente non la recava al seguito; oppure in caso di verbalizzazione e notifica successiva \ndella violazione in caso di incidente. \n162 Anche se il trasgressore ha perso tutti i punti. \n163 Nel quale caso, occorre che la responsabilità del trasgressore nel causare l’incidente emerga dai rilievi svolti. \n164 La sospensione cautelare si applica, infatti, solo quando siano commessi reati che prevedono la sanzione accessoria \ndella sospensione o quando dall’incidente siano derivati danni alle persone. Al fine di determinare l’esatta procedura di \napplicazione delle due misure, occorre fare alcune precisazioni: \n la sospensione breve con durata raddoppiata si applica quando il trasgressore ha provocato un incidente di qualsiasi \nnatura, anche con soli danni a cose. La sospensione adottata dal Prefetto si applica solo se l’incidente è con danni alle \npersone; \n in entrambi i casi il trasgressore deve essere responsabile dell’incidente, anche non esclusivamente; \n la responsabilità nell’aver causato l’incidente deve desumersi dalla contestazione della violazione di una norma di \ncomportamento del codice della strada, che potrebbe essere diversa da quelle elencate nell’art. 218-ter; \n\n--- Pagina 71 ---\nSCHEDA ILLUSTRATIVA ALLEGATA 1 \n69 \n \nIl comma 7 prevede che la sospensione breve deve essere annotata nell’anagrafe nazionale degli \nabilitati alla guida gestita dalla motorizzazione. A tal proposito, il Ministero delle infrastrutture e dei \ntrasporti ha diramato la circolare n. 35734 del 13 dicembre 2024 (All. A), con la quale sono state \nfornite le prime indicazioni operative per procedere all’inserimento in parola. L’inserimento deve \navvenire in ogni caso, anche qualora la patente non sia stata ritirata. \nIn proposito, si ritiene che, in considerazione della finalità della misura e del fatto che la stessa \nacquista piena efficacia sin dal momento in cui la patente è ritirata, ovvero, in caso di mancato ritiro, \ndalla data di contestazione o notificazione del verbale di accertamento, l’annotazione nell’Anagrafe \nnazionale debba essere operata contestualmente, senza attendere il decorso del termine per la \npresentazione del ricorso. Infatti, anche nel caso in cui venisse presentato il ricorso, fino al suo \neventuale accoglimento, la misura della sospensione breve continuerebbe ad essere operante, \ndeterminando a questo punto solo la necessità della sua cancellazione dall’Anagrafe nazionale \nqualora non ancora scaduta. \nLa piena operatività di tale previsione, è condizionata dalla necessaria implementazione informatica \ndell’Anagrafe nazionale, al fine di consentirne l’alimentazione direttamente agli organi di polizia nei \ncasi in esame. \nNelle more della piena funzionalità delle predette procedure, in caso applicazione dell’art. 218-ter, si \nritiene opportuno procedere celermente all’inserimento nella banca dati interforze dell’informazione \nrelativa alla decorrenza e durata della sospensione breve, anche nel caso in cui la patente non sia stata \nimmediatamente ritirata165. \n4. PERMESSO PROVVISORIO DI GUIDA \nIl comma 5 prevede l’applicazione delle disposizioni dell’art. 218, commi 1 e 2, secondo, terzo, \nquarto, quinto, sesto, settimo e ottavo periodo, in quanto compatibili. Il rinvio a tali norme è riferito \nai soli fini del rilascio del permesso di guida, per determinate fasce orarie per ragioni di lavoro, \nqualora risulti impossibile o estremamente gravoso raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici \n \n la sospensione breve con durata raddoppiata si applica solo se al conducente che ha causato l’incidente viene contestata \nuna delle violazioni elencate nell’art. 218-ter, e abbia un punteggio della patente inferiore a 20; \n la sospensione adottata dal Prefetto si applica sempre al conducente che ha causato l’incidente (con danni alla persona) \nper aver violato una norma di comportamento anche se diversa da quelle elencate nell’art. 218-ter. \nPertanto, potranno verificarsi le seguenti ipotesi: \na. Incidente con soli danni a cose provocato dal conducente che ha commesso una delle violazioni elencate nell’art. 218-\nter. Si applica solo la sospensione breve; \nb. \nIncidente con soli danni a cose provocato dal conducente che ha commesso una violazione diversa da quelle \nelencate nell’art. 218-ter. Non si applica nessuna sospensione; \nc. Incidente con danni alle persone provocato dal conducente per aver violato una norma di comportamento diversa da \nquelle elencate nell’art. 218-ter. Si applica solo la sospensione adottata dal Prefetto; \nd. \nIncidente con danni alle persone provocato dal conducente per aver violato una norma di comportamento elencate \nnell’art. 218-ter, o per aver violato una norma di comportamento diversa da quelle elencate nell’art. 218-ter , e anche \nuna norma elencata nell’art. 218-ter, dalla quale non derivi la responsabilità nel causare l’incidente. Si applicano \nentrambe le sospensioni. \nIn quest’ultimo caso, si dovrà redigere il verbale di contestazione per la violazione di una delle norme elencate nell’art. \n218-ter, e, qualora dalla predetta violazione non derivi la responsabilità nell’incidente, anche della violazione della \nnorma di comportamento che, invece, lo ha determinato. Nel verbale, o nei verbali, dovrà essere indicato che la patente \ndeve essere ritirata per l’applicazione della sospensione breve indicandone anche la durata, e per l’applicazione della \nsospensione da parte del Prefetto ai sensi degli artt. 222 e 223. \nLa patente sarà trattenuta dall’ufficio o comando dal quale dipende l’agente accertatore per la durata stabilita per la \nsospensione breve, al termine della quale, dovrà essere inviata al Prefetto unitamente al rapporto sull’incidente e a copia \ndel verbale di contestazione relativo alla violazione della norma di comportamento che è stata causa dell’incidente, \ncomunicando che è stata adottata anche la sospensione breve, indicandone la durata. Il prefetto, verificata la sussistenza \ndi fondati elementi di responsabilità, adotta il provvedimento di sospensione con decorrenza dal termine del periodo di \nsospensione breve. \n165 Infatti, la sospensione breve, per effetto di quanto previsto dal comma 6, in caso di mancato ritiro della patente, decorre \ndalla data di contestazione o notificazione del verbale di accertamento della violazione da cui la sospensione discende. \n\n--- Pagina 72 ---\nSCHEDA ILLUSTRATIVA ALLEGATA 1 \n70 \n \no comunque non propri, ovvero per il ricorrere di una situazione che avrebbe dato diritto alle \nagevolazioni di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. \nL’istanza per il rilascio del permesso orario deve essere presentato all’ufficio o comando dal quale \ndipende l’agente accertatore entro il termine di 15 giorni dalla data del ritiro della patente166. \nAl rilascio del permesso di guida, subordinato al fatto che dalla violazione contestata non sia derivato \nun incidente, provvede il responsabile del comando o ufficio da cui dipende l’agente accertatore a \nseguito di istanza motivata e documentata dell’interessato. Il responsabile dell’Ufficio, verificata la \nsussistenza dei requisiti per il rilascio167, provvede con apposito provvedimento168 nel quale dovranno \nessere indicate le fasce orarie in cui l’interessato è autorizzato alla guida, che non possono superare \nle tre ore al giorno, ed il periodo di sospensione della patente aumentato di un numero di giorni pari \nal doppio delle complessive ore per le quali è stata autorizzata la guida, arrotondando per eccesso169. \nIl permesso deve essere recato al seguito dall’interessato ed esibito agli organi di controllo. Gli \nallegati nn. 1, 2 e 3 già indicati nelle note, contengono la modulistica predisposta per l’adozione dei \nprovvedimenti connessi al rilascio del permesso provvisorio di guida. \n \n \n5. SOSPENSIONE BREVE DELLA PATENTE ESTERA \nL’istituto della sospensione breve si applica anche ai titolari di patente rilasciata all’estero seguendo \nil criterio di applicazione della disciplina del punteggio che si applica a tali patenti. Infatti, in caso di \ncommissione di una delle violazioni elencate nella tabella allegata all’art. 126-bis del codice delle \nstrada, in luogo della decurtazione del punteggio, viene alimentata una specifica banca dati istituita \npresso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti170, aggiungendo un numero di punti \ncorrispondente a quelli della predetta tabella. Pertanto, qualora il titolare di patente straniera \ncommetta una delle violazioni elencate nell’art. 218-ter e dalla predetta banca dati risulti un punteggio \ncompreso tra uno e dieci, si applicherà la sospensione breve per 7 giorni, qualora, invece, risultasse \nun punteggio superiore a 10, si applicherà la sospensione breve per 15 giorni. Anche per i titolari di \npatente straniera opera il raddoppio quando il trasgressore, anche senza aver coinvolto altre persone \no cose, sia fuoriuscito dalla sede stradale con il proprio veicolo, ovvero, quando abbia provocato un \nincidente. \nSi sottolinea che per le violazioni che prevedono la sospensione della patente estera la disciplina è \ncontenuta negli articoli 135 e 136-ter, che prevedono l’emissione di provvedimenti di inibizione alla \nguida sul territorio nazionale in luogo del provvedimento di sospensione previsto per le patenti \nitaliane. Nel caso in esame, tuttavia, poiché la sospensione breve non è subordinata all’emissione di \nun provvedimento del Prefetto, si ritiene che possa trovare applicazione la medesima procedura \nprevista per le patenti italiane sopra descritte171, che prevede il ritiro del documento, la sua \nconservazione presso l’organo di polizia procedente, e la sua restituzione al termine del periodo di \n \n166 Che può essere presentata con un modulo simile a quello allegato alla presente scheda (All. 1). \n167 Stante la breve durata della sospensione in esame, si ritiene che l’istruttoria per il rilascio del permesso orario debba \nessere svolta con la massima celerità. \n168 Che potrà essere simile a uno dei moduli allegati alla presente scheda (All. 2 permesso per ragioni di lavoro; All. 3 \npermesso per legge104/1992). \n169 Calcolo: totale ore concesse moltiplicato per 2, diviso 24, arrotondato per eccesso (es: 3 ore concesse per 7 giorni = \n21 x 2 = 42: 24 =1,75 giorni che, arrotondato per eccesso, diventa 2 giorni). \n170 Prevista dall’art. 6-ter del decreto legge 27 giugno 2003, n. 151. \n171 D'altronde, il comma 4, prevede espressamente che le disposizioni dell’art. 218-ter si applicano anche ai titolari di \npatente straniera. \n\n--- Pagina 73 ---\nSCHEDA ILLUSTRATIVA ALLEGATA 1 \n71 \n \nsospensione breve172. Troveranno, pertanto, applicazione anche le disposizioni dell’art. 218 \nrelativamente al rilascio del permesso di guida oraria. \nIn considerazione del fatto che non risulta possibile privare il titolare di utilizzare la patente estera \nfuori dal territorio nazionale, si ritiene che la sospensione breve applicata sulla stessa debba produrre \ngli stessi effetti dell’inibizione alla guida di cui all’art. 135, comma 5 cds. Pertanto, fermo restando \nche la sospensione breve produce i suoi effetti sul territorio nazionale, qualora il trasgressore \nmanifestasse la volontà di uscire dal Paese, a richiesta dello stesso la patente deve essere restituita. \n6. RECIDIVA BIENNALE DELLA VIOLAZIONE DA CUI DISCENDE LA SOSPENSIONE \nBREVE \nIl comma 9 prevede che nell’ipotesi di recidiva biennale di una delle violazioni che prevedono la \nsospensione breve, in luogo della predetta misura si applica la sospensione ordinaria qualora la \nsingola norma lo preveda173. Pertanto, la procedura di ritiro e sospensione è quella ordinaria prevista \ndall’art. 218. \nIl nuovo istituto della sospensione breve, sebbene introduca nuove procedure che non prevedono \nl’emissione di un provvedimento da parte di organi diversi, deve essere qualificata al pari della \nsospensione ordinaria della patente disciplinata dall’art. 218, producendo tutti gli effetti conseguenti \na quest’ultima. \nPertanto, non è ammissibile il pagamento in misura scontata del 30% entro cinque giorni perché \nespressamente escluso dall’art. 202, comma 1. Per quanto riguarda, invece, la circolazione con la \npatente sospesa, l’ipotesi è disciplinata direttamente dal comma 8 dell’art. 218-ter, nel quale è \nprevisto che: \n in caso di circolazione con la patente sospesa ai sensi dell’art. 218-ter, si incorre nella \nviolazione di cui all’art. 218, comma 6, che prevede una sanzione pecuniaria e la sanzione \naccessoria della revoca della patente; \n la stessa violazione si applica anche nei confronti del trasgressore che circola in violazione \ndei limiti del permesso di guida rilasciato dal comando da cui dipende l’agente che ha \naccertato la violazione. \nPer quanto riguarda i rimedi avverso la sospensione breve, è sempre possibile la proposizione del \nricorso contro il verbale di contestazione al Prefetto o al Giudice di Pace, le cui determinazioni si \nestendono anche alla sanzione accessoria in argomento. Attesa la mancanza del provvedimento del \nPrefetto, al fine di fornire un’ulteriore rimedio contro l’applicazione della misura in esame, il comma \n5 prevede la possibilità di proporre opposizione dinnanzi all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi \ndell’art. 205 avverso la sola sospensione breve. \n \nArt. 230 \n(Educazione stradale) \n \n(Commi 1/2-bis omissis) \nComma 2-ter. La partecipazione a corsi extracurricolari di educazione stradale organizzati \ndalle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado statali e paritarie determina \n \n172 Per l’annotazione della sospensione breve delle patenti straniere, si dovranno attendere le determinazioni del Ministero \ndelle infrastrutture e dei trasporti per verificare se sarà possibile provvedervi alimentando la specifica banca dati prevista \nper tali patenti, in luogo dell’Anagrafe nazionale prevista dal comma 7 dell’art. 218-ter. \n173 Si tratta delle violazioni previste dagli artt. 145, comma 11, 146, comma 3-bis, 147, comma 6, 148, comma 15, 149, \ncomma 5, 172, comma 10 e 173, comma 3-bis. \n\n--- Pagina 74 ---\nSCHEDA ILLUSTRATIVA ALLEGATA 1 \n72 \n \nl'attribuzione, all’atto del rilascio della patente, del credito di due punti ai sensi dell’articolo \n126-bis sulle tipologie di patenti di cui all’articolo 115, comma 1, lettere b) e c). Con decreto del \nMinistro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei \ntrasporti e con il Ministro dell’interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata \nin vigore della presente disposizione, sono individuati i soggetti erogatori dei corsi di cui al \nprimo periodo tra gli enti pubblici e privati, competenti in materia di sicurezza stradale, inclusi \ngli enti di formazione professionale e le autoscuole di cui all’articolo 123, e sono definite le \nmodalità per lo svolgimento dei medesimi corsi e per la relativa certificazione. \nCon l’introduzione del comma 2-ter si prevede la partecipazione a corsi extracurricolari organizzati \nda istituzioni scolastiche che determinano l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo di 2 punti, che \nsaranno accreditati all’atto del rilascio della patente di guida, ma limitatamente a quelle di cui all’art. \n115, comma 1, lettere b) e c)174. \nL’efficacia della norma è subordinata all’adozione di un decreto interministeriale per l’individuazione \ndei soggetti erogatori dei corsi e la definizione delle modalità per lo svolgimento dei medesimi corsi \ne per il rilascio della relativa certificazione. \n \n174 Patenti di categoria AM, A1, B1, A2, B, BE, C1 e C1E. \n\n--- Pagina 75 ---\n \n \nAll. 1 \nAll’Ufficio/Comando dal quale dipende l’agente accertatore \n \nIl/La sottoscritto/a…………………………………nato/a a ……………………..il…….………….in \nrelazione al ritiro della patente di guida eseguito con il verbale, che si allega in copia, chiede il rilascio \ndel permesso orario di guida di cui all’art. 218-ter, comma 5, in relazione all’art. 218, del codice della \nstrada per (barrare l’ipotesi che interessa tre le due alternative e indicare orari e giorni): \n□ raggiungere il posto di lavoro (andata/ritorno dall’abitazione al lavoro) \nDalle ore …………alle ore………. dalle ore………alle ore...……..…. nei giorni dal \n………………………. al…………………………… \n□ beneficiare delle agevolazioni di cui all’art. 33 della legge 104/92 secondo le seguenti modalità: \nDalle ore…...……… alle ore...………. dalle ore….…..……alle ore ……..…. nei giorni dal \n…………………….. al……………………………. \nA tale scopo dichiara, ai sensi del DPR 445/2000, sotto la propria personale responsabilità, \nconsapevole delle sanzioni cui va incontro chi rilascia dichiarazioni mendaci (barrare l’ipotesi che \ninteressa tre le due alternative) \n□ di lavorare presso la ditta…………………………sita in………………………………………...e \nche l’orario di lavoro è il seguente………………., e di essere nell’impossibilità di raggiungere il \nposto di lavoro con mezzi pubblici. \n□ che beneficia (per sé o per un familiare) dell’art. 33 della legge 104/92 e che necessita del permesso \nper i conseguenti spostamenti. \nAllega: \n□copia della certificazione rilasciata dalla Commissione Invalidità Civile che riconosce le condizioni \ndi cui all’art. 33 legge 104/92 a favore del richiedente o di familiare che rientra nel rapporto di \nparentela indicato dalla citata legge autenticata nelle forme di cui al DPR 445/2000; \n□dichiarazione riportante il rapporto di parentela, e l’impossibilità per altro beneficiario di \nprovvedere al trasporto del diversamente abile con indicazione precisa dei giorni e degli orari nei \nquali effettuerà il trasporto. \nDichiara, inoltre, che dalla violazione per la quale è stata ritirata la patente, non è derivato un incidente \nstradale, e che le dichiarazioni di responsabilità allegate, sono rese ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000. \nAl fine di essere avvisato circa l’esito della richiesta, comunica i seguenti recapiti: \ntel……………………………...cell………………………………………………………………….. \ne-mail………………………………………….. PEC…………….…………………………………. \nData……………………... \n \n \n \n \n \n \n \n \nFirma \n---------------------------------------------------- \nNOTA BENE: l’istanza deve essere presentata all’Ufficio/Comando dal quale dipende l’agente \naccertatore solo per violazioni che prevedono la sospensione breve ai sensi dell’art. 218-ter cds. \n\n--- Pagina 76 ---\n \n \nAll. 2 \nIntestazione Ufficio/Comando \n \nProt. n. _______________ \n \nVISTO \n \nil verbale nr. ___________ del ________da cui risulta che _____________________________, in data \n______________, incorreva nella violazione dell’art. _______ del cds (codice della strada di cui al decreto \nlegislativo 30/04/1992, n.285), come meglio indicato nel verbale stesso; \nCONSIDERATO \nche a seguito della violazione predetta, in data _____________è stato ritirato il documento di guida \ncategoria ______ n. ________________; \nATTESO \nche dalla infrazione suddetta consegue la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida in \nrelazione al punteggio la cui durata è stata determinata, tenuto conto del punteggio posseduto e delle \ncircostanze della violazione stessa, nella misura di giorni ______ decorrenti dal _____________; \nVISTA \n \nl’istanza presentata con la quale l’interessato ha chiesto la concessione di un permesso di guida per motivi \ndi lavoro ai sensi dell’art. 218-ter, comma 5 in relazione all’art. 218, comma 2 cds; \nRITENUTO \nche, sulla base della documentazione fornita e sulla base della dichiarazione dell’interessato in merito \nall’impossibilità o gravosità di raggiungere il posto di lavoro con mezzi non propri, di poter accogliere \nl’istanza predetta; \nPRESO ATTO \nche la concessione del permesso di guida in costanza di sospensione della patente, ai sensi dell’art. 218, \ncomma 2 cds, comporta l’aumento del periodo di sospensione per un numero di giorni pari al doppio delle \ncomplessive ore per le quali è autorizzata la guida, arrotondato per eccesso; \nCONSIDERATO \nche, a fronte di un periodo di sospensione di giorni ______ l’autorizzazione alla guida per un certo numero \ndi ore presuppone un aumento della medesima sospensione ai sensi dell’art. 218, comma 2 cds.1 \n \n \nAUTORIZZA \n \n___________________________________________ \n \na guidare, con decorrenza dal ____________ e sino al _____________ compreso, nei giorni e nelle ore e lungo gli \nitinerari di seguito indicati: \n \ndal lunedì al venerdì \ndalle ore________ alle ore__________ e dalle ore ___________ alle ore_________; \nil sabato \n \ndalle ore_________ alle ore________ e dalle ore ________ alle ore __________; \nla domenica dalle ore ________ alle ore ________ e dalle ore________ alle ore __________; \ncon esclusione dei seguenti giorni__________________________________ (eventuale) \n \nIl permesso si intende riferito solo agli orari stabiliti ed esclusivamente per percorrere l’itinerario dalla propria \nabitazione sita in ___________________________ fino alla sede di lavoro sita in _________________________ e \nviceversa. \n \nPer effetto della concessione del presente permesso di guida oraria, il periodo di sospensione deve considerarsi \nrideterminato nella misura di giorni ______ con decorrenza dal ____________. \n \n \nAVVERTE \n \nChe la presente autorizzazione deve essere recata al seguito ed esibita agli organi di controllo. \nAi sensi dell’art. 218-ter, comma 8 del cds, la guida di veicoli durante il periodo di sospensione, nonché la guida in \norario non autorizzato è soggetto alla sanzione della revoca della patente. \n \nLuogo e data _______ \n \nIl responsabile dell’Ufficio /Comando \n__________________ \n \n \nLa patente di guida potrà essere ritirata, alla scadenza del periodo di sospensione dall’interessato o da un incaricato \nmunito di delega e fotocopia del documento di riconoscimento del delegante presso l’Ufficio in intestazione, ovvero \na mezzo posta a spese dell’interessato. La restituzione potrà avvenire salvo ulteriori situazioni ostative (ad esempio, \ntrasmissione al Prefetto competente per l’applicazione di un ulteriore periodo sospensione. \n \n1 Calcolo: totale ore concesse moltiplicato per 2, diviso 24, arrotondato per eccesso (es: 3 ore concesse per 7 giorni = 21 x 2 = \n42: 24 =1,75 giorni che arrotondato per eccesso diventa 2 giorni. \n\n--- Pagina 77 ---\n \n \nAll. 3 \nIntestazione Ufficio/Comando \nProt. n. ____________ \n \nVISTO \n \nil verbale nr. ___________ del ________da cui risulta che _____________________________, in data \n______________, incorreva nella violazione dell’art. _______ del cds (codice della strada di cui al decreto \nlegislativo 30/04/1992, n.285), come meglio indicato nel verbale stesso; \nCONSIDERATO \nche a seguito della violazione predetta, in data _____________è stato ritirato il documento di guida \ncategoria ______ n. ________________; \nATTESO \nche dalla infrazione suddetta consegue la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida in \nrelazione al punteggio la cui durata è stata determinata, tenuto conto del punteggio posseduto e delle \ncircostanze della violazione stessa, nella misura di giorni ______ decorrenti dal _____________; \nVISTA \nl’istanza presentata con la quale l’interessato ha chiesto la concessione di un permesso di guida per il \nricorrere di una situazione che avrebbe dato diritto alla concessione dei benefici di cui all’articolo 33 delle \nlegge 5 febbraio 1992, n. 104, ai sensi dell’art. 218-ter, comma 5 in relazione all’art. 218, comma 2 cds; \nRITENUTO \nche, sulla base della documentazione fornita e sulla base della dichiarazione dell’interessato in merito al \nricorrere della situazione che avrebbe dato diritto alla concessione dei benefici di cui all’articolo 33 delle \nlegge 5 febbraio 1992, n. 104, di poter accogliere l’istanza predetta; \nPRESO ATTO \nche la concessione del permesso di guida in costanza di sospensione della patente, ai sensi dell’art. 218, \ncomma 2 cds comporta l’aumento del periodo di sospensione per un numero di giorni pari al doppio delle \ncomplessive ore per le quali è autorizzata la guida, arrotondato per eccesso; \nCONSIDERATO \nche, a fronte di un periodo di sospensione di giorni ______ l’autorizzazione alla guida per un certo numero \ndi ore presuppone un aumento della medesima sospensione ai sensi dell’art. 218, comma 21; \n \n \nAUTORIZZA \n __________________________________________ \na guidare, con decorrenza dal _____________ e sino al ______________ compreso nei seguenti giorni e orari: \n \ndata ___________ dalle ore ___________ alle ore _________, e dalle ore ___________ alle ore ____________; \ndata ___________ dalle ore ___________ alle ore _________, e dalle ore ___________ alle ore ____________; \ndata ___________ dalle ore ___________ alle ore _________, e dalle ore ___________ alle ore ____________; \ndata ___________ dalle ore ___________ alle ore _________, e dalle ore ___________ alle ore ____________; \ndata ___________ dalle ore ___________ alle ore _________, e dalle ore ___________ alle ore ____________; \ndata ___________ dalle ore ___________ alle ore _________, e dalle ore ___________ alle ore ____________; \ndata ___________ dalle ore ___________ alle ore _________, e dalle ore ___________ alle ore ____________; \ndata ___________ dalle ore ___________ alle ore _________, e dalle ore ___________ alle ore ____________; \n \nil permesso di guida si intende riferito solo agli negli orari stabiliti ed esclusivamente per percorrere gli itinerari \nnecessari allo svolgimento delle esigenze connesse alla situazione che avrebbe dato diritto alla concessione dei \nbenefici di cui all’articolo 33 delle legge 5 febbraio 1992, n. 104. \n \nPer effetto della concessione del presente permesso di guida oraria, il periodo di sospensione deve considerarsi \nrideterminato nella misura di giorni _________ con decorrenza dal __________. \n \nAVVERTE \nChe la presente autorizzazione deve essere recata al seguito ed esibita agli organi di controllo che, ai sensi dell’art. \n218-ter, comma 8 del cds, la guida di veicoli durante il periodo di sospensione, nonché la guida in orario non \nautorizzato è soggetto alla sanzione della revoca della patente. \nLuogo e data _______ \n \nIl responsabile dell’ufficio /Comando \n________________ \n \n \n \n \nLa patente di guida potrà essere ritirata, alla scadenza del periodo di sospensione dall’interessato o da un incaricato \nmunito di delega e fotocopia del documento di riconoscimento del delegante presso l’Ufficio/Comando in \nintestazione, ovvero a mezzo posta a spese dell’interessato. La restituzione potrà avvenire salvo diverse situazioni \nostative (ad esempio, trasmissione al Prefetto competente per l’applicazione di un ulteriore periodo sospensione \n \n1 Calcolo: totale ore concesse moltiplicato per 2, diviso 24, arrotondato per eccesso (es: 3 ore concesse per 7 giorni = 21 x 2 = \n42: 24 =1,75 giorni che arrotondato per eccesso diventa 2 giorni. \n\n--- Pagina 78 ---\nSCHEDA ILLUSTRATIVA ALLEGATA 2 \n \n1 \n \n \nTesto integrato dell’art. 1, commi da 75 a 75-vicies-quinquies, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, \nrisultanti dalle modifiche apportate dalla legge 25 novembre 2024, n. 177, in cui sono evidenziate in \nneretto le modifiche o le integrazioni. Si riporta, altresì, l’articolo 14, comma 2 della legge 177/2024 \nrelativa alla circolazioni dei dispositivi di micromobilità diversi dai monopattini a propulsione \nprevalentemente elettrica. Al testo integrato segue una breve descrizione della modifica intervenuta. \n \n75. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possiedono i seguenti requisiti: \na) le caratteristiche tecnico-costruttive definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e \ndei trasporti; b) assenza di posti a sedere; \nc) motore elettrico di potenza nominale continua non superiore a 0,50 kW; \nd) segnalatore acustico; \ne) regolatore di velocità configurabile in funzione dei limiti di cui al comma 75-quaterdecies; \nf) la marcatura 'CE' prevista dalla direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del \n17 maggio 2006. \n75-bis omissis \n75-ter. Fermo restando quanto previsto dai commi da 75 a 75-vicies bis, i servizi di noleggio dei \nmonopattini a propulsione prevalentemente elettrica, anche in modalità free-floating, possono essere \nattivati esclusivamente con apposita deliberazione della Giunta comunale, nella quale devono essere \nprevisti, oltre al numero delle licenze attivabili e al numero massimo dei dispositivi in circolazione: \na) l'obbligo di copertura assicurativa per lo svolgimento del servizio stesso; \nb) le modalità di sosta consentite per i dispositivi interessati; \nc) le eventuali limitazioni alla circolazione in determinate aree della città imponendo al gestore del \nservizio l’installazione obbligatoria di sistemi automatici che impediscano il funzionamento dei \nmonopattini al di fuori di tali aree. \n75-quater. È vietata la circolazione ai monopattini a motore con requisiti diversi da quelli di cui al \ncomma 75. È altresì vietata la circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente \nelettrica privi del contrassegno di cui al comma 75-vicies-quater, con contrassegno non visibile, \nalterato o contraffatto, ovvero privi della copertura assicurativa di cui al comma 75-vicies-\nquinquies. \n75-quinquies. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, per quanto non previsto dai \ncommi da 75 a 75-vicies-quinquies, sono equiparati ai velocipedi. \n75-sexies/75-octies omissis \n75-novies. I conducenti dei monopattini hanno l'obbligo di indossare un idoneo casco protettivo \nconforme alle norme tecniche armonizzate UNI EN 1078 o UNI EN 1080. \n75-decies omissis \n75-undecies. È vietata la circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica sui \nmarciapiedi. Sui marciapiedi è consentita esclusivamente la conduzione a mano dei monopattini a \npropulsione prevalentemente elettrica. È altresì vietato circolare contromano. \nMODIFICHE ALLE NORME SULLA CIRCOLAZIONE DEI MONOPATTINI A \nPROPULSIONE PREVALENTEMENTE ELETTRICA \n\n--- Pagina 79 ---\nSCHEDA ILLUSTRATIVA ALLEGATA 2 \n \n2 \n \n75-duodecies omissis \n75-terdecies. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono circolare solo su \nstrade urbane con limite di velocità non superiore a 50 km/h. \n75-quaterdecies omissis \n75-quinquiesdecies. È vietata la sosta dei monopattini sul marciapiede. I comuni, a condizione che \nil marciapiede, per dimensione e caratteristiche, lo consenta, possono individuare con ordinanza \naree di sosta riservate ai monopattini anche sul marciapiede, purché nella parte rimanente dello \nstesso sia assicurata la regolare e sicura circolazione dei pedoni e delle persone con disabilità. \nTale utilizzo deve essere indicato con la prescritta segnaletica verticale e orizzontale. Le aree di \nsosta riservate ai monopattini possono essere prive di segnaletica orizzontale e verticale, purché le \ncoordinate GPS della loro localizzazione siano consultabili pubblicamente nel sito internet \nistituzionale del comune. Ai monopattini a propulsione prevalentemente elettrica è comunque \nconsentita la sosta negli stalli riservati ai velocipedi, ciclomotori e motoveicoli. \n75-sexiesdecies/75-duodevicies omissis \n75-undevicies. Chiunque circola con un monopattino a motore avente requisiti diversi da quelli di cui \nal comma 75 ovvero con un monopattino a propulsione prevalentemente elettrica violando le \ndisposizioni del comma 75-bis è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma \nda euro 200 a euro 800. Chiunque circola con un monopattino a propulsione prevalentemente \nelettrica violando le disposizioni del comma 75-quater, secondo periodo, è soggetto alla sanzione \namministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400. La sanzione di cui al \nsecondo periodo si applica anche in caso di circolazione con un monopattino a propulsione \nprevalentemente elettrica per il quale non è stata comunicata la variazione di residenza o di \nsede del proprietario ai sensi del comma 75-vicies-quater. \n75-vicies omissis \n75-vicies semel omissis \n75-vicies bis. Ai fini delle sanzioni di cui alle disposizioni dei commi da 75 a 75-vicies-quinquies si \napplicano le disposizioni del titolo VI del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. \n75-vicies ter omissis \n75-vicies quater. I proprietari dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica hanno \nl’obbligo di chiedere il rilascio di apposito contrassegno identificativo adesivo, plastificato e non \nrimovibile, stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato secondo le modalità previste \ncon decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e \ndelle finanze, che stabilisce altresì il prezzo di vendita dei contrassegni, da versare all’entrata \ndel bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione alla spesa da destinare a compensazione \ndel costo di produzione con una quota di maggiorazione da utilizzare esclusivamente per le \nattività previste dall'articolo 208, comma 2, del codice della strada di cui al decreto legislativo \n30 aprile 1992, n. 285. I criteri e le modalità per la stampa e la vendita dei contrassegni, nonché \ni criteri di formazione delle specifiche combinazioni alfanumeriche, sono stabiliti dal \nDipartimento competente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero \ndell’interno, al fine di assicurare la tutela degli interessi dell’ordine pubblico. La specifica \ncombinazione alfanumerica univoca da stampare sul supporto è generata dal Dipartimento \ncompetente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti tramite applicativo informatico \ndedicato. L’archivio nazionale dei veicoli di cui all’articolo 225, comma 1, lettera b, del citato \ncodice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992 tiene nota della combinazione \nalfanumerica rilasciata e dei dati anagrafici del proprietario del monopattino a questa \nassociata. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque abusivamente produce o distribuisce i \n\n--- Pagina 80 ---\nSCHEDA ILLUSTRATIVA ALLEGATA 2 \n \n3 \n \ncontrassegni di cui al presente comma si applicano le sanzioni previste dall’articolo 101, commi \n5 e 6, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992. Il contrassegno deve essere \nesposto in modo visibile. Il proprietario ha l’obbligo di comunicare il cambiamento della \nresidenza o della sede secondo le disposizioni dell’articolo 97, comma 3 bis, del citato codice di \ncui al decreto legislativo n. 285 del 1992, in quanto compatibili. \n75-vicies quinquies. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica non possono essere \nposti in circolazione se non sono coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile verso \nterzi prevista dall’art. 2054 del codice civile. Si applicano le disposizioni del Titolo X del codice \ndelle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. \n \nIl legislatore è intervenuto anche sulla disciplina dei monopattini a propulsione prevalentemente \nelettrica (di seguito solo monopattini), attraverso importanti modifiche ai commi 75 e seguenti \ndell’art. 1 delle legge 160/2019. \nLe modifiche hanno interessato diversi aspetti riguardanti, in particolare: \n le caratteristiche tecniche; \n la possibilità di circolare solo nei centri abitati; \n la riconoscibilità attraverso l’apposizione di un contrassegno di identificazione; \n l’obbligo di copertura assicurativa; \n l’obbligo di uso del casco per tutti a prescindere dall’età; \n le regole più stringenti per la sosta e la circolazione; \n le nuove regole per i gestori di servizi di noleggio. \nCon la modifica del comma 75 si prevede che i monopattini debbano rispondere alle caratteristiche \ntecnico-costruttive stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Nella \nprecedente formulazione della norma si rimandava alle caratteristiche costruttive contenute nel \ndecreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 4 giugno 20191. \nIl decreto cui fa rinvio il nuovo testo del comma 75 è quello adottato il 18 agosto 20222 che rimanda \nall’allegato 1 del decreto 4 giugno 2019 per l’elencazione dei componenti che costituiscono il \nmonopattino3. \nIn particolare, con il decreto del 2022 si definiscono le caratteristiche tecniche alle quali i monopattini \ndevono rispondere, che riguardano la potenza nominale continua non superiore a 0,50 kW, il diametro \ndelle ruote, l’obbligo di munirsi di pneumatici e loro caratteristiche, il regolatore di velocità \nconfigurabile a 6 km/h e 20 km/h4, la massa e le dimensioni, la marcatura “CE”, l’impianto frenate \nsu entrambe le ruote, il segnalatore acustico, gli indicatori luminosi di svolta, i dispositivi di \nilluminazione anteriore e posteriore, i catadiottri rossi posteriori e gialli laterali e le eventuali luci di \narresto. \n \n1 Che definisce le modalità di attuazione e gli strumenti operativi per la sperimentazione dei dispositivi per la mobilità \npersonale a propulsione prevalentemente elettrica. \n2 Cfr. Decreto dirigenziale del 18 agosto 2022 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 2022. \n3 Secondo l’allegato 1 del decreto 4 giugno 2019, richiamato dall’art. 1 del decreto 18 agosto 2022, i componenti che \ncostituiscono i monopattini sono: 1. Manico, 2. Leva del freno, 3. Acceleratore, 4. Display di controllo, 5. Manubrio, 6. \nCavo elettrico o freno, 7. Sistema di bloccaggio per la regolazione dell'altezza del manubrio, 8. Piantone dello sterzo, \n9. Head tube (collegamento forcella-telaio), 10. Forcella anteriore, 11. Ruote (2 ruote), 12. Telaio, 13. Pedana, 14. \nForcella posteriore, 15. Gruppo di frenatura principale, 16. Motore, 17. Trasmissione, 18. Batteria. \n4 In base all’ambito territoriale nel quale si deve circolare \n\n--- Pagina 81 ---\nSCHEDA ILLUSTRATIVA ALLEGATA 2 \n \n4 \n \nTra i requisiti è, altresì, previsto che il monopattino non sia dotato di sedile. La presenza del sedile \ncomporta l’applicazione di sanzioni diverse a seconda dell’altezza: se ha altezza inferiore a 54 cm, si \napplicano le sanzioni di cui all’art. 1 commi 75-quater e 75-undevieces della legge 160/2019, se \nl’altezza è superiore a 54 cm, il monopattino deve essere equiparato ad un ciclomotore o a un \nmotociclo, a seconda della potenza del motore5 (inferiore o superiore a 4 kW) e troveranno \napplicazione tutte le violazioni relative a tali veicoli. Infatti, il Regolamento (UE) 168/2013 fa \nrientrare nella categoria dei ciclomotori o motocicli i veicoli dotati di sedile di altezza uguale o \nsuperiore a 54 cm. \nLa modifica del comma 75-ter è intervenuta sulla disciplina per il servizio di noleggio dei \nmonopattini. In particolare, si è previsto che tra le condizioni che devono essere presenti nella \ndeliberazione della giunta comunale che autorizza il servizio, qualora si prevedano limitazioni alla \ncircolazione in determinate aree della città, si deve prevedere anche l’obbligo per i gestori dei servizi \ndi munire i monopattini di sistemi automatici che impediscano il funzionamento degli stessi al di fuori \ndi tali aree. \nLa modifica del comma 75-quater è finalizzata ad integrare le ipotesi di illecito alle nuove previsioni \ncontenute nel comma 75-vicies-quater, relativo al contrassegno, e al comma 75-vicies-quinquies, \nrelativo all’obbligo assicurativo. \nLa modifica del comma 75-quinquies integra le indicazioni ivi contenute a quanto previsto nei nuovi \ncommi75-vicies-quater e 75-vicies-quinquies. \nLa modifica del comma 75-novies estende l’obbligo del casco a tutti i conducenti di monopattini, a \nprescindere dall’età. Nella precedente formulazione tale obbligo sussisteva solo per i minori degli \nanni diciotto. \nLa modifica del comma 75-undecies ha eliminato la deroga al divieto di circolare contromano nelle \nstrade con doppio senso ciclabile. \nLa modifica del comma 75-terdecies, ha limitato l’ambito di circolazione dei monopattini alle sole \nstrade urbane aventi limite di velocità non superiore a 50 km/h. Non sarà più possibile, quindi, \ncircolare fuori dal centro abitato neanche sulle piste ciclabili e sugli altri percorsi riservati alla \ncircolazione dei velocipedi. \nCon la modifica del comma quinquiesdecies, si è intervenuti in materia di sosta dei monopattini. Si \nconferma il divieto di sosta sui marciapiedi, prevedendo una deroga per le aree individuate dai \ncomuni. Infatti, attraverso la modifica vengono fissati i parametri ai fini dell’individuazione delle \naree sui marciapiedi dove consentire la sosta. Per poter beneficiare di tale deroga, i marciapiedi \ndevono avere dimensioni e caratteristiche che consentano la sosta dei monopattini in modo tale da \nassicurare la regolare e sicura circolazione dei pedoni e delle persone disabili nella porzione libera. \nInoltre, le aree dove è consentita la sosta sui marciapiedi devono essere individuate da apposita \nsegnaletica, ad eccezione dei casi in cui le coordinate GPS della loro localizzazione siano consultabili \npubblicamente sul sito del comune. La sosta sui marciapiedi fuori dalle aree previste comporta \nl’applicazione della sanzione di cui al comma 75-vicies-semel che rimanda all’applicazione delle \nsanzioni di cui all’art. 158, comma 5, cds prevista per i ciclomotori e i motocicli6, escludendo la \npossibilità di rimozione. Infatti, il divieto di sosta degli altri veicoli sui marciapiedi è previsto dall’art. \n158, comma 1, lettera h), cds per la quale è, invece, prevista la rimozione. \n \n5 Inferiore o superiore a 4 kW. \n6 Da Euro 41 a Euro 168. \n\n--- Pagina 82 ---\nSCHEDA ILLUSTRATIVA ALLEGATA 2 \n \n5 \n \nCon la modifica del comma 75-undevieces, si interviene sugli importi delle sanzioni. La sanzione in \ncaso di circolazione con caratteristiche difformi è stata raddoppiata7 ed estesa anche all’ipotesi \nviolazione delle disposizioni del comma 75-bis8, relativo all’obbligo di munire i monopattini di \nindicatori luminosi di svolta e di freno su entrambe le ruote ormai obbligatorio per tutti i monopattini \nin circolazione9. \nInoltre, è stata aggiunta una specifica ipotesi sanzionatoria10 per l’obbligo di copertura assicurativa e \ndi utilizzare il contrassegno di identificazione, attraverso il rinvio alle disposizioni del comma 75-\nquater, secondo periodo11. Per quanto riguarda, in particolare, il contrassegno di identificazione, le \nsanzioni in argomento troveranno applicazione nelle ipotesi di mancanza, di alterazione o di \ncontraffazione dello stesso contrassegno, e nell’ipotesi in cui lo stesso non sia visibile. Per tale ultimo \ncaso12, l’ipotesi da sanzionare è quella relativa alla presenza di elementi che coprano i caratteri del \ncontrassegno in modo da non renderne possibile la lettura. La stessa sanzione relativa ai contrassegni \nsi applica anche nel caso di omessa comunicazione della variazione di residenza o di sede del \nproprietario del monopattino, di cui si dirà in seguito con riferimento all’introduzione del comma 75-\nvicies-quater. \nLa modifica del comma 75-vicies-bis è finalizzata a ricomprendere anche i nuovi commi 75-vicies-\nquater, e 75-vicies-quinquies, tra le ipotesi sanzionatorie per le quali si applica il titolo IV del codice \ndella strada. \nCon il nuovo comma 75-vicies-quater si introduce l’obbligo per i proprietari dei monopattini di \nmunirsi di un contrassegno di identificazione da apporre sugli stessi. Queste nuove disposizioni sono \ncondizionate dall’emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentito il \nMinistro dell’economia e delle finanze che dovrà stabilire le modalità di stampa del contrassegno13 \nda parte dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Anche i criteri di formazione delle combinazioni \nalfanumeriche, da stampare sul supporto, saranno stabilite con procedimento dirigenziale del \nMinistero delle infrastrutture e dei trasporti sentito il Ministero dell’interno. Allo stesso Ministero \ndelle infrastrutture e dei trasporti compete, altresì, la generazione delle predette combinazioni \nalfanumeriche. Pertanto, nelle more dell’entrata in vigore delle disposizioni richiamate, gli obblighi \nrelativi al contrassegno di identificazione non possono considerarsi vigenti. \nIn proposito occorre precisare che non si tratterà di un obbligo di immatricolazione dei monopattini, \nma di una procedura che, attraverso la registrazione dei dati del contrassegno nell’archivio nazionale \ndei veicoli gestito dalla Motorizzazione, consente di individuare il proprietario e responsabile della \ncircolazione del monopattino in cui il contrassegno stesso è applicato. \nIl contrassegno non è assimilabile alle targhe previste per i veicoli a motore, le cui caratteristiche e \nmodalità di collocazione sono fissate per legge e, pertanto, non può essere applicata la relativa \n \n7 E’ prevista una sanzione pecuniaria da 200 a 800 Euro (in precedenza era da 100 a 400 euro). Si sottolinea che è rimasta \ninvariata la previsione contenuta nel comma 75-vicies che prevede anche la sanzione accessoria della confisca dei \nmonopattini aventi motore termico o elettrico con potenza nominale continua superiore a 1 kW. \n8 Comma introdotto dal decreto legge 121/2021, convertito dalla legge 156/2021, per il quale, tuttavia non era prevista \nalcuna sanzione. \n9 L’obbligo è divenuto vigente per i monopattini commercializzati in Italia dal 30 settembre 2022, e per quelli già \ncircolanti prima di tale data, dal 1° gennaio 2024. \n10 Sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 400 Euro senza sanzione accessoria. \n11 Avendo previsto delle specifiche violazioni all’interno delle norme in esame, è escluso che la mancanza del \ncontrassegno possa essere sanzionata ai sensi dell’art. 100 cds, e la mancanza della copertura assicurativa ai sensi \ndell’art. 193 cds. \n12 In attesa dell’emanazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che dovrà disciplinare le \ncaratteristiche del contrassegno, considerando che le dimensioni dei monopattini non consentiranno di apporvi un \ncontrassegno di dimensioni analoghe a quelle degli altri veicoli, si ritiene che la visibilità dei caratteri che lo \ncomporranno non potrà essere garantita nella stessa misura prevista per quelli che compongono le altre targhe. \n13 La norma stabilisce soltanto che il contrassegno dovrà essere adesivo, plastificato e non rimovibile. \n\n--- Pagina 83 ---\nSCHEDA ILLUSTRATIVA ALLEGATA 2 \n \n6 \n \nnormativa. Pertanto, non potranno trovare applicazione le disposizioni relative alla rifrangenza, \nall’esatta posizione in cui il contrassegno deve essere collocato, alla visibilità ecc.. \nLa norma in esame, peraltro, prevede soltanto che il contrassegno debba essere presente ed esposto \nin modo visibile. \nÈ previsto, altresì, l’obbligo di comunicare il cambio di residenza o di sede del titolare del \ncontrassegno14, da attuarsi attraverso le procedure di cui all’art. 97, comma 3-bis del cds, relative ai \nciclomotori. Tale norma prevede due diverse modalità di comunicazione a seconda se si tratti di \npersona fisica o giuridica. Nel primo caso, l’aggiornamento della residenza avviene in modo \nautomatico, attraverso la comunicazione tra l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente e la \nMotorizzazione. Pertanto, dopo il cambio di residenza, compete ai comuni l’effettuazione delle \nrelative comunicazioni, senza ulteriori oneri a carico dell’intestatario del contrassegno. Nel caso di \npersone giuridiche, il cambio di sede deve essere richiesto direttamente dai soggetti interessati entro \n30 giorni presso gli Uffici della Motorizzazione. \nLa norma introduce anche gravi sanzioni nei confronti di chi produce o commercializza abusivamente \ni contrassegni, rimandando all’applicazione di quelle previste dall’art. 101, comma 5, cds, secondo il \nquale, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, è prevista anche la confisca del contrassegno. \nPertanto, in tali casi, il contrassegno deve essere sottoposto a sequestro e conservato dall’organo di \npolizia procedente in attesa dell’emanazione della confisca, all’esito della quale, deve essere distrutto. \nCon l’introduzione del comma 75-vicies quinquies si prevede l’obbligo di copertura assicurativa per \nla circolazione dei monopattini15. La norma richiama espressamente la responsabilità civile verso \nterzi per la circolazione dei veicoli, in quanto rimanda all’art. 2054 del codice civile. Si tratta, \npertanto, di una copertura assicurativa diversa da quella già prevista dal comma 75-ter per l’esercizio \ndel servizio di noleggio dei monopattini, in cui la garanzia è prevista genericamente per l’esercizio di \ntale attività, mentre l’obbligo in esame è previsto specificamente per ogni singolo monopattino. La \nnorma fa rinvio anche al titolo X del decreto legislativo 209/2005 (Codice per le Assicurazioni Private \n– CAP), proprio al fine di chiarire che la copertura assicurativa per i monopattini è quella relativa ai \nveicoli. \nIl rinvio al titolo X del CAP, tuttavia, non riguarda l’applicazione delle sanzioni in caso di \ncircolazione senza copertura assicurativa. Infatti, le norme in argomento prevedono l’applicazione di \nuna specifica sanzione, come già indicato nel commento al comma 75-quater. Pertanto, non potranno \ntrovare applicazione le sanzioni previste dal titolo X del CAP e dall’art. 193 cds, né la sanzione \naccessoria del sequestro ivi prevista. \nÈ opportuno evidenziare che l’espresso richiamo alle disposizioni del titolo X del CAP presuppone \nche l’assicurazione RCA sia legata ad uno specifico veicolo che deve essere univocamente \nidentificato. Di conseguenza, d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sentito il \nMinistero delle imprese e del made in Italy, si ritiene che l’obbligo assicurativo di cui al comma 75-\nvicies quinquies sia subordinato al possesso del contrassegno identificativo del monopattino, che \ndeterminerà detta univocità e le cui caratteristiche e modalità di rilascio saranno determinate con \napposito decreto del citato Dicastero, come previsto dal comma 75 vicies-quater. \n \n \n14 La mancanza, come indicato in precedenza, è sanzionata ai sensi del comma 75-undevieces. \n15 Si segnala che il comma 75-vicies ter demanda ad una istruttoria finalizzata alla verifica della necessità \ndell’introduzione dell’obbligo assicurativo per i monopattini. L’avvio di tale procedura, tuttavia, è stata superata con la \nmodifica dell’art. 1, comma 1, lettera rrr) del decreto legislativo 209/2005 (Codice per le Assicurazioni Private), ad \nopera del D.lgs., 184/2023, nel quale sono stati annoverati tra i veicoli soggetti all’obbligo assicurativo anche i veicoli \nelettrici leggeri che, tuttavia, dovevano essere individuati con apposito decreto ministeriale. Anche l’emanazione di tale \ndecreto è stata superata perché l’obbligo assicurativo è previsto per legge con l’introduzione del comma 75-vicies \nquinquies. \n\n--- Pagina 84 ---\nSCHEDA ILLUSTRATIVA ALLEGATA 2 \n \n7 \n \nArt. 14, comma 2 della legge 177/2024 \n2. Chiunque circola con un dispositivo di micromobilità elettrica diverso dai monopattini, \navente caratteristiche tecniche e costruttive non conformi a quelle definite con apposito decreto \ndel Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ovvero fuori dell'ambito territoriale della \nsperimentazione di cui al medesimo decreto, è soggetto alla sanzione amministrativa del \npagamento di una somma da euro 200 a euro 800. Alla violazione consegue la sanzione \namministrativa accessoria della confisca del dispositivo, ai sensi delle disposizioni del titolo VI, \ncapo I, sezione II, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, \nquando il dispositivo ha un motore termico o un motore elettrico avente potenza nominale \ncontinua superiore a 1 kW.” \nLa legge 177/2024 è intervenuta anche in materia di dispositivi di micromobilità diversi dai \nmonopattini16, prevedendo in caso di circolazione degli stessi aventi caratteristiche difformi da quelle \npreviste da un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, l’applicazione di una sanzione \namministrativa pecuniaria e la sanzione accessoria della confisca qualora il dispositivo abbia un \nmotore con potenza nominale continua superiore a 1 kW. Le stesse sanzioni si applicano anche \nquando la circolazione avviene fuori dagli ambiti della sperimentazione prevista dallo stesso \ndecreto17. Il decreto cui la norma fa rinvio è quello il 4 giugno 2019, con il quale sono state fissate le \nregole di sperimentazione dei dispositivi in argomento18. La norma colma una lacuna che si era creata \na seguito della modifica della legge 160/2019, ad opera del decreto legge 121/2021. Tale norma, \nintervenendo sulla disciplina relativa alla circolazione dei monopattini, nel modificare l’art. 1, comma \n75-quinquies19 della citata legge, aveva abrogato la disposizione che prevedeva sanzioni per la \ncircolazione dei dispositivi in parola non conformi o fuori dall’ambito della sperimentazione. Dalla \ndata di entrata in vigore delle modifiche operate dal decreto legge 121/2021, pertanto non erano più \npresenti sanzioni per i casi in esame. \nPer la confisca dei dispositivi, poiché la norma fa riferimento al titolo VI del codice della strada, il \nsequestro dovrà essere applicato ai sensi dell’art. 213 dello stesso codice. In particolare, il dispositivo \nsequestrato deve essere affidato in custodia al proprietario o, in caso di sua assenza, al conducente. \nQualora non sia possibile affidarli ai predetti soggetti, poiché i dispositivi non possono essere \nqualificati come veicoli, non possono essere affidati in custodia al custode acquirente20 né al deposito \nautorizzato dal prefetto21, ma devono essere custoditi presso l’ufficio da cui dipende l’agente \naccertatore. \nLa sanzione pecuniaria, invece, dovrà essere applicata seguendo le procedure della legge 689/1981, \nsecondo la quale l’importo da pagare in misura ridotta corrisponde al doppio del minimo o a un terzo \ndel massimo se più favorevole, pertanto, nel caso in esame, tale importo corrisponde a euro 266,67. \n \n16 Monowhell, segway e hoverboard. \n17 Cfr. Allegato 2 al decreto del 4 giugno 2019. Gli ambiti di sperimentazione previsti nell’allegato n. 2 consentono la \ncircolazione di tutti i dispositivi nelle aree pedonali, e dei soli segway nei percorsi pedonali e ciclabili, nelle piste \nciclabili in sede propria e su corsia riservata, nella zone 30 e nelle strade con velocità massima consentita uguale o \ninferiore a 30 km/h. \n18 Si sottolinea che l’art. 7, comma 1 del decreto del 4 giugno 2019, ha previsto la possibilità di autorizzare la \nsperimentazione entro 12 mesi dall’entrata in vigore del decreto stesso, avvenuta il 27 luglio 2019, quindi, entro il 27 \nluglio 2020. La sperimentazione, sempre secondo il citato art. 7, deve concludersi entro 24 mesi, quindi non potrebbe \nandare oltre il 27 luglio 2022. Tuttavia, l’art. 33-bis del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, ha previsto che il \ntermine di conclusione previsto dall’art. 7 suindicato, è prorogato di 36 mesi, quindi, al momento, non può andare oltre \nil 27 luglio 2025. \n19 Il Comma 75-quinquies, prevedeva sanzioni in caso di circolazione con dispositivi di micromobilità difformi alle \ncaratteristiche tecniche definite dal decreto del MITR del 4 giugno 2019, ovvero fuori dall’ambito della sperimentazione \ndi cui al medesimo decreto. \n20 Perché non rientranti nell’ambito della convenzione sottoscritta con tali soggetti. \n21 Perché non sono previste tariffe per oggetti diversi dai veicoli. \n\n--- Pagina 85 ---\nSCHEDA ILLUSTRATIVA ALLEGATA 3 \n \n \n1 \n \n \nTesto integrato degli artt. 589-bis, 590-bis e 727 del codice penale, risultanti dalle modifiche \napportate dalla legge 25 novembre 2024, n. 177, in cui sono evidenziate in neretto le modifiche o le \nintegrazioni. Al testo integrato segue una breve descrizione della modifica intervenuta per le parti di \ninteresse. \n \n589-bis \nOmicidio stradale o nautico \n \n1. Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina \ndella circolazione stradale o della navigazione marittima o interna è punito con la reclusione da due \na sette anni. La stessa pena si applica a colui che abbandona animali domestici su strada o nelle \nrelative pertinenze, quando dall’abbandono consegue un incidente stradale che cagiona la \nmorte. \n2 Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi \ndell’articolo 186, comma 2, lettera c) del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 \naprile 1992, n. 285 o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze \nstupefacenti o psicotrope ovvero alla guida di una delle unità da diporto indicate dall’articolo \n3 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, in stato \ndi ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di sostanze \nstupefacenti o psicotrope, ai sensi degli articoli 53-bis, comma 2, lettera c), e 53-quater del \nmedesimo codice della nautica da diporto, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con \nla reclusione da otto a dodici anni. \nCommi da 3 a 8 omissis \n \n \n1. FATTISPECIE DI CHI ABBANDONA UN ANIMALE DOMESTICO SU STRADA CHE \nPROVOCA UN INCIDENTE MORTALE \nCon la modifica del comma 1, si estende l’applicazione della pena ivi prevista anche alla persona che \nha abbandonato, su strada o nelle relative pertinenze, un animale domestico che ha provocato un \nincidente mortale. \nAi fini dell’applicazione di tale ipotesi si deve essere in presenza di alcune condizioni indicate dalla \nnorma: \n L’animale abbandonato deve essere domestico; \n L’abbandono deve avvenire su una strada o nelle sue pertinenze1; \n La presenza dell’animale abbandonato, quindi privo di controllo, sulla strada o sua pertinenza, \ndeve costituire la causa diretta dell’accadimento dell’incidente. \n \nIn merito al concetto di “animale domestico” si ritiene si debba far riferimento alla definizione di \nanimale da compagnia contenuta nella Convenzione di Strasburgo del 13 novembre 1987, ratificata \n \n1 Le pertinenze sono quelle indicate nell’art. 24 del codice della strada. \nMODIFICHE AL CODICE PENALE IN TEMA DI ABBANDONO DI ANIMALI \n\n--- Pagina 86 ---\nSCHEDA ILLUSTRATIVA ALLEGATA 3 \n \n \n2 \n \ncon la legge n. 201/2010, che fa riferimento a \"ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto \ndall'uomo, in particolare presso il suo alloggio domestico, per suo diletto e compagnia\"2. \nOccorre precisare che la norma, sebbene faccia riferimento all’abbandono di animali, non richiama \nla fattispecie prevista dall’art. 727 cp e, pertanto, non possono ritenersi applicabili all’ipotesi in \nargomento gli elementi caratteristici di quella fattispecie contravvenzionale3. \nLa formulazione generica della norma non consente di stabilire un limite temporale tra il momento in \ncui l’animale viene abbandonato e quello in cui avviene l’incidente. Pertanto, si ritiene che sia \nsufficiente dimostrare che l’abbandono è avvenuto su strada o su una sua pertinenza, a prescindere \ndalla circostanza che l’animale abbia vagato da solo per molto tempo prima di provocare l’incidente \nstradale. \n2. AGGRAVANTE DELLO STATO DI ALTERAZIONE PER USO DI SOSTANZE \nSTUPEFACENTI PER IL REATO DI OMICIDIO STRADALE \nLa modifica del comma 2 ha lo scopo di coordinare la norma in conseguenza della modifica apportata \nall’art. 187 del cds che non prevede più lo stato di alterazione quale presupposto del reato. \nIl legislatore, se da un lato ha ritenuto configurabile l’illecito di guida dopo aver assunto sostanze \nstupefacenti o psicotrope a prescindere dalla prova di un effettivo stato di alterazione, dall’altro ha \nmantenuto questa particolare condizione psicofisica quale presupposto per l’applicazione della \ncircostanza aggravante dell’omicidio stradale. Per tale motivo, il comma 2 dell’art. 589-bis non \ncontiene più il richiamo all’art. 187 cds. \nSi sottolinea, pertanto, che a differenza di quanto previsto nell’art. 187 cds, ai fini dell’applicazione \ndell’aggravante prevista dal comma 2, oltre all’assunzione della sostanza, occorre provare anche lo \nstato di alterazione del conducente che ha provocato l’incidente. \n \n590-bis \nLesioni personali stradali o nautiche gravi o gravissime \n \n1. Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla \ndisciplina della circolazione stradale o della navigazione marittima o interna è punito con la \nreclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime. Le \nstesse pene si applicano a colui che abbandona animali domestici su strada o nelle relative \npertinenze, quando dall’abbandono consegue un incidente stradale che cagiona le lesioni \npersonali. \nChiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi \ndell’articolo 186, comma 2, lettera c) del codice della strada di cui decreto legislativo 30 aprile \n1992, n. 285 o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o \npsicotrope ovvero alla guida di una delle unità da diporto di cui all'articolo 3 del codice della \nnautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, in stato di ebbrezza alcolica \n \n2 Per espressa previsione della legge n. 201/2010, tra gli animali di compagnia sono compresi quelli elencati nell’allegato \nA del Regolamento (CE) n. 998/2003 relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabile ai movimenti a carattere \nnon commerciale di animali da compagnia e cioè, cani, gatti, furetti, invertebrati, pesci tropicali decorativi, anfibi e \nrettili, uccelli, roditori e conigli domestici. \n3 Ad esempio, si ritiene che l’art. 589-bis, comma 1, non possa essere applicato all’ipotesi in cui siano abbandonati animali \nnon domestici ma che abbiano acquisito abitudini della cattività. Maggiori perplessità si nutrono, invece, in merito al \nsoggetto agente della fattispecie: non è, infatti chiaro se, analogamente a quanto accade per il reato di cui all’art. 727 \ncp, il responsabile della condotta punita dall’art. 589-bis cp sia solo il proprietario o chiunque abbia per qualsiasi motivo \nla disponibilità dell’animale. \n\n--- Pagina 87 ---\nSCHEDA ILLUSTRATIVA ALLEGATA 3 \n \n \n3 \n \no di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, in \npresenza delle condizioni previste dagli articoli 53-bis, comma 2, lettera c), e 53-quater del \nmedesimo codice della nautica da diporto, cagioni per colpa a taluno una lesione personale, è punito \ncon la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni \ngravissime. \nCommi da 3 a 9 omissis \nPer le modifiche dell’art. 590-bis, essendo speculari a quelle dell’art. 589-bis, si rimanda al commento \ndi quest’ultimo articolo. \n \nArt. 727 \nAbbandono di animali \nChiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con \nl'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Quando il fatto di cui al primo \nperiodo avviene su strada o nelle relative pertinenze, la pena è aumentata di un terzo. \nComma 2 omissis \n3. All'accertamento del reato di cui al primo comma consegue in ogni caso, ove il fatto sia \ncommesso mediante l'uso di veicoli, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione \ndella patente di guida da sei mesi ad un anno. \nLa modifica del comma 1 introduce un’aggravante del reato quando l’abbandono dell’animale \navviene su strada o sue pertinenze. \nL’aggravante in parola trova applicazione anche in caso di abbandono di animali che abbiano \nacquisito abitudine alla cattività. \nCon l’aggiunta del comma 3, è stata introdotta la sanzione accessoria della sospensione della patente \nquando l’abbandono dell’animale sia stato attuato utilizzando un veicolo. Ai fini della configurazione \ndi tale ipotesi, occorre dimostrare che l’utilizzo del veicolo sia stato effettivamente strumentale \nall’abbandono, non essendo sufficiente che l’autore del fatto sia sorpreso alla guida di un veicolo \nsubito dopo averlo commesso. Quindi, l’ipotesi in esame potrebbe configurarsi, ad esempio, quando \nper raggiungere il luogo dell’abbandono, il trasporto dell’animale sul veicolo risulta determinante \nperché si trova in autostrada o in un luogo molto lontano dall’abitazione4. \n \n4 Sebbene la norma non faccia specifico riferimento alle procedure per l’applicazione della sospensione della patente, si \nritengono applicabili quelle di cui all’art. 224 del codice della strada. \n\n--- Pagina 88 ---\nSCHEDA ILLUSTRATIVA ALLEGATA 4 \n \n \n1 \n \n \nTesto integrato dell’art. 18 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, risultante dalle \nmodifiche apportate dalla legge 25 novembre 2024, n. 177, in cui sono evidenziate in neretto le \nmodifiche o le integrazioni. Al testo integrato segue una breve descrizione della modifica intervenuta \nper le parti di interesse. \n \nArt. 18 \nQualificazione iniziale \n \nCommi 1 e 2 omissis \n3. Il conducente di un veicolo adibito al trasporto di persone può guidare, a partire da: \na) 21 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida D e DE, per servizi di linea con percorrenza \nnon superiore a 50 chilometri, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente \nconseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale accelerato, di cui all'articolo \n19, comma 2-bis, e del superamento del relativo esame. Il limite di età è ridotto a 18 anni per \nguidare, nel territorio dello Stato, veicoli delle categorie di cui alla presente lettera per i servizi \ncon la percorrenza ivi indicata, a condizione che il conducente sia titolare di carta di \nqualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione \niniziale ordinario, di cui all'articolo 19, comma 2, della durata di 280 ore e del superamento del \nrelativo esame; \nb) 21 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida D1 e D1E, a condizione di essere titolare \ndi carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di \nqualificazione iniziale accelerato, di cui all'articolo 19, comma 2-bis, e del superamento del relativo \nesame. Il limite di età è ridotto a 18 anni per guidare nel territorio dello Stato veicoli delle \ncategorie di cui alla presente lettera, a condizione che il conducente sia titolare di carta di \nqualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione \niniziale ordinario, di cui all'articolo 19, comma 2, della durata di 280 ore e del superamento del \nrelativo esame; \nc) 21 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida D e DE, a condizione di essere titolare di \ncarta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di \nqualificazione iniziale ordinario, di cui all'articolo 19, comma 2, e del superamento del relativo esame. \nIl limite di età è ridotto a 20 anni per guidare nel territorio dello Stato veicoli delle categorie di \ncui alla presente lettera, a condizione che il conducente sia titolare di carta di qualificazione del \nconducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale ordinario, \ndi cui all'articolo 19, comma 2, della durata di 280 ore e del superamento del relativo esame. \nAlle medesime condizioni, il limite di età è ulteriormente ridotto a 18 anni per la guida di tali \nveicoli senza passeggeri; \nd) 23 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida D e DE, a condizione di essere titolare di \ncarta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di \nqualificazione iniziale accelerato, di cui all'articolo 19, comma 2-bis, e del superamento del relativo \nesame. \nCommi da 4 a 6 omissis \nMODIFICHE ALLE NORME RELATIVE AI CODUCENTI DI VEICOLI ADIBITI AL \nTRASPORTO DI PERSONE \n\n--- Pagina 89 ---\nSCHEDA ILLUSTRATIVA ALLEGATA 4 \n \n \n2 \n \n \n \nLa modifica dell’art.18 è intervenuta in tema di età minima per condurre veicoli adibiti al trasporto \ndi persone. \nSecondo il combinato disposto degli artt. 115 e 116 del codice della strada occorre avere compiuto \n21 anni per guidare veicoli cui abilita la patente delle categorie D1 e D1E, e 24 anni per guidare \nveicoli cui abilita la patente delle categorie D e DE. \nTuttavia, il decreto legislativo 286/2005, di recepimento della Direttiva 2003/59/CE sulla \nqualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli, prevede una deroga \nalle disposizioni del codice della strada richiamate. Infatti, i limiti di età anni indicati, in presenza di \nspecifiche condizioni, possono essere derogati a condizione di essere titolare di carta di qualificazione \ndel conducente (CQC). \nAttraverso le modifiche introdotte, i limiti minimi di età possono essere ulteriormente abbassati in \npresenza di alcune specifiche condizioni e solo per guidare sul territorio nazionale. Pertanto, per \neffetto delle modifiche introdotte con la legge 177/2024, i limiti di età per guidare veicoli adibiti al \ntrasporto di persone sono così articolati: \n Anni 18 per guidare veicoli: \no cui abilita la patente delle categorie D e DE, nei servizi di linea con percorrenza non \nsuperiore a 50 km, solo sul territorio nazionale, con CQC conseguita con corso ordinario1; \no cui abilita la patente delle categorie D1 e D1E, solo sul territorio nazionale, con CQC \nconseguita con corso ordinario; \no cui abilita la patente delle categorie D e DE, senza passeggeri e solo sul territorio nazionale, \ncon CQC conseguita con corso ordinario; \n Anni 20 per guidare veicoli cui abilita la patente delle categorie D e DE solo sul territorio \nnazionale, con CQC conseguita con corso ordinario; \n Anni 21 per guidare veicoli: \no cui abilita la patente delle categorie D e DE, nei servizi di linea con percorrenza non \nsuperiore a 50 km, in qualsiasi Stato dell’UE, con CQC conseguita con corso accelerato2; \no cui abilita la patente delle categorie D1 e D1E in qualsiasi Stato dell’UE, con CQC \nconseguita con corso accelerato; \no cui abilita la patente delle categorie D e DE, in qualsiasi Stato dell’UE con CQC conseguita \ncon corso ordinario; \n Anni 23 per guidare veicoli cui abilita la patente delle categorie D e DE, in qualsiasi Stato \ndell’UE, con CQC conseguita con corso accelerato. \n \n \n \n1 Di 280 ore. \n2 Di 140 ore. \n\n--- Pagina 90 ---\nSCHEDA ILLUSTRATIVA ALLEGATA 5 \n \n \n \nTesto integrato dell’art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, risultante dalle modifiche \napportate dalla legge 25 novembre 2024, n. 177, in cui sono evidenziate in neretto le modifiche o le \nintegrazioni. Al testo integrato segue una breve descrizione della modifica intervenuta per le parti di \ninteresse. \n \nArt. 27 \nEsecuzione forzata \n \nCommi da 1 a 5 omissis \n6. Salvo quanto previsto nell'art. 26, in caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata \ndi un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a \nquello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore. La maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente \nprevisti dalle disposizioni vigenti. Per le sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni \ndel codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la maggiorazione non \npuò comunque essere superiore ai tre quinti dell’importo della sanzione. \nCommi 7 e 8 omissis \nLa modifica dell’art.27 è intervenuta in tema di ritardato pagamento delle sanzioni amministrative \npecuniarie previste dal codice della strada. \nIl primo periodo dell’art. 26 prevede l’applicazione di una maggiorazione di un decimo per ogni \nsemestre, a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è \ntrasmesso all’esattore. \nPer le sole sanzioni amministrativa per violazioni del codice della strada, il legislatore è intervenuto \nfissando un tetto massimo della maggiorazione, che non può essere superiore ai tre quinti dell’importo \ndella sanzione, quindi non oltre il 60% dell’importo originario. \nSebbene nel nuovo periodo introdotto non si faccia riferimento alla “sanzione dovuta” come nel primo \nperiodo, ma genericamente all’importo delle “sanzione”, si ritiene che il tetto massimo sia comunque \napplicabile alla somma dovuta in caso di mancato pagamento entro 60 giorni, e cioè alla metà del \nmassimo edittale, come previsto dall’art. 203, comma 3, cds. D'altronde, secondo prassi costante, \ngiustificata anche dalla giurisprudenza, la maggiorazione prevista nel primo periodo è sempre stata \napplicata sulla metà del massimo edittale e la nuova disposizione, nel disciplinare il tetto massimo, \nnon può che fare riferimento a tale importo. \nMODIFICHE ALLE NORME RELATIVE AL RITARDATO PAGAMENTO DELLE \nSANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA \n"
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